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Concetti Chiave

  • Le associazioni riconosciute e non riconosciute si differenziano principalmente per il grado di autonomia patrimoniale, con le prime che godono di un'autonomia patrimoniale perfetta.
  • Entrambe le associazioni nascono tramite un contratto associativo, ma le associazioni non riconosciute non richiedono forme particolari per la loro costituzione.
  • Nel caso di conferimenti di beni immobili, è necessaria la forma scritta per le associazioni non riconosciute, per il trasferimento di diritti reali immobiliari.
  • Le norme applicabili alle associazioni riconosciute si estendono anche alle associazioni non riconosciute, data la loro identità strutturale.
  • Il fondo comune delle associazioni non riconosciute, costituito dai contributi degli associati, non appartiene in comunione agli associati, ma è di proprietà dell'ente.

Differenze tra associazioni riconosciute e non

La distanza che appare tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute si è drasticamente ridotta. L’unica differenza sostanziale che vale a distinguere tali tipologie di associazioni e, e da individuarsi nel diverso grado di autonomia patrimoniale. L’associazione riconosciuta gode di un’autonomia patrimoniale perfetta, a differenza E dell’associazione non riconosciuta che gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta.

Contratto associativo e forma

L’associazione non riconosciuta, al pari di quella riconosciuta, nasce per contratto associativo. Vale, pertanto, quanto già osservato in relazione alla struttura aperta e ai caratteri fondamentali di tale contratto. Un’importante differenza deve essere registrata sotto il profilo della forma: la costituzione dell’associazione non riconosciuta non è soggetta ad alcuna forma particolare. Così, ad esempio, se uno degli associati intendesse aderire all’associazione apportando all’ente un bene immobile, sarà necessaria la forma scritta, richiesta per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari.

Norme e fondo comune

In considerazione Dell’identità strutturale con l’associazione riconosciuta, si ritiene che all’associazione non riconosciuta siano applicabili le norme dettate in tema di associazioni riconosciute atte a qualificare il modello associativo in quanto tale. L’elemento patrimoniale È rappresentato dal fondo comune, costitutivo dei contributi degli associati e dei beni acquistati con i contributi. Il fondo comune non appartiene in comunione agli associati, ma all’ente non riconosciuto. Il fondo comune si presenta come pienamente assimilabile al patrimonio dell'associazione riconosciuta. Finché l’associazione dura, i singoli associati non posso chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso (art. 37).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute?
  2. L'unica differenza sostanziale risiede nel grado di autonomia patrimoniale: l'associazione riconosciuta ha un'autonomia patrimoniale perfetta, mentre quella non riconosciuta ha un'autonomia patrimoniale imperfetta.

  3. Come si costituisce un'associazione non riconosciuta?
  4. L'associazione non riconosciuta nasce per contratto associativo, senza alcuna forma particolare, a meno che non si tratti di apportare beni immobili, per i quali è necessaria la forma scritta.

  5. Qual è la natura del fondo comune nelle associazioni non riconosciute?
  6. Il fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati, appartiene all'ente non riconosciuto e non può essere diviso tra i singoli associati finché l'associazione è attiva.

Domande e risposte

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