Concetti Chiave
- L'articolo 48 della Costituzione italiana garantisce il diritto di voto ai cittadini, ma consente l'estensione a non cittadini tramite legge ordinaria.
- I cittadini europei non italiani possono votare e candidarsi in Italia per il Parlamento europeo, in deroga all'art. 48.
- Il diritto di voto può essere limitato per chi è sottoposto a misure di prevenzione, misure di sicurezza o condannato all'interdizione dai pubblici uffici.
- L'iscrizione nelle liste elettorali avviene automaticamente e in modo permanente, senza richiesta da parte del cittadino, con aggiornamenti costanti.
- Le liste elettorali sono gestite dai comuni, pur mantenendo una funzione di supervisione statale.
Estensione del diritto di voto
Secondo una dottrina minoritaria, l’art. 48 al primo comma si limiterebbe a garantire, con norma costituzionale, il diritto di voto dei cittadini, senza che ciò ne impedisca l’estensione, con legge ordinaria, ai non cittadini. Già adesso per le elezioni comunali, in attuazione del diritto dell’Unione europea, la legge estende l’elettorato attivo (il diritto di votare) e l’elettorato passivo (il diritto di candidarsi e quindi di essere votati) a tutti i cittadini non italiani dell’Ue.
Inoltre, la legge prevede che i cittadini europei non italiani possano scegliere di votare ed essere candidati in Italia per il Parlamento europeo. L’art. 11 Cost. consente comunque, in questo caso, di derogare all’art. 48.
Limitazioni al diritto di voto
Sebbene il diritto di voto costituisca una prerogativa ineliminabile e in linea di principio inderogabile, in alcuni casi esso è limitato: la legge (art. 2 d.p.r. 223/1967) prevede che non godano dell’elettorato attivo (e neanche di quello passivo, che è conseguenza della titolarità del primo):
- coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione (applicate ad es. nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose);
- coloro che sono sottoposti alle misure di sicurezza previste dal codice penale, detentive o non detentive (ad es. il divieto di soggiorno in un certo comune);
- coloro che sono stati condannati all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (nel secondo caso per il periodo della sua durata, che il codice penale fissa fra uno e cinque anni).
Iscrizione nelle liste elettorali
Si tenga conto, d’altra parte, che nel nostro ordinamento l’iscrizione nelle liste elettorali per tutti i tipi di elezione è effettuata d’ufficio e in modo permanente: al cittadino non si chiede di attivarsi in alcun modo (riceve la tessera elettorale a casa), le liste sono costantemente aggiornate e possono votare tutti coloro che compiono l’età prevista entro il giorno in cui si vota. L’anagrafe elettorale è tenuta dai comuni, anche se resta una funzione statale.
Domande da interrogazione
- Quali sono le possibilità di estensione del diritto di voto ai non cittadini in Italia?
- In quali casi il diritto di voto può essere limitato in Italia?
- Come avviene l'iscrizione nelle liste elettorali in Italia?
Secondo una dottrina minoritaria, l'art. 48 della Costituzione garantisce il diritto di voto ai cittadini, ma non esclude la possibilità di estenderlo ai non cittadini tramite legge ordinaria. Attualmente, i cittadini non italiani dell'Unione Europea possono votare e candidarsi alle elezioni comunali e per il Parlamento europeo, in conformità con il diritto dell'Unione europea.
Il diritto di voto può essere limitato per coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, misure di sicurezza del codice penale, o che sono stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici. Queste limitazioni sono stabilite dalla legge (art. 2 d.p.r. 223/1967).
L'iscrizione nelle liste elettorali è effettuata d'ufficio e in modo permanente, senza necessità di attivazione da parte del cittadino. Le liste sono costantemente aggiornate e tutti coloro che raggiungono l'età prevista entro il giorno delle elezioni possono votare, con l'anagrafe elettorale gestita dai comuni.