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Concetti Chiave

  • Le collaborazioni parasubordinate sono state riconosciute dalla legge 533/1973, definendo i lavoratori che collaborano con le imprese mantenendo autonomia ma con un forte legame economico.
  • Questi lavoratori, noti come co.co.co, realizzano prestazioni di lavoro in modo coordinato e continuativo, senza essere eterodiretti.
  • Il rapporto di lavoro parasubordinato si distingue da quello subordinato per il grado di integrazione organizzativa, che è debole nelle collaborazioni.
  • La legge 533 ha istituito un rito processuale speciale per le controversie di lavoro, applicabile anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
  • La prestazione di lavoro dei co.co.co è eseguita prevalentemente in modo personale, differente dalle tipologie di lavoro subordinato e imprenditoriale.

Riconoscimento delle collaborazioni parasubordinate

Le collaborazioni parasubordinate vennero riconosciute formalmente dalla legge 533/1973, la quale definì parasubordinati i lavoratori che realizzano con le imprese collaborazioni coordinate e continuative di carattere personale, pur non essendone dipendenti.
Essi, in sostanza, mantenevano un elevato grado di autonomia per ciò che attiene alle modalità di esecuzione della prestazione, ma presentavano un forte legame con l’azienda sotto il profilo economico. A tal proposito in alcuni paesi, come ad esempio la Francia, si parla di «lavoratori con dipendenza economica», i quali instaurano con l’impresa un vincolo di subordinazione apprezzabile non sul piano giuridico, bensì su quello pecuniario.

Rito processuale e figura del co.co.co

La legge 533, inoltre, istituì uno speciale rito processuale per le controversie di lavoro, riservato non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai collaboratori coordinati e continuativi.

Così, la figura del co.co.co è pienamente entrata nell’ordinamento italiano. Essa è connotata da alcuni elementi tipici:

1) il carattere coordinato, ma non eterodiretto, della collaborazione;

2) il carattere continuativo della stessa;

3) il fatto che la prestazione di lavoro sia eseguita mediante l'opera prevalentemente personale del collaboratore. Quest’ultimo requisito distingue la co.co.co dal lavoro subordinato e imprenditoriale.

La distinzione fra subordinazione e autonomia si fonda sulla differenza fra coordinamento, che esprime un’integrazione organizzativa debole (tipica della collaborazione) e integrazione forte, rappresentata dall’eterodirezione che caratterizza la subordinazione.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di collaborazioni parasubordinate secondo la legge 533/1973?
  2. La legge 533/1973 riconosce le collaborazioni parasubordinate come quelle realizzate da lavoratori che, pur non essendo dipendenti, instaurano collaborazioni coordinate e continuative con le imprese, mantenendo un elevato grado di autonomia nell'esecuzione della prestazione, ma con un forte legame economico con l'azienda.

  3. Quali sono le caratteristiche distintive della figura del co.co.co?
  4. La figura del co.co.co è caratterizzata da tre elementi principali: la collaborazione è coordinata ma non eterodiretta, è continuativa e la prestazione di lavoro è eseguita prevalentemente in modo personale dal collaboratore, distinguendosi così dal lavoro subordinato e imprenditoriale.

  5. Che tipo di rito processuale è stato istituito dalla legge 533 per le controversie di lavoro?
  6. La legge 533/1973 ha istituito uno speciale rito processuale per le controversie di lavoro, applicabile non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai collaboratori coordinati e continuativi, garantendo così una tutela legale specifica per entrambe le categorie.

Domande e risposte

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