Concetti Chiave
- L'articolo 42 della Costituzione italiana disciplina la proprietà pubblica e privata, riconoscendola e garantendola dalla legge.
- La tutela della proprietà privata è passata da un carattere assoluto nello Statuto albertino a una garanzia con limiti nella Costituzione repubblicana.
- Il primo comma dell'articolo 42 afferma che la proprietà può essere sia pubblica che privata, senza specificare l'intensità della tutela.
- Il secondo comma stabilisce che la proprietà privata è garantita dalla legge, con modalità di acquisto e limiti per assicurarne la funzione sociale.
- Le interpretazioni dottrinali variano, con alcuni studiosi che vedono nel legislatore un ampio potere di limitazione, ignorando il riconoscimento legale della proprietà privata.
L’articolo 42 della Costituzione italiana rappresenta una delle norme fondamentali della costituzione economica, ossia di quell’insieme di norme, comprese nel titolo III della parte I, dedicate alla disciplina dei rapporti economici. Esse concernono il lavoro: artt. 35-38; l’organizzazione sindacale e lo sciopero: artt. 39-40; l’impresa e la proprietà: artt. 41-44.
Evoluzione della tutela della proprietà
La tutela costituzionale della proprietà privata ebbe rilievo decisivo perché sulla piena garanzia di questo istituto si sono fondate le costituzioni liberali e le codificazioni civilistiche conseguenti, superando gli ultimi residui feudali e riallacciandosi alla tradizione romanistica. Lo Statuto albertino (art. 29) definiva inviolabili tutte le proprietà, «senza alcuna eccezione». Nella Costituzione repubblicana il diritto di proprietà non ha più tale carattere di assolutezza.
Dettagli sull'articolo 42
Il primo comma dell’art. 42 afferma che «la proprietà è pubblica o privata», senza ulteriori specificazioni circa l’intensità della sua tutela. Il secondo comma afferma poi che «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
Interpretazioni dottrinali e limiti
Secondo parte della dottrina, con quest’ultima disposizione il costituente avrebbe inteso devolvere al legislatore ordinario la determinazione dell’intera disciplina riguardante la proprietà, al punto tale da poterla limitare a sua totale discrezione. Tale interpretazione, tuttavia, non tiene in debito conto quanto emerge dall’analisi complessiva del testo costituzionale. In primo luogo non valorizza a sufficienza il contenuto dello stesso articolo (la proprietà privata deve essere comunque «riconosciuta e garantita dalla legge»). In secondo luogo bisogna considerare le altre disposizioni costituzionali che garantiscono e disciplinano diverse forme di proprietà privata: le imprese e le aziende di cui parlano gli artt. 43 e 46, la proprietà terriera (art. 44.1), la proprietà diretta coltivatrice e la proprietà dell’abitazione (art. 47.2).
Domande da interrogazione
- Qual è il significato dell'articolo 42 della Costituzione italiana in relazione alla proprietà?
- Come si è evoluta la tutela della proprietà privata nella Costituzione italiana?
- Quali sono le interpretazioni dottrinali riguardo ai limiti della proprietà privata secondo l'articolo 42?
L'articolo 42 stabilisce che la proprietà può essere pubblica o privata e che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, la quale ne determina i modi di acquisto, godimento e limiti per assicurarne la funzione sociale (testo).
La tutela della proprietà privata è stata fondamentale per le costituzioni liberali, ma nella Costituzione repubblicana non ha più un carattere assoluto, come evidenziato dal fatto che la legge può stabilire limiti per garantire la funzione sociale della proprietà (testo).
Alcuni studiosi ritengono che il legislatore ordinario possa limitare la proprietà privata a sua discrezione, ma questa visione non considera adeguatamente che la proprietà deve essere "riconosciuta e garantita dalla legge" e che altre disposizioni costituzionali tutelano forme specifiche di proprietà (testo).