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Concetti Chiave

  • Il Governo può emanare decreti con valore di legge ordinaria solo con la delegazione delle Camere, mantenendo la titolarità legislativa al parlamento.
  • Il parlamento delega solo l'esercizio concreto della funzione legislativa, mantenendo sempre il controllo sui risultati e le tempistiche.
  • La delega legislativa è utilizzata per interventi complessi, come l'approvazione di nuovi codici o testi unici, per cui il governo può essere incaricato di attuare l'intervento.
  • L'articolo 76 stabilisce che la delega deve includere principi, criteri direttivi, tempistiche e oggetti definiti, specificando anche finalità e risultati da raggiungere.
  • Il governo ha un anno per accettare la delega legislativa, formalizzata attraverso una legge ordinaria, nota come legge delega o legge di delegazione.

Il ruolo del governo e del parlamento

Come stabilito dal primo comma dell’articolo 77, il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il parlamento non delega mai la titolarità della funzione legislativa, poiché essa spetta sempre e soltanto alle camere. Esso, dunque, può delegare esclusivamente l’esercizio concreto della funzione legislativa relativamente a un caso specifico, dunque con tempistiche e modalità definite e circoscritte. La delega prevede sempre una situazione di controllo del delegante nei confronti del delegato.

Tale procedimento viene utilizzato ad esempio quando è necessario approvare un nuovo codice o un testo unico relativo a un’intera materia. In questi casi, il tipo di intervento legislativo è molto complesso e articolato, quindi il parlamento può incaricare il governo di attuare il suddetto intervento legislativo al suo posto.

La procedura di delega legislativa

L’articolo 76 disciplina la procedura tramite cui il parlamento delega l’intervento legislativo al governo. Esso, infatti, stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il parlamento, dunque, deve circoscrivere le tempistiche e l’oggetto della delega. Questi due elementi sono necessari ma non sufficienti: il parlamento è chiamato a specificare anche le finalità e i risultati in vista dei quali il governo dovrà attuare l’intervento legislativo. Una volta che riceve la delega, il governo può scegliere se accettarla o meno entro un anno. L’atto con cui il parlamento attribuisce al governo la possibilità di adottare la funzione legislativa, ovviamente nelle modalità previste e definite dall’articolo 76, è una legge ordinaria (definita legge delega o legge di delegazione).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il limite del potere del Governo in relazione alla funzione legislativa?
  2. Il Governo non può emanare decreti con valore di legge ordinaria senza una delegazione delle Camere, come stabilito dall'articolo 77.

  3. In che modo il Parlamento può delegare la funzione legislativa al Governo?
  4. Il Parlamento può delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo solo per casi specifici, definendo tempistiche, modalità, principi e criteri direttivi, come indicato nell'articolo 76.

  5. Qual è il processo che il Parlamento deve seguire per concedere una delega legislativa?
  6. Il Parlamento deve specificare l'oggetto, le tempistiche, le finalità e i risultati attesi della delega, e il Governo ha un anno per decidere se accettare la delega, che viene formalizzata tramite una legge ordinaria.

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