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Concetti Chiave

  • Il lavoro sul web ha introdotto nuove modalità di confronto tra datori e dipendenti, permettendo manifestazioni come il corteo digitale contro il Covid19.
  • Le rappresentanze sindacali beneficiano di una maggiore ubiquità grazie all'uso di internet e social network, che diventano spazi per la lotta sindacale.
  • Le proteste digitali si caratterizzano per la loro ingegnosità, con pratiche come il netstrike che occupano simultaneamente un sito web per renderlo inaccessibile.
  • Il netstrike è un'azione perseguibile legalmente, potendo configurarsi come intercettazione fraudolenta o sabotaggio, con conseguenze per i lavoratori coinvolti.
  • I lavoratori che partecipano a un netstrike possono perdere il diritto alla retribuzione, con i fondi devoluti a un fondo di solidarietà.

Nuove forme di confronto

Lo sviluppo del lavoro sul web ha dato spazio a nuove forme di confronto fra datori e dipendenti. Esso consente anche di veicolare in modo più rapido e dinamico i conflitti collettivi: il 25 marzo 2020, ad esempio, è stato implementato un corteo digitale dei lavoratori contro l’epidemia Covid19. Il web ha consentito loro di esternare efficacemente la propria protesta contro il rallentamento delle attività produttive.

Ubiquità delle rappresentanze sindacali

Il lavoro digitale riesce a creare un’inedita ubiquità delle rappresentanze sindacali: così si affermano nuove forme di conflitto collettivo, sfruttando le potenzialità della rete internet e dei social network. Piattaforme come Facebook e Instagram si consolidano come luoghi efficaci presso cui alimentare e svolgere la lotta sindacale.

Proteste ingegnose e netstrike

Proteste e rimostranze sono fomentate in modi sempre più ingegnosi: negli anni recenti, ad esempio, si è diffusa la pratica del cosiddetto «netstrike». Questa si concretizza in una vera e propria occupazione di un sito web da parte di più utenti nello stesso momento, così da renderlo inaccessibile e inutilizzabile.

Conseguenze legali del netstrike

Il netstrike è perseguibile ai sensi dell’art. 617 c.p., il quale punisce chiunque intercetti fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico, le impedisca o ne causi l’interruzione. In alternativa, la fattispecie può essere qualificata come un picchettaggio. Nel diritto del lavoro il termine indica l’azione, promossa dai lavoratori di un’azienda, volta a impedire l’ingresso ai luoghi di lavoro durante lo svolgimento di uno sciopero. Infine, il netstrike può essere considerato un sabotaggio: si definisce tale ogni azione finalizzata a danneggiare l’azienda e i beni in essa presenti. I lavoratori responsabili del netstrike perdono il diritto alla retribuzione, la quale verrà devoluta a un fondo di solidarietà.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le nuove forme di confronto tra datori e dipendenti emerse grazie al web?
  2. Il web ha facilitato nuove modalità di confronto, come dimostrato dal corteo digitale dei lavoratori contro l'epidemia Covid19, che ha permesso di esprimere rapidamente e dinamicamente le proteste contro il rallentamento delle attività produttive.

  3. In che modo il lavoro digitale ha influenzato le rappresentanze sindacali?
  4. Il lavoro digitale ha creato un'inedita ubiquità delle rappresentanze sindacali, permettendo l'emergere di nuove forme di conflitto collettivo attraverso l'uso di piattaforme come Facebook e Instagram, che si sono affermate come spazi efficaci per la lotta sindacale.

  5. Quali sono le conseguenze legali del netstrike?
  6. Il netstrike è perseguibile ai sensi dell’art. 617 c.p. e può essere considerato un picchettaggio o un sabotaggio. I lavoratori coinvolti rischiano di perdere il diritto alla retribuzione, che sarà devoluta a un fondo di solidarietà.

Domande e risposte

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