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Concetti Chiave

  • La costituzione italiana vieta esplicitamente la pena di morte, senza eccezioni, attraverso l'ultimo comma dell'articolo 27.
  • Il diritto alla vita si è evoluto nel tempo, con significative sentenze della Corte che lo hanno definito come diritto inviolabile.
  • La sentenza 223 del 1996 ha affermato che il diritto alla vita è strettamente legato al divieto della pena di morte, considerandolo una conseguenza di tale diritto.
  • Il diritto alla vita non ammette il «non esercizio», poiché non esiste un diritto a non vivere, a differenza di altri diritti.
  • Le leggi italiane tutelano il diritto alla vita e all'integrità fisica attraverso punizioni per delitti contro la vita e incentivando la donazione di organi e tessuti.

Il divieto della pena di morte

La carta costituzionale non prevede direttamente un articolo che tuteli il diritto all’«esercizio della vita». L’ultimo comma dell’articolo 27, però, dichiara che «non è ammessa la pena di morte». Fino al 2007, questo comma specificava che la suddetta disposizione vigeva «esclusi i casi previsti dalle leggi penali e militari di guerra». Eliminando tale riferimento, oggi, con vincolo costituzionale e in maniera esplicita, la pena di morte non è prevista in alcun caso. Il divieto alla pena di morte, però, non implica l’universalità del diritto alla vita.

L'evoluzione del diritto alla vita

Fino al 1975, ad esempio, il procurato aborto di una donna consenziente era un reato previsto dal codice penale anche nel caso in cui la prosecuzione della gravidanza mettesse a rischio la vita stessa della madre. A tal proposito la Corte si è interrogata sulla legittimità costituzionale dell’articolo 546 del codice penale. Tramite la sentenza 27 del 1975, la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità, limitatamente alla parte in cui non prevede che la gravidanza possa essere interrotta quando l’ulteriore gestazione crei un danno irreparabile e fatale alla vita della madre: la Corte è pervenuta a questa conclusione sostenendo che, tra una vita in potenza e una vita già in esistenza, nel caso in cui persistano elementi che rischino di compromettere la vita di uno o dell’altra, dal punto di vista giuridico prevale il diritto alla vita della madre, in quanto persona giuridica già esistente e senziente.

La sentenza Venezia e il diritto inviolabile

Dopo quasi due decenni, tramite la sentenza 223 del 1996, la Corte ha parlato per la prima volta espressamente del diritto alla vita: esso, dunque, si è andato costruendo e consolidando lentamente in contesti ben diversi da quelli inerenti alla pena di morte. Tramite la cosiddetta «sentenza Venezia», la Corte ha declinato il diritto alla vita come diritto inviolabile sulla base dell’articolo 2. Pietro Venezia era un cittadino italiano condannato in America per un omicidio commesso in uno stato in cui la pena di morte era attuabile. Dopo aver chiesto l’estradizione del condannato, la corte ha affermato che la questione discussa era fondata: il concetto di pena di morte ha un rilievo del tutto particolare ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27. Tale principio, però, si configura nel sistema costituzionale quale proiezione della garanzia inviolabile al diritto alla vita riconosciuto dall’articolo 2: il divieto alla pena di morte, dunque, è una delle conseguenze al diritto alla vita, inviolabile e inalienabile.

Il diritto alla vita e l'integrità fisica

Il diritto alla vita è l’unico diritto inviolabile di cui non è concesso il «non esercizio»: esso, infatti, non è controbilanciato, come altra faccia della medaglia, dal diritto a non vivere, dunque a morire.

Il diritto alla vita e all’integrità fisica sono tutelati dalle leggi civili che incentivano la donazione di sangue, di organi e tessuti e dalla legge penale che punisce i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la posizione della Costituzione italiana riguardo alla pena di morte?
  2. La Costituzione italiana, attraverso l'ultimo comma dell'articolo 27, stabilisce esplicitamente che «non è ammessa la pena di morte», senza eccezioni, a seguito della modifica del 2007.

  3. Come si è evoluto il concetto di diritto alla vita in Italia?
  4. Il diritto alla vita si è sviluppato nel tempo, come evidenziato dalla sentenza 27 del 1975, che ha dichiarato illegittimo il divieto di aborto in caso di pericolo per la vita della madre, affermando che prevale il diritto alla vita della madre, persona giuridica già esistente.

  5. Cosa afferma la sentenza Venezia riguardo al diritto alla vita?
  6. La sentenza 223 del 1996, nota come sentenza Venezia, ha riconosciuto il diritto alla vita come diritto inviolabile, collegandolo al divieto della pena di morte e affermando che tale divieto è una conseguenza del diritto alla vita sancito dall'articolo 2 della Costituzione.

  7. Qual è la peculiarità del diritto alla vita rispetto ad altri diritti?
  8. Il diritto alla vita è l'unico diritto inviolabile di cui non è concesso il «non esercizio», poiché non esiste un diritto contrapposto a non vivere, rendendolo un diritto fondamentale e inalienabile.

Domande e risposte

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