Concetti Chiave
- Il nostro ordinamento prevede disposizioni speciali per categorie datoriali come il settore agricolo e gli autoferrotranvieri, con normative specifiche sul regime delle mansioni e il potere disciplinare.
- Nelle cooperative di produzione e lavoro, dal 2001 è stato introdotto il meccanismo del doppio rapporto, dove il socio lavoratore ha un rapporto di lavoro che può essere autonomo o subordinato.
- Il datore di lavoro pubblico è assimilabile a quello privato ma rimane soggetto a una normativa specifica, in particolare per le società ibride partecipate da enti pubblici.
- Le società pubbliche gestiscono servizi pubblici locali e operano sotto un regime giuridico privatistico, pur mantenendo legami con enti pubblici.
- La successione tra datori di lavoro non interrompe il rapporto di lavoro, che si trasferisce automaticamente al nuovo datore, ma può comportare modifiche nella regolamentazione del contratto.
Disposizioni speciali per categorie datoriali
Il nostro ordinamento prevede disposizioni speciali per alcune determinate categorie datoriali. Oltre all’esempio più classico, quello relativo al rapporto di lavoro in agricoltura, ne esistono molti altri: si pensi alla normativa sugli autoferrotranvieri, concernente il rapporto di lavoro con le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto. La normativa, regolata da un risalente r.d. (regio decreto), prevede numerose norme speciali in materia di regime delle mansioni e del potere disciplinare.
Cooperative di produzione e lavoro
Un’ulteriore situazione peculiare riguarda le cooperative di produzione e lavoro, dove, in passato i soci prestavano la propria opera assoggettati al potere direttivo, senza tuttavia essere considerati lavoratori subordinati. Per superare questo «bug normativo», nel 2001 è stato istituito il meccanismo del doppio rapporto (societario e di lavoro), in virtù del quale il socio lavoratore deve intrattenere con la società un rapporto di lavoro che, in base al regolamento interno della cooperativa, può essere autonomo o subordinato, anche se comunque meno protetto rispetto alla classica subordinazione.
Carattere pubblico del datore di lavoro
L’ipotesi di specialità più importante è quella legata al carattere pubblico del datore di lavoro, ormai assimilabile a quello privato, che però resta ancora assoggettato a una normativa assestante.
L’ultima fattispecie speciale riguarda le società ibride, cioè privatistiche dal punto di vista giuridico ma partecipate da enti pubblici. Ci si riferisce con l’espressione «società pubbliche»: ne sono esempio le società che gestiscono servizi pubblici locali.
Infine, per quanto riguarda la figura del datore di lavoro bisogna tener conto di un ultimo aspetto: la successione tra datori (o trasferimento d’azienda), realizzabile per atto tra vivi o mortis causa. Essa non ha effetti interruttivi del rapporto di lavoro, che si trasferisce automaticamente in capo al nuovo datore di lavoro. Ciò, ovviamente, non esclude che a seguito della successione la regolamentazione del rapporto possa subire modifiche.
Domande da interrogazione
- Quali sono le disposizioni speciali per le categorie datoriali nel nostro ordinamento?
- Come funziona il meccanismo del doppio rapporto nelle cooperative di produzione e lavoro?
- Qual è la peculiarità delle società ibride e il loro impatto sulla normativa del datore di lavoro?
Il nostro ordinamento prevede disposizioni speciali per diverse categorie datoriali, come il lavoro in agricoltura e la normativa sugli autoferrotranvieri, che stabiliscono norme specifiche riguardanti le mansioni e il potere disciplinare.
Nelle cooperative di produzione e lavoro, il meccanismo del doppio rapporto, introdotto nel 2001, consente ai soci lavoratori di avere un rapporto di lavoro con la cooperativa che può essere autonomo o subordinato, sebbene con minori tutele rispetto alla subordinazione classica.
Le società ibride, che sono privatistiche ma partecipate da enti pubblici, sono soggette a una normativa specifica, assimilabile a quella dei datori di lavoro privati, ma con alcune differenze legate alla loro natura pubblica.