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Concetti Chiave

  • I contratti innominati nel diritto romano erano convenzioni atipiche che prevedevano prestazioni corrispettive, differendo dai contratti tipici.
  • La tutela di questi contratti fu sostenuta da giuristi come Arsione e Mariciano, che affermarono la necessità di actiones per proteggerli.
  • Il giurista Paolo identificò diversi schemi combinatori per i contratti innominati, come dare contro fare e viceversa.
  • In caso di inadempimento, inizialmente si usava la condictio ob rem dati re non secuta, ma successivamente fu introdotta l'actio praescriptis verbis per garantire l'adempimento.
  • I contratti innominati principali includevano la permuta e il contratto estimatorio, entrambi atipici rispetto ai contratti di compravendita tradizionali.

Il diritto romano era caratterizzato da una tipicità in senso forte, la quale fu affievolita dall’istituzione dei cosiddetti «contratti innominati».

I contratti innominati sono prestazioni corrispettive che esulano dal novero dei contratti tipici: si tratta di conventiones, cioè di accordi che determinano il sorgere di prestazioni corrispettive tra i contraenti.

Tutela e legittimità dei contratti

Tali conventiones sono tutelate mediante actiones. La tutela dei contratti innominati sorse già in antica età classica e fu concretizzata da due giuristi, Arsione e Mariciano i quali, nell’introdurre la figura dei contratti innominati, ne hanno sostenuto la legittimità e la necessità di tutela tramite actiones. In un passo del Digesto, Ulpiano sostiene che tali contratti debbano essere tutelati da actiones di natura civile.

Schemi combinatori e dibattito dottrinale

Il giurista Paolo ha illustrato quali sono i diversi schemi combinatori posti in essere dalla stipulazione di un contratto innominato: un dare contro un fare; un fare contro un dare; un fare contro un fare.

I romani cercarono di ricondurre la categoria del «dare contro il dare» nell’ambito dei contratti tipici. Nel dibattito dottrinale, infatti, i sabiniani proposero di annoverare tra i contratti di compravendita lo scambio di cosa con cosa. Il prevalere dei proculiani, tuttavia, determinò il collocamento dello scambio di beni nel novero dei contratti innominati, atipici. I giuristi romani tentarono di dotare tali contratti di tutela giuridica: affinché tale tutela fosse attuabile era necessario che il contratto innominato determinasse il sorgere di obbligazioni corrispettive e che una delle due prestazioni fosse stata eseguita.

Evoluzione della tutela giuridica

Nel caso in cui una delle due parti non portasse a termine la prestazione che era tenuto ad adempiere, originariamente l’altra parte disponeva solo di un’azione per riottenere indietro quello che avesse dato. Quest’azione, usata per ottenere la reintegrazione patrimoniale, era definita «condictio ob rem dati re non secuta».

In seguito, però, a coloro che stipulavano un contratto innominato venne concessa un’azione tramite cui pretendere l’adempimento della prestazione: si trattava della cosiddetta actio praescriptis verbis (azione con premessa di parole).

Principali tipi di contratti innominati

Sebbene fossero definito «innominati», tali contratti atipici disponevano di un nome. I principali sono tre: permuta, che attiene allo scambio di merci in cui il pretium può essere rappresentato da un bene diverso dal denaro; contratto estimatorio (aestimatum), contratto in forza del quale un soggetto chiamato tradente (tradens) consegna un bene a un altro soggetto definito «accipiens», il quale si impegna a venderlo al prezzo convenuto, se l’accipiens non riesce a vendere il bene egli avrà la facoltà di restituire il bene, se invece riuscirà a venderlo sarà tenuto a corrispondere al tradens il denaro ottenuto;

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la caratteristica principale dei contratti innominati nel diritto romano?
  2. I contratti innominati sono prestazioni corrispettive che esulano dai contratti tipici e sono definiti come conventiones, ovvero accordi che generano obbligazioni tra le parti (testo).

  3. Come venivano tutelati i contratti innominati nell'antichità?
  4. La tutela dei contratti innominati era garantita tramite actiones, come sostenuto dai giuristi Arsione e Mariciano, e Ulpiano affermava che dovevano essere tutelati da actiones di natura civile (testo).

  5. Quali sono i principali tipi di contratti innominati riconosciuti nel diritto romano?
  6. I principali contratti innominati sono la permuta, che riguarda lo scambio di merci, e il contratto estimatorio, dove un soggetto consegna un bene a un altro con l'impegno di venderlo a un prezzo convenuto (testo).

  7. Qual è l'evoluzione della tutela giuridica per i contratti innominati?
  8. Inizialmente, se una parte non adempiava, l'altra poteva solo riottenere ciò che aveva dato. Successivamente, fu introdotta l'actio praescriptis verbis, che consentiva di pretendere l'adempimento della prestazione (testo).

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