Concetti Chiave
- Dopo la Costituzione italiana, il legislatore ha scelto di non attuare l'articolo 39, adottando un atteggiamento astensionista.
- Negli anni '50 e '60, i giuristi hanno sviluppato un diritto sindacale extra-legislativo, definendo la nozione di autonomia collettiva.
- La teoria di Passarelli attribuisce un'importanza giuridica all'interesse collettivo, considerato superiore agli interessi individuali dei membri.
- L'interesse collettivo, pur essendo privato, rappresenta solo una parte degli interessi, in questo caso dei lavoratori sindacalizzati.
- La libertà sindacale garantisce la possibilità di associarsi o meno a un sindacato, senza ingerenze legislative nella loro gestione interna.
L'astensionismo del legislatore
Dopo la pubblicazione della Costituzione italiana, il legislatore ha scelto di non dare attuazione all’articolo 39, mostrando un atteggiamento astensionista.
Per sopperire a questa mancanza, fra gli anni 50 e 60 del XX secolo i giuristi hanno elaborato un diritto sindacale extra-legislativo. La prima fase di questa privatizzazione mirò a definire la nozione di autonomia collettiva. Il primo a esprimersi in tal senso fu il civilista Francesco Santoro Passarelli, che chiarì questo concetto tramite una serie di saggi pubblicati a partire dal 1949.
Interessi collettivi e privati
L’autonomia privata è la potestà di regolare liberamente i propri interessi, che l’ordinamento riconosce ai singoli individui e, più ampiamente, anche ad alcuni gruppi sociali per la tutela di interessi volti a soddisfare bisogni comuni. La soddisfazione degli interessi del gruppo si realizza mediante la subordinazione degli interessi individuali dei singoli appartenenti all’interesse collettivo del gruppo, che come tale prevale su quelli personali.
La teoria di Passarelli attribuisce rilievo giuridico all’interesse del gruppo, considerato superiore e quindi destinato a prevalere sulle esigenze dei singoli membri. Ciò vuol dire che l’interesse collettivo non è la somma degli interessi individuali, bensì una loro sintesi.
Pur essendo collettivo, inoltre, tale interesse è privato: esso, infatti, non è espressione dell’intera comunità, ma solo di una parte (in questo caso i lavoratori che aderiscono al sindacato).
Libertà sindacale e gestione interna
Contestualmente venne sancita la libertà sindacale, intesa come libertà di associarsi per perseguire obiettivi economici e professionali (la fissazione di minimi inderogabili di trattamento retributivo e normativo). In questa concezione di libertà rientra anche la possibilità di iscriversi a un sindacato qualsiasi o di scegliere, al contrario, la non iscrizione. Le associazioni sindacali sono inoltre immuni da ogni ingerenza del legislatore per quanto riguarda la loro gestione interna.
Domande da interrogazione
- Perché il legislatore italiano ha mostrato un atteggiamento astensionista riguardo all'articolo 39 della Costituzione?
- Qual è il significato dell'autonomia collettiva secondo la teoria di Passarelli?
- Quali sono le caratteristiche della libertà sindacale sancita nel contesto italiano?
Dopo la pubblicazione della Costituzione italiana, il legislatore ha scelto di non attuare l'articolo 39, portando i giuristi a sviluppare un diritto sindacale extra-legislativo negli anni '50 e '60 per colmare questa lacuna.
La teoria di Passarelli sottolinea che l'interesse collettivo, rappresentato dai gruppi sociali, prevale sugli interessi individuali, non essendo una semplice somma di questi, ma una sintesi che riconosce la superiorità dell'interesse del gruppo.
La libertà sindacale consente di associarsi per obiettivi economici e professionali, garantendo la possibilità di iscriversi a un sindacato o di non farlo, e protegge le associazioni sindacali da ingerenze legislative nella loro gestione interna.