Concetti Chiave
- L'assoggettamento delle collaborazioni eterorganizzate alla subordinazione ha portato a una ridefinizione della co.co.co, limitando il coordinamento dal committente.
- Per mantenere l'autonomia, la co.co.co deve limitare il coordinamento al risultato atteso, con l'esecuzione gestita autonomamente dal collaboratore.
- La legge 533/1973 ha esteso alcune norme del diritto del lavoro subordinato ai collaboratori coordinati e continuativi, equiparando i due tipi di lavoro sul piano processuale.
- Ai collaboratori coordinati e continuativi sono state riconosciute nuove forme di tutela, come l'assicurazione pensionistica obbligatoria e l'iscrizione all'assicurazione infortuni.
- Ulteriori tutele comprendono modalità di retribuzione simili ai dipendenti, indennità di maternità e disoccupazione a carico dell'Inps.
Assoggettamento delle collaborazioni
L’assoggettamento delle collaborazioni eterorganizzate alla disciplina della subordinazione, previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 81/2015, ha costretto i giuristi a ridefinire le caratteristiche salienti della co.co.co, la quale non può più essere coordinata dal committente, dal momento che collaborazione eterocoordinata equivale a collaborazione eterorganizzata.
Caratteristiche della co.co.co
Per poter restare nel campo dell’autonomia, la co.co.co deve limitare il coordinamento fra committente e prestatore al momento dell’individuazione del risultato atteso dalla collaborazione, che ovviamente deve essere effettuata in base alle esigenze manifestate dal committente. Per quanto riguarda il momento esecutivo della collaborazione, invece, esso deve essere gestito dal collaboratore in autonomia organizzativa.
Estensione delle norme sostanziali
Oltre a equiparare il lavoro autonomo e subordinato sul piano processuale, la legge 533/1973 estese l’efficacia di alcune norme sostanziali proprie del diritto del lavoro subordinato ai collaboratori coordinati e continuativi:
- l’art. 429.3 c.p.c., che prevede la regola della rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, in caso di mancato soddisfacimento tempestivo degli stessi;
- l’art. 2113 c.c., che ha esteso la disciplina su rinunce e transazioni anche ai lavoratori autonomi.
Ulteriori forme di tutela
Con il passare del tempo, inoltre, ai collaboratori coordinati e continuativi sono state riconosciute ulteriori forme di tutela:
1) un’assicurazione pensionistica obbligatoria presso la gestione separata Inps, che prevede il versamento di contributi gravanti per due terzi sul committente e per un terzo sul professionista;
2) l'obbligo di iscrivere il collaboratore all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'Inail;
3) le medesime modalità di corresponsione della retribuzione prevista per i lavoratori dipendenti (emissione della busta paga e prelievo dell'imposta);
4) un'indennità di maternità a carico dell'Inps, per i periodi di congedo di maternità obbligatoria e di congedo parentale (la somma viene pagata anche se la lavoratrice continua a lavorare);
5) un’indennità di disoccupazione (DIS-COL) a carico dell’Inps.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) dopo l'assoggettamento alla disciplina della subordinazione?
- Quali norme sostanziali del diritto del lavoro subordinato sono state estese ai collaboratori coordinati e continuativi?
- Quali forme di tutela sono state riconosciute ai collaboratori coordinati e continuativi nel tempo?
La co.co.co deve limitare il coordinamento tra committente e prestatore solo alla definizione del risultato atteso, mentre il momento esecutivo deve essere gestito autonomamente dal collaboratore, per mantenere l'autonomia (articolo 2 del d.lgs. 81/2015).
La legge 533/1973 ha esteso norme come la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro (art. 429.3 c.p.c.) e la disciplina su rinunce e transazioni (art. 2113 c.c.) anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
Sono state riconosciute diverse forme di tutela, tra cui l'assicurazione pensionistica obbligatoria, l'iscrizione all'assicurazione contro infortuni e malattie professionali, modalità di corresponsione della retribuzione simili a quelle dei dipendenti, indennità di maternità e indennità di disoccupazione (DIS-COL).