Concetti Chiave
- L'art. 32 della Costituzione italiana riconosce il diritto a lasciarsi morire, tutelando la scelta del paziente di rifiutare cure.
- Il diritto alla vita, fondamentale per l'esercizio di ogni diritto, non è esplicitamente menzionato nella Costituzione, ma si basa sui diritti inviolabili dell'art. 2.
- La giurisprudenza europea tende a negare il diritto a morire, sebbene ci siano aperture in alcune sentenze riguardo alla dignità della fine vita.
- Il riconoscimento del diritto a morire potrebbe mettere in discussione la legittimità delle norme penali riguardanti l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio.
- Il caso Cappato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo all'art. 580 c.p., evidenziando la libertà della persona di porre fine alla propria esistenza.
Il diritto alla vita e alla morte
L’art. 32 della Costituzione italiana, tutelando la libera scelta del paziente che rifiuti determinate cure, riconosce, indirettamente, anche il diritto a lasciarsi morire (o a «lasciare morire»). Diverso è parlare di diritto a darsi la morte (e quindi, in talune circostanze, a «dare la morte»).
Principi costituzionali e diritto alla vita
Un diritto siffatto potrebbe trovare una base nel principio generale secondo cui chi è titolare di un diritto può anche rifiutarsi di esercitarlo (ad esempio, essere liberi di esprimere il proprio pensiero implica anche il diritto al silenzio, a non esprimere nessun pensiero). Ma fino a che punto questo principio può valere per il diritto alla vita, che rappresenta la condizione stessa per l’esercizio di ogni diritto, la condizione di ogni attività umana? Il diritto alla vita, non menzionato espressamente in alcuna disposizione costituzionale, trova il proprio fondamento nel riconoscimento dei diritti inviolabili operato dall’art. 2 Cost., nello stesso articolo che richiama quei «doveri di solidarietà» con cui viene in contraddizione la scelta di darsi la morte.
Giurisprudenza europea e diritto a morire
Nessuno appartiene a sé stesso: può essere un’affermazione non da tutti condivisa (e che non sempre può trovare ascolto in chi sceglie esiti così drammatici), ma è coerente con l’orientamento di buona parte degli ordinamenti giuridici europei (forme di suicidio assistito sono previste solo in Belgio, Lussemburgo, Olanda, Svizzera). In tal senso si è mossa la Corte europea dei diritti dell’uomo, negando un vero e proprio diritto a morire (sentenza Pretty c. Regno Unito del 2002, anche se in successive sentenze sembra farsi largo un’apertura al riconoscimento della scelta di morire per evitare una fine indegna e penosa come uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata).
Riconoscimento legale e implicazioni penali
Ove questo diritto venisse riconosciuto, si dovrebbe dubitare della legittimità costituzionale delle fattispecie penali dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e dell’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.). In effetti, la corte d’assise di Milano nel febbraio 2018 (caso Cappato) ha sollevato questione di legittimità costituzionale proprio dell’art. 580 c.p.: esso, nel punire chiunque «agevola in qualsiasi modo l’esecuzione» del suicidio, risulterebbe incompatibile con una lettura della Costituzione in base alla quale «il diritto a por fine alla propria esistenza costituisce una libertà della persona».
Domande da interrogazione
- Qual è il significato del diritto alla vita e alla morte secondo la Costituzione italiana?
- Come si posiziona la giurisprudenza europea riguardo al diritto a morire?
- Quali sarebbero le implicazioni legali se venisse riconosciuto il diritto a morire?
L'art. 32 della Costituzione italiana riconosce il diritto del paziente di rifiutare cure, implicando anche il diritto a lasciarsi morire, ma non si estende al diritto di darsi la morte, che solleva questioni più complesse riguardo ai diritti inviolabili e ai doveri di solidarietà (come indicato nell'art. 2).
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha negato un vero e proprio diritto a morire, come evidenziato nella sentenza Pretty c. Regno Unito del 2002, ma ha mostrato aperture per riconoscere la scelta di morire per evitare una fine indegna, collegandola al diritto al rispetto della vita privata.
Il riconoscimento di questo diritto metterebbe in discussione la legittimità delle norme penali riguardanti l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio, come evidenziato dal caso Cappato, dove si è sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. in relazione alla libertà personale.