Concetti Chiave
- Il primo comma dell'art. 81 Cost. stabilisce l'obbligo di garantire l'equilibrio di bilancio, introducendo flessibilità per il deficit spending durante differenti fasi economiche.
- Il secondo comma disciplina l'assunzione di debito, permettendola solo in caso di necessità economiche o eventi eccezionali, con approvazione da parte delle Camere.
- La revisione costituzionale del 20 aprile 2012 ha modificato l'art. 81 e altri articoli, sollevando critiche per la rapidità del procedimento di approvazione.
- Le novità dell'articolo 81 riformato includono l'obbligo di copertura finanziaria per le leggi e la disciplina annuale del bilancio e del rendiconto.
- I commi riformati mantengono i principi fondamentali del vecchio art. 81, garantendo continuità nelle norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio.
Equilibrio di bilancio e flessibilità
In base al primo comma dell’art. 81 Cost., lo Stato è tenuto ad assicurare l’equilibrio di bilancio, vale a dire l’equilibrio fra le entrate e le spese «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Questa formulazione introduce un preciso vincolo ma anche, come si vede, elementi di flessibilità per non ignorare i dettami della scienza economica (i quali contemplano l’occasionale deficit spending per innescare un ciclo di crescita).
Controllo del debito e autorizzazioni
Il secondo comma punta a controllare l’assunzione di debito, che è ammessa solo se il ciclo economico lo impone in funzione del possibile rilancio dell’economia oppure se si verificano «eventi eccezionali»; in questo secondo caso il ricorso all’indebitamento deve essere autorizzato dalle Camere col voto della metà più uno dei rispettivi componenti. Ciò significa che un governo sostenuto da una maggioranza particolarmente ristretta potrebbe essere costretto a coinvolgere i gruppi di opposizione.
Revisione costituzionale e nuove disposizioni
In effetti le Camere, in soli sei mesi (il che ha suscitato le critiche di quanti hanno giudicato frettoloso il procedimento di revisione), hanno approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti (dunque senza possibilità di referendum) la l. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Essa contiene: a) la riscrittura dell’art. 81; b) la modifica di altri tre articoli della Costituzione, gli artt. 97, 117 e 119 (che riprenderemo nel cap. 14 e nel cap. 15); c) una serie di indicazioni in ordine alla disciplina di attuazione delle nuove disposizioni costituzionali. Esaminiamo qui in sintesi le novità dell’art. 81 riformato.
Novità dell'articolo 81 riformato
I successivi commi dal tre al cinque riproducono i commi quarto, primo e secondo nell’ordine del vecchio art. 81: obbligo di copertura finanziaria delle leggi, annualità del bilancio e del rendiconto, limiti all’esercizio provvisorio del bilancio.
Domande da interrogazione
- Qual è il principale obiettivo dell'articolo 81 della Costituzione italiana?
- In quali circostanze è consentito l'indebitamento secondo il secondo comma dell'articolo 81?
- Quali modifiche sono state apportate all'articolo 81 con la revisione costituzionale del 2012?
L'articolo 81 Cost. impone allo Stato di garantire l'equilibrio di bilancio, bilanciando entrate e spese, tenendo conto delle fasi del ciclo economico, e introduce elementi di flessibilità per consentire il deficit spending in situazioni di crescita (come indicato nel testo).
L'indebitamento è ammesso solo se necessario per il rilancio dell'economia o in caso di "eventi eccezionali", e deve essere autorizzato dalle Camere con il voto della maggioranza (come descritto nel testo).
La revisione ha riscritto l'articolo 81, modificando anche altri articoli della Costituzione e stabilendo obblighi come la copertura finanziaria delle leggi e limiti all'esercizio provvisorio del bilancio (come evidenziato nel testo).