Concetti Chiave
- Tra il 1400 e il 1500, il commercio si trasformò con la nascita dei mercati e dei mercanti, mentre gli artigiani si organizzarono in corporazioni.
- Le corporazioni erano gestite secondo lo ius mercatorum, un sistema autoregolamentato che emanava statuti e gestiva controversie tramite consoli.
- I tribunali corporativi, grazie alla Decretale Saepe di Clemente V, operavano con procedure rapide e semplificate, evitando formalità legali complesse.
- Lo ius mercatorum si distaccava dal diritto giustinianeo, introducendo nuove fattispecie giuridiche come il contratto di cambio e la rogadìa.
- Il contratto di cambio attestava un debito con promessa di pagamento, mentre la rogadìa permetteva a un mercante di vendere merci per conto di un altro.
Evoluzione del commercio e nascita dei mercati
Tra 1400 e cinquecento, il commercio basato sul consumo diretto fu sostituito dalla nascita dei mercati e della contestuale figura del mercante. Artigiani e mercanti si organizzarono in società giurate: le Corporazioni di arti e di mestieri, gestite dallo ius mercatorum (uno degli iura specialia che prevalevano sugli iura propria). Le corporazioni riprodussero il modello organizzativo dei comuni, autoregolamentandosi attraverso l’emanazione di propri statuti e deferendo il giudizio di eventuali controversie in cui una delle due parti apparteneva alla categoria professionale a consoli o giudici non togati, opzione solo accennata da pochi passi del Digesto.
Organizzazione e giustizia delle corporazioni
I tribunali corporativi esercitavano una giustizia solo sommaria, la cui celerità fu ulteriormente consolidata dalla promulgazione nel 1314 della Decretale Saepe di Clemente V, la quale attribuì ai giudici corporativi la facoltà di operare anche nei giorni dedicati alle festività, di fare a meno del petitio (documento scritto contenente l’oggetto del contendere), di ridurre al minimo il numero dei testimoni e, infine, di omettere la lettura della sentenza davanti alle parti. Secondo la decretale clementina, i processi corporativi si dovevano svolgere simpliceter (glissando sugli elementi essenziali del giudizio), de plano (cioè all’insegna della celerità), sine strepitu (senza solennità) e sine figura iudicii, cioè omettendo le formalità procedurali.
Innovazioni giuridiche nel commercio
Lo ius mercatorum si basava su consuetudini consolari, statuti corporativi e giurisprudenza espressa dalle magistrature mercantili, discostandosi dal diritto giustinianeo, il quale negava ai negotiatores rilievo giuridico e commerciale. Nacquero così nuove fattispecie non riconducibili al Corpus giustinianeo:
- il contratto di cambio, che attestava un debito e la relativa promessa di pagamento tramite un instrumentum redatto da un notaio;
- la rogadìa, contratto a titolo gratuito sottoscritto da due mercanti di cui uno si impegna a trasportare e vendere le merci dell’altro in una determinata sede di mercato;
Domande da interrogazione
- Qual è stata la principale trasformazione del commercio tra il 1400 e il 1500?
- Come funzionava la giustizia all'interno delle corporazioni?
- Quali innovazioni giuridiche sono emerse nel commercio durante questo periodo?
Tra il 1400 e il 1500, il commercio basato sul consumo diretto è stato sostituito dalla nascita dei mercati e dalla figura del mercante, con la creazione delle Corporazioni di arti e mestieri che si autoregolamentavano attraverso statuti propri.
I tribunali corporativi esercitavano una giustizia sommaria e rapida, grazie alla Decretale Saepe di Clemente V, che consentiva ai giudici di operare anche durante le festività e di semplificare le procedure, evitando formalità e letture di sentenze.
Durante questo periodo, si svilupparono nuove fattispecie giuridiche come il contratto di cambio e la rogadìa, che si distaccavano dal diritto giustinianeo, conferendo un nuovo rilievo giuridico e commerciale ai negotiatores.