Concetti Chiave
- Il Codice penale svizzero è stato adottato il 21 dicembre 1937 e ha subito diverse revisioni per adattarsi ai cambiamenti sociali e criminali fino al 2008.
- La riforma del 2007 ha introdotto modifiche significative, come l'eliminazione della distinzione tra prigione e reclusione e l'introduzione dei "giorni-multa" per garantire maggiore equità.
- Le pene previste dal diritto penale svizzero includono multe, pene pecuniarie, pene detentive e sospensioni condizionali, ognuna con modalità specifiche di applicazione.
- I principi fondamentali del diritto penale svizzero comprendono la legalità, la proporzionalità delle pene e garanzie processuali come il diritto di difesa e la presunzione di innocenza.
- La pena di morte è stata abrogata nel 1942 con l'entrata in vigore del Codice penale, mentre nel diritto penale militare è rimasta in vigore fino al 1992.
Origini del codice penale svizzero
Il Codice penale svizzero risale al 21 dicembre 1937. In tedesco, porta il nome di Schweizerisches Strafgesetzbuch e in francese Code pénal suisse e nasce da un progetto redatto da Carl Stooss nel 1893
Corso del XX secolo, il Codice penale svizzero ha subito una certa evoluzione:
“1898” : la competenza legislativa della Confederazione in ambito penale è ancorata nella Costituzione federale
“1942” Il Codice penale svizzero entra in vigore, con esattezza ilo 1° gennaio . In tale data, tutte le disposizioni previste dai vari cantoni e incompatibili con il Codice penale sono state abrogate, in modo particolare la pena di morte. Nel diritto penale militare la pena capitale resta in vigore fino al 1992 e la sua abolizione totale sarà inserita nella revisione della Costituzione del 1999.
“1942-2008” diverse revisioni del Codice penale per adeguarlo alle trasformazioni intervenute nel comportamento criminale ed alle mutate opinioni sulle funzioni del diritto penale. In ogni caso, l’essenziale delle competenze in materia di diritto penale sono state trasferite alla Confederazione poiché i cantoni conservano soltanto le competenze riguardanti le infrazioni alle leggi di procedura cantonale, alle leggi fiscali e una competenza sussidiaria in materia di contravvenzioni. Le disposizioni cantonali che violano tale sussidiarietà non hanno alcun effetto
Riforma del 2007 e critiche
“2007” entrata in vigore della Parte generale del Codice Penale totalmente revisionata.
Tale riforma è stata tuttavia molto criticata, soprattutto dagli esperti di settore. Le principali modifiche riguardano
• la cancellazione della distinzione fra prigione e reclusione a favore di un’unica pena detentiva
• nel caso di una pena che priva della libertà, l’obbligo di ricorrere ad un piano esecutivo della sanzione
• l’introduzione dei ”giorni-multa” finalizzata ad introdurre più equità fissando le multe non in funzione del loro ammontare, ma proporzionalmente al reddito del condannato. Questo è un aspetto del codice penale tipico e significativo che garantisce equità.
• la soppressione di ogni pena che impone la privazione della libertà inferiore a sei mesi da sostituire in favore della multa
Tipologie di pene nel diritto svizzero
Il diritto penale svizzero contempla diversi tipo di pena:
• La multa: che corrisponde al pagamento di una somma di denaro
• La pena pecuniaria: consiste nel pagamento di una somma di denaro equivalente ad una carcerazione da 1 a 365 giorni (aliquota giornaliera fino a un massimo a 3000 franchi, fissata secondo la situazione personale ed economica dell’autore
• Pena detentiva: corrispondente alla reclusione in un istituto penitenziario
• Sospensione condizionale: consiste nella sospensione dell’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni, se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti
Principi fondamentali del diritto penale
I principi su cui si basa il diritto penale svizzero sono: il principio di legalità, il principio della proporzionalità delle pene, le garanzie offerte da processo penale. A proposito di questo ultimo principio è interessante spiegare il concetto di “diritti di difesa, di presunzione di innocenza, di “in dubbio pro reo”
“diritti di difesa” nell’ambito del processo penale, momento in cui si verifica se il comportamento è un reato, se l’autore è colpevole e se la pena è proporzionale
“presunzione di innocenza” è il divieto di considerare qualcuno come l’autore di un reato prima dell’accertamento giudiziale della sua colpevolezza
“in dubio pro reo” il divieto di condannare qualcuno senza la prova indiscutibile della sua colpevolezza
Domande da interrogazione
- Qual è la data di entrata in vigore del Codice penale svizzero?
- Quali sono state le principali modifiche introdotte dalla riforma del 2007?
- Quali tipi di pena sono contemplati dal diritto penale svizzero?
- Quali sono i principi fondamentali del diritto penale svizzero?
- Come è stata gestita la competenza legislativa in materia penale in Svizzera?
Il Codice penale svizzero è entrato in vigore il 1° gennaio 1942, abrogando le disposizioni incompatibili dei vari cantoni, inclusa la pena di morte (testo).
La riforma del 2007 ha cancellato la distinzione tra prigione e reclusione, introdotto i "giorni-multa" per garantire equità e sostituito le pene inferiori a sei mesi con multe (testo).
Il diritto penale svizzero prevede diverse tipologie di pena, tra cui la multa, la pena pecuniaria, la pena detentiva e la sospensione condizionale (testo).
I principi fondamentali includono il principio di legalità, il principio della proporzionalità delle pene e le garanzie offerte dal processo penale, come i diritti di difesa e la presunzione di innocenza (testo).
La competenza legislativa in ambito penale è stata trasferita principalmente alla Confederazione, mentre i cantoni mantengono competenze limitate riguardanti le infrazioni alle leggi di procedura cantonale e fiscali (testo).