Concetti Chiave
- Ciascuna Camera del Parlamento si organizza in commissioni legislative permanenti per esaminare i progetti di legge e migliorare l'efficienza dei lavori.
- Esistono due tipi di commissioni: la commissione referente, che redige relazioni, e la commissione deliberante, che può votare progetti di legge di minore importanza.
- Oltre alle commissioni permanenti, possono essere costituite commissioni di inchiesta e commissioni bicamerali per indagini e progetti di rilevanza particolare.
- La legislatura del Parlamento ha una durata normale di cinque anni, salvo scioglimento anticipato, con convocazioni iniziali e straordinarie regolate dalla Costituzione.
- Il periodo di lavoro tra le convocazioni è definito sessione, mentre le singole riunioni sono chiamate sedute.
Organizzazione delle commissioni legislative
Per organizzare più efficientemente i lavori, ciascuna Camera si divide in commissioni legislative permanenti, formate da parlamentari di vari partiti in proporzione alla loro presenza nelle Camere di cui sono espressione. Ogni commissione si occupa di una determinata materia ed esamina tutti i progetti di legge di sua competenza.
Quali sono i tipi di commissioni e le loro funzioni?
A tale riguardo esistono due tipi di commissione:
• la commissione referente, che si limita a redigere una relazione sul progetto a tutti gli altri deputati al momento della presentazione all'assemblea per il voto;
• la commissione deliberante, che, se delegata a cio' dall'assemblea, puo' votare direttamente il progetto di legge (procedimento abbreviato); cio' é possibile per leggi di minore importanza, perché la Costituzione vieta questo meccanismo per alcune leggi, come l'approvazione del bilancio dello Stato.
Altri organismi e commissioni speciali
Possono inoltre essere costituiti altri organismi, come le commissioni di inchiesta, per condurre indagini su temi rilevanti dal punto di vista sociale o politico, oppure le cosiddette commissioni bicamerali, cosi' chiamate perché formate da deputati e da senatori, costituite per elaborare progetti di particolare rilevanza per i quali sia preferibile una più stretta collaborazione tra i due rami del Parlamento.
Durata e convocazione del Parlamento
La durata normale del Parlamento, cioé la legislatura, é di cinque anni, a meno che non si verifichi lo scioglimento anticipato. La convocazione iniziale spetta al Presidente della Repubblica entro venti giorni dalle elezioni, mentre le convocazioni successive si svolgono secondo quanto stabilito dall'art. 62 Cost., che distingue fra convocazioni straordinarie o di diritto.
Il periodo continuativo di lavoro tra una convocazione e l'altra viene detto sessione e le singole riunioni sono denominate sedute.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali funzioni delle commissioni legislative nel Parlamento?
- Qual è la differenza tra commissioni referenti e commissioni deliberanti?
- Come è organizzata la durata e la convocazione del Parlamento?
Le commissioni legislative permanenti si occupano di esaminare i progetti di legge di loro competenza, redigendo relazioni per l'assemblea e, in alcuni casi, votando direttamente i progetti se delegati (commissione deliberante) (testo).
La commissione referente redige una relazione sul progetto di legge per l'assemblea, mentre la commissione deliberante può votare direttamente il progetto se autorizzata, ma solo per leggi di minore importanza (testo).
La legislatura dura normalmente cinque anni, con convocazione iniziale a cura del Presidente della Repubblica entro venti giorni dalle elezioni, mentre le convocazioni successive seguono le disposizioni dell'art. 62 della Costituzione (testo).