Concetti Chiave
- L'assunzione a tempo determinato di dirigenti non richiede una causale specifica, riflettendo il carattere fiduciario del rapporto.
- I dirigenti possono avere contratti a termine fino a un massimo di cinque anni, con la possibilità di recedere dopo tre anni.
- Le norme sui contratti a termine non si applicano agli impiegati avventizi e ai dipendenti nei settori del turismo e dello spettacolo per servizi brevi.
- Esclusioni dalla disciplina comune riguardano anche i contratti per lavoro portuale temporaneo e per il personale docente e ATA per supplenze.
- L'art. 29 del decreto legislativo 81/2015 definisce specifiche esclusioni, evidenziando la flessibilità nei contratti a termine per dirigenti e settori specializzati.
Eccezioni per i dirigenti
La disciplina del contratto a termine prevede alcune eccezioni: per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente, ad esempio, non è mai stata chiesta alcuna causale, in ragione del carattere fiduciario del rapporto dirigenziale. Per i dirigenti non vale nemmeno il tetto massimo di 12 mesi (estensibili a 24): la loro assunzione a termine non può eccedere i cinque anni e, superato il terzo, il dirigente acquisisce la facoltà di recedere dal contratto.
Esclusioni nel turismo e spettacolo
La disciplina generale sui rapporti di lavoro a termine non si applica nemmeno agli impiegati avventizi (operai a tempo determinato), ai dipendenti assunti nei settori del turismo e dello spettacolo per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, ai contratti stipulati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo e a quelli instaurati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze.
Normativa e contratti portuali
L’art. 29 del decreto legislativo 81/2015 contempla varie esclusioni dalla disciplina comune, tra le quali si segnala quella del dirigente, per l’assunzione a termine del quale non è mai stata richiesta (anche prima della riforma del 2014) alcuna causale, in ragione del carattere fiduciario del rapporto dirigenziale. Non vale neppure, per i dirigenti, il tetto massimo di 36 mesi. La durata del contratto non può eccedere, peraltro, i 5 anni, fatta salva la facoltà del dirigente, una volta trascorsi 3 anni, di recedere da esso.
Sono altresì esclusi i rapporti di lavoro a termine tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, cd. avventizi (art. 29, c. 1, lett. b). Nel settore del turismo e dello spettacolo è ammessa, e resta fuori dell’applicazione della normativa, l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nei casi individuati dai contratti collettivi (art. 29, c. 2, lett. b). Sono esentati dalla disciplina in discorso anche i contratti a termine instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (art. 29, c. 2, lett. b).
Domande da interrogazione
- Quali sono le eccezioni per l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti?
- Chi è escluso dalla disciplina generale sui rapporti di lavoro a termine?
- Quali normative riguardano i contratti portuali e le assunzioni nel settore agricolo?
Per i dirigenti, non è richiesta alcuna causale per l'assunzione a tempo determinato, e la durata del contratto può arrivare fino a cinque anni, con la possibilità di recesso dopo tre anni (come indicato nel testo).
Sono esclusi gli impiegati avventizi, i dipendenti nei settori del turismo e dello spettacolo per servizi brevi, i contratti di lavoro portuale temporaneo e il personale docente e ATA per supplenze (secondo quanto riportato).
L'art. 29 del decreto legislativo 81/2015 prevede esclusioni per i dirigenti e per i rapporti di lavoro a termine tra datori di lavoro agricoli e operai avventizi, nonché per l'assunzione di manodopera nel turismo e spettacolo per servizi di breve durata (come specificato nel testo).