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Concetti Chiave

  • Il diritto all'aborto deve essere analizzato sotto tre profili: costituzionale, internazionale e sociale.
  • Tra il 1973 e il 1975, cinque Paesi occidentali hanno modificato la loro concezione dell'aborto, spostando l'attenzione dall'ambito medico a quello costituzionale.
  • Le corti europee hanno affrontato il tema dell'aborto in modo diverso rispetto agli Stati Uniti, evidenziando la vaghezza del dettato costituzionale.
  • La giurisprudenza irlandese rappresenta un'eccezione, trattando la vita prenatale e quella post-natale su un piano di parità.
  • A partire dal 1975, si è affermata una concezione gradualistica della gravidanza, in cui l'interesse statale a proteggere la vita prenatale cresce con l'avanzare della gravidanza.

Analisi del diritto all'aborto

Il diritto in materia di aborto deve essere analizzato sotto tre diversi profili:

- dal punto di vista costituzionale, e, dunque, sotto il profilo della comparazione;

- dal punto di vista del diritto internazionale e, in particolar modo, dei trattati in materia di diritti umani;

- per ciò che attiene i movimenti sociali che lottano per il riconoscimento del diritto di aborto.

Evoluzione storica e giurisprudenziale

Tra ill 1973 e il 1975, cinque Paesi fondamentali nel contesto del costituzionalismo occidentali si sono espressi in materia di aborto. L’incentivo che ha indotto i suddetti stati ad assumere una posizione definita attiene al mutamento della concezione relativa al concetto di aborto: fino al 1973 esso veniva visto come un tema inerente solo ed esclusivamente l’ambito medico e, dunque, salutare, della paziente; durante gli anni settanta, però, si diffuse la consapevolezza di affrontare il problema dal punto di vista costituzionale.

Le quattro corti europee assunsero un approccio diverso rispetto alla posizione di molti stati, in particolare degli USA. Dal punto di vista generale, tutti i Paesi che accingevano ad esprimersi in materia di aborto si trovavano dinanzi allo stesso problema, rappresentato dalla vaghezza del dettato costituzionale in materia.

L’unica eccezione era rappresentata dalla giurisprudenza irlandese, la quale poneva sullo stesso piano la tutela della vita prenatale e quella dell’esistenza successiva al parto.

Concezione gradualistica della gravidanza

A partire dal 1975 si diffuse una concezione «gradualistica» della gravidanza: si diffuse l’idea secondo cui l’interesse dello stato a proteggere la vita prenatale sia proporzionale all’avanzare della gravidanza. In Europa, le Corti degli stati membri si espressero in merito all’aborto in diversi modi.

L’articolo 1 della legge fondamentale tedesca protegge la vita in tutte le sue forme, dunque anche quella del nascituro. Secondo i giudici tedeschi, pertanto, non è possibile operare alcun bilanciamento tra il diritto alla vita e alla dignità del nascituro da un lato, e il diritto alla privacy e all’autodeterminazione della madre dall’altro. Infatti, la prevalenza delle prerogative della gestante implicherebbe la morte del nascituro e, dunque, creerebbe una situazione del tutto sbilanciata.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali profili da considerare nell'analisi del diritto all'aborto?
  2. Il diritto all'aborto deve essere analizzato sotto tre profili: costituzionale, diritto internazionale e movimenti sociali che lottano per il riconoscimento di questo diritto.

  3. Come è cambiata la concezione dell'aborto tra il 1973 e il 1975 nei Paesi occidentali?
  4. Tra il 1973 e il 1975, l'aborto è passato da essere visto esclusivamente come un tema medico a essere affrontato anche dal punto di vista costituzionale, con una crescente consapevolezza della sua rilevanza legale.

  5. Qual è la concezione gradualistica della gravidanza e come è stata interpretata dalle Corti europee?
  6. La concezione gradualistica della gravidanza, emersa nel 1975, sostiene che l'interesse dello stato a proteggere la vita prenatale aumenta con l'avanzare della gravidanza, portando a interpretazioni diverse da parte delle Corti europee, come evidenziato dalla giurisprudenza tedesca che non consente un bilanciamento tra i diritti della madre e quelli del nascituro.

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