Concetti Chiave

  • Il venditore è obbligato a inviare una ricevuta riepilogativa all'acquirente con le informazioni essenziali sul bene o servizio acquistato, secondo l’art. 13 del D.LGS. 70/2003.
  • L'invio della ricevuta non influisce sulla conclusione del contratto, rendendola un obbligo accessorio che non impedisce il perfezionamento dell'accordo.
  • Le disposizioni sull'invio della ricevuta non si applicano ai contratti conclusi tramite email o comunicazioni individuali equivalenti, come stabilito dall’art. 13.4 del D.LGS. 70/2003.
  • Gli imprenditori in crisi possono utilizzare l'autonomia contrattuale per stipulare accordi di ristrutturazione del debito con i creditori, raggiungendo un'intesa su almeno il 60% dei crediti.
  • Questi accordi di ristrutturazione rappresentano una contrattualizzazione della crisi d’impresa, offrendo soluzioni flessibili e personalizzate alle parti coinvolte.

Quali sono gli obblighi del venditore?

L’art. 13 del D.LGS. 70/2003 dispone che «quando riceve l’ordine, il venditore è tenuto a produrre e inviare all’acquirente la ricevuta riepilogativa dei dati concernenti il bene o il servizio acquistato». La ricevuta deve riportare anche le caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo. L’obbligo di inoltrare la ricevuta all’acquirente non influisce sul procedimento di conclusione del contratto: si tratta, dunque, di un obbligo accessorio che, anche se inadempiuto, non impedisce il perfezionamento dell’accordo.

Eccezioni per contratti elettronici

L’art. 13.4 del D.LGS: 70/2003 stabilisce che «le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
L’autonomia contrattuale è considerata uno strumento efficace per individuare una soluzione alla crisi d’impresa. In particolare, l’imprenditore in stato di crisi può servirsi dei c.d. accordi di ristrutturazione del debito per raggiungere un’intesa con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.

Gli accordi di ristrutturazione sono dei veri e propri contratti: i tempi e i contenuti della trattativa sono rimessi alla discrezionalità delle parti.

Si realizza, in questo modo, una vera e propria contrattualizzazione della crisi d’impresa.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono gli obblighi principali del venditore secondo il D.LGS. 70/2003?
  2. Il venditore è tenuto a produrre e inviare all'acquirente una ricevuta riepilogativa contenente i dati del bene o servizio acquistato, comprese le caratteristiche essenziali e il prezzo, come stabilito dall'art. 13 del D.LGS. 70/2003.

  3. Quali eccezioni si applicano ai contratti elettronici secondo la normativa?
  4. L'art. 13.4 del D.LGS. 70/2003 specifica che le disposizioni sui contratti non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente tramite scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

  5. Come possono gli imprenditori in crisi utilizzare l'autonomia contrattuale?
  6. Gli imprenditori in stato di crisi possono utilizzare accordi di ristrutturazione del debito per raggiungere un'intesa con i creditori, rappresentando almeno il 60% dei crediti, permettendo così una contrattualizzazione della crisi d'impresa.

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