Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • L'associazione si costituisce tramite un contratto basato sul consenso, legittimo anche se non economico, in quanto prevede apporti valutabili.
  • Il contratto di associazione è un atto unitario scomposto in due documenti: atto costitutivo e statuto, che definisce funzionamento e organizzazione.
  • Per la validità del vincolo associativo, il contratto deve specificare scopo, condizioni di ammissione e regole interne, oltre a denominazione e sede.
  • Le adesioni possono avvenire simultaneamente alla costituzione o successivamente, rendendo il contratto un esempio di contratto aperto.
  • Le modalità di ammissione degli associati devono essere indicate nell'atto costitutivo e nello statuto, con deliberazioni non impugnabili davanti al giudice.

Costituzione e natura del contratto

L’associazione si costituisce mediante contratto basato sul consenso: sebbene l’associazione abbia natura non economica, il contratto è legittimo perché le parti si obbligano, con esso, ad eseguire apporti economicamente valutabili. Il contratto di associazione, giuridicamente atto unitario, nella pratica si scompone in due documenti: l’atto costitutivo, che dà vita all’associazione stessa, e lo statuto, che regola il funzionamento e l’organizzazione dell’ente.

Validità e requisiti del vincolo associativo

Affinché il vincolo associativo sia valido è necessario che il contratto associativo presenta lo scopo dell’associazione, le condizioni per l’ammissione degli associati e le regole sull’ordinamento interno; la denominazione, l’indicazione della sede dell’associazione e il patrimonio sono invece semplici condizioni necessarie per ottenere la concessione della personalità giuridica.

Adesione e ammissione degli associati

Le adesioni all’associazione può essere simultanea alla sua costituzione o successiva: la possibilità di successiva ammissione di altri associati colloca il contratto di associazione nella vasta categoria dei cosiddetti contratti aperti. Dal punto di vista giuridico, l’adesione successiva ha il medesimo valore dell’originaria partecipazione al contratto: in ogni caso, infatti, l’aderente si pone nella posizione di contraente del contratto di associazione. Qualora l’iniziativa di adesione sia dell’aderente (aderente proponente; associazione accettante), l’adesione si perfeziona nel momento in cui all’aderente viene notificata la deliberazione di ammissione; se l’iniziativa è dell’associazione (associazione proponente; aderente accettante), l’adesione si perfeziona invece nel momento in cui l’associazione riceve notizia dell’accettazione dell’aderente (art. 1326). L’atto costitutivo e lo statuto di associazioni giuridicamente riconosciute e non, devono indicare le modalità di ammissione di nuovi associati: la deliberazione di ammissione non può essere impugnata di fronte al giudice, poiché essa costituisce un atto di autonomia contrattuale.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la natura del contratto di associazione e quali documenti lo compongono?
  2. Il contratto di associazione è un atto unitario basato sul consenso, nonostante la sua natura non economica. Si scompone in due documenti: l'atto costitutivo, che dà vita all'associazione, e lo statuto, che regola il funzionamento dell'ente.

  3. Quali sono i requisiti per la validità del vincolo associativo?
  4. Per la validità del vincolo associativo, il contratto deve presentare lo scopo dell'associazione, le condizioni per l'ammissione degli associati e le regole sull'ordinamento interno. La denominazione, la sede e il patrimonio sono condizioni necessarie per la concessione della personalità giuridica.

  5. Come avviene l'adesione degli associati all'associazione?
  6. L'adesione può avvenire simultaneamente alla costituzione dell'associazione o successivamente. In entrambi i casi, l'aderente assume la posizione di contraente. L'adesione si perfeziona con la notifica della deliberazione di ammissione, che non può essere impugnata in giudizio.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community