Concetti Chiave
- Il lavoratore somministrato ha un rapporto di subordinazione sia con l'agenzia somministratrice che con l'impresa utilizzatrice, con peculiarità rispetto alla subordinazione ordinaria.
- Il contratto di lavoro somministrato può essere a tempo indeterminato, consentendo al lavoratore di passare tra più missioni, o a tempo determinato, con regole specifiche per rinnovi e intervalli.
- Le regole di somministrazione includono acausalità per i primi 12 mesi e la necessità di giustificare il contratto dopo tale periodo.
- Il regime delle proroghe è limitato a un massimo di quattro, mentre il limite per i rinnovi è fissato a 24 mesi.
- I lavoratori somministrati non vengono conteggiati nell'organico dell'azienda per la normativa legale e collettiva, eccetto per le norme relative a igiene e sicurezza sul lavoro.
Il rapporto di lavoro somministrato
Il lavoratore somministrato sottostà a un rapporto di tipo subordinato:
- prima, essa si concretizza nel mettersi a disposizione dell’agenzia per essere comandato;
- poi, la subordinazione si manifesta nell’effettivo rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice, anche se presenta diverse peculiarità rispetto alla subordinazione ordinaria.
Contratto a tempo indeterminato e determinato
Il contratto di lavoro somministrato può essere concluso:
- a tempo indeterminato, con applicazione della normativa prevista per tale forma standard di rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore può essere destinato a più missioni successive rimanendo, negli intervalli di inattività, a disposizione e alle dipendenze dell’agenzia somministratrice. Durante i suddetti intervalli, il lavoratore ha diritto a ricevere l’indennità di indisponibilità, il cui valore è periodicamente aggiornato da un decreto ministeriale;
- a tempo determinato, con applicazione della disciplina del contratto a termine ex d.lg.s 81/2015, fatta eccezione per la regola in materia di intervalli fra un rinnovo contrattuale e l’altro e per i diritti di prelazione (riconosciuti ai soli lavoratori a termine).
Regole e incentivi per la somministrazione
In sintesi, le regole applicate alla somministrazione sono:
- acausalità, soltanto per i primi 12 mesi, superati i quali è necessario indicare nel contratto le esigenze produttive e organizzative che giustificano il rapporto;
- il regime delle proroghe (massimo quattro). Anche in questo caso è richiesta la causalità dopo i primi dodici mesi;
- regime dei rinnovi, il cui limite è posto a 24 mesi.
Per incentivare l’impiego di lavoratori somministrati, la legge ha stabilito che i prestatori di lavoro non sono computati nell’organico dell’azienda ai fini dell’applicazione della normativa legale e collettiva, fatta eccezione per quella relativa all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.
Domande da interrogazione
- Qual è la natura del rapporto di lavoro somministrato?
- Quali sono le tipologie di contratto per il lavoro somministrato?
- Quali regole e incentivi governano la somministrazione di lavoro?
Il lavoratore somministrato ha un rapporto di tipo subordinato, che si concretizza nella disponibilità verso l'agenzia e nell'effettivo lavoro con l'impresa utilizzatrice, presentando peculiarità rispetto alla subordinazione ordinaria.
Il contratto di lavoro somministrato può essere a tempo indeterminato, con diritto all'indennità di indisponibilità, o a tempo determinato, seguendo la disciplina del contratto a termine, con alcune eccezioni riguardo a intervalli e diritti di prelazione.
Le regole includono l'acausalità per i primi 12 mesi, il regime delle proroghe e dei rinnovi, con limiti specifici. Inoltre, i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico aziendale per la normativa legale e collettiva, eccetto per la sicurezza sul lavoro.