Concetti Chiave
- Tra XI e XIII secolo, la coesistenza di diversi iura propria è stata subordinata ai diritti universali, creando il sistema di diritto comune definito da Francesco Calasso.
- Il sistema di diritto comune si articola in due piani: la co-vigenza di diritto proprio e ius commune, e l'interpretazione giuridica da parte dei giuristi.
- L'attività esegetica sul corpus giustinianeo non ha eliminato l'interpretazione testuale, con i giuristi che adattavano nuove fattispecie alle norme antiche.
- Le glosse giuridiche, redatte da vari studiosi, sono state uniformate dalla Glossa ordinaria di Accursio, che ha fornito un'interpretazione tecnica del manoscritto giustinianeo.
- Accursio ha prevalso con un approccio teorico, mentre Odofredo ha proposto un'interpretazione più pratica, influenzando la ricerca sulla casistica concreta.
Evoluzione del diritto comune
Tra il XI e il XIII secolo, la contemporanea vigenza di diversi iura propria è stata resa possibile dalla loro subordinazione ai cosiddetti «diritti universali (iura communia)»: i rapporti tra queste distinte fonti giuridiche (propria e communia) sono stati compresi dallo studioso Francesco Calasso in un unico sistema definito «diritto comune».
Piani di operatività del diritto
Recentemente sono stati distinti due diversi piani di operatività del sistema di diritto comune:
- il primo è relativo alla co-vigenza del diritto proprio e dello ius commune, basato, come testimonia un trattato di Uberto da Bobbio del 1240 sul criterio ordinatorio, dunque non gerarchico, secondo cui prima si applicava il diritto giustinianeo, dopo la legge statutaria del comune, ancora le consuetudini e infine il diritto canonico;
- il secondo non tiene conto delle fonti giuridiche in sé, bensì dell’interpretazione che ne dà il giurista, considerato sia come redattore delle variae causarum figurae, sia come arbitro della giustizia pubblica.
Interpretazione e glosse giuridiche
L’attività esegetica del corpus giustinianeo non determinò mai il venir meno dell’interpretazione testuale: i giuristi medievali si limitavano a far rientrare nuove fattispecie nelle antiche norme del Corpus, interpretando, come ha scritto Mario Bellomo, «il testo con il testo».
I giuristi erano soliti confrontare le proprie interpretazioni attraverso la redazione delle glosse: quest’eterogeneità di formulazioni è stata però uniformata e sintetizzata dalla Glossa ordinaria di Accursio. Lo studioso fornì un’interpretazione tecnica e stricti iuris (strettamente riferita al testo) del manoscritto giustinianeo, universalmente accettata dopo la diffusione dell’opera. Altri giuristi si proposero di raggiungere il medesimo obiettivo: in questo ambito spiccano le Praelectiones di Odofredo, che a differenza dell’opera accursiana propongono un’interpretazione più estensiva e pratica, legata allo studio delle quaestiones emergentes e de facto. In sintesi, la glossa accursiana si incentrava sull’aspetto teorico, mentre l’opera di Odofredo sulla casistica concreta. Il metodo di Accursio finì per prevalere, però diversi giuristi realizzarono opere prendendo come riferimento le Praelectiones di Odofredo e ciò indusse molti studiosi a incentrare i propri studi sulla realtà concreta e sulla casistica pratica.
Domande da interrogazione
- Qual è il concetto di "diritto comune" secondo Francesco Calasso?
- Quali sono i due piani di operatività del diritto comune?
- Come si differenziano le interpretazioni giuridiche di Accursio e Odofredo?
Il "diritto comune" è un sistema giuridico che emerge tra l'XI e il XIII secolo, caratterizzato dalla coesistenza di diversi iura propria subordinati ai diritti universali (iura communia), come descritto da Francesco Calasso.
I due piani di operatività del diritto comune sono: il primo riguarda la co-vigenza del diritto proprio e dello ius commune, applicato in un ordine non gerarchico; il secondo si concentra sull'interpretazione giuridica, dove il giurista gioca un ruolo cruciale come redattore e arbitro della giustizia.
Accursio propone una glossa tecnica e stricti iuris, focalizzandosi sull'interpretazione teorica del Corpus giustinianeo, mentre Odofredo offre un'interpretazione più estensiva e pratica, legata alla casistica concreta, influenzando così diversi giuristi nel loro approccio.