Concetti Chiave
- Il conflitto tra norme nazionali ed europee garantisce la prevalenza della normativa europea, imponendo l'applicazione delle sue disposizioni rispetto a quelle nazionali.
- Le fonti legislative sono strutturate in tre livelli gerarchici: Fonti Costituzionali, Fonti Primarie e Fonti Secondarie, con la Costituzione che si pone al vertice.
- Le fonti primarie, che includono leggi ordinarie e decreti, sono soggette solo alla Costituzione e operano nell'ambito della produzione normativa.
- Le fonti secondarie, come i regolamenti, derivano dal potere di Governo e delle Amministrazioni, disciplinando la loro organizzazione e operato.
- Le fonti comunitarie prevalgono sulle leggi nazionali e non sono soggette a giudizio di costituzionalità, obbligando i giudici a disapplicare norme interne in caso di contrasto.
Qual è il conflitto tra norme nazionali ed europee?
Nella disciplina giuridica dell’amministrazione pubblica convivono norme giuridiche prodotte da fonti di due separati ordinamenti: Quello Nazionale; Quello Europeo. In caso di conflitto è assicurata la prevalenza della normazione europea. Il Diritto Amministrativo consiste in un sistema assai articolato e complesso di norme, delle quali una parte ampia si esprime attraverso principi. Questi in parte sono espressi in Costituzione o in leggi ordinarie; in parte sono inespressi e ricavabili dall’interprete. Anche i principi sono norme giuridiche e sono fondati sulle fonti più diverse, questi acquistano un elevato valore visto che gran parte di questi sono enunciati in Costituzione. Lineamenti del Diritto Amministrativo (Ed. 2010)
Fonti legislative e gerarchia
Fonti Legislative: le fonti sono gli atti o i fatti che nell’ambito di un determinato ordinamento giuridico e sulla base delle norme sulla produzione normativa in esso vigenti, sono capaci di produrre norme giuridiche. I rapporti tra le fonti sono strutturati secondo il duplice principio della gerarchia e della competenza. Le fonti vigenti possono essere dislocate su tre ordini gerarchici. 1. Le Fonti Costituzionali; 2. Le Fonti Primarie; 3. Le Fonti Secondarie. La Costituzione si impone a tutte le altre fonti e, nelle sue singole disposizioni, può essere modificata da leggi di revisione costituzionale.
Fonti primarie e secondarie
Fonti Primarie: sono fonti soggette soltanto alla Costituzione e per questo definite primarie. Sono le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge. o Le Leggi Ordinarie, sono atti approvati dalle Camere e promulgati dal Presidente della Repubblica (funzione Legislativa); in casi eccezionali, questa funzione può essere esercitata attraverso: Decreti Legge; che sono atti legislativi del Governo che possono essere convertiti in legge entro 60gg dalla pubblicazione; Decreti Legislativi; adottati dal Governo sulla base di delegazione conferita con legge. Entrambi questi decreti sono emanati dal Presidente della Repubblica e sono sottoposti al medesimo regime della legge. o Le Leggi Regionali, sono equiparate alle leggi dello Stato, ed operano nella sfera di competenza fissata dalla Costituzione. Nei casi di potestà legislativa esclusiva delle regioni, le leggi regionali, hanno capacità di produzione normativa limitata. Tutte queste leggi compongono insieme l’area della legge, cioè un’area di produzione normativa cui numerose materie sono riservate dalla Costituzione. Fonti Secondarie: sono espressione del potere di Governo, delle Amministrazioni, di disciplinare se stesse, nella loro organizzazione, nella loro azione. Sono i Regolamenti che possono essere di tre tipi: 1. Ministeriali e Interministeriali; necessitano di un’espressa attribuzione legislativa del potere regolamentare (sono subordinati ai regolamenti del Governo); 2. Del Governo; che a loro volta si suddividono in due specie: 1) Una specie che esprime il potere regolamentare che al Governo spetta in via generale; 2) Una specie rappresentata dai regolamenti delegati che disciplinano ex novo materie già disciplinate con legge. 3. Di attuazione delle Direttive Comunitarie; in materie non oggetto di riserva di legge.
Fonti comunitarie e loro prevalenza
Fonti Comunitarie: prevalgono sulle fonti primarie interne (sulle leggi) mentre sono sottratte al giudizio di costituzionalità. La legge nazionale anteriore o successiva, in contrasto con la normativa comunitaria, non può essere applicata dai giudici nazionali che devono applicare la normativa di fonte comunitaria. La norma interna viene disapplicata.
Domande da interrogazione
- Qual è la relazione tra le norme nazionali e quelle europee nel contesto del Diritto Amministrativo?
- Come sono strutturate le fonti legislative in Italia?
- Cosa si intende per fonti primarie e quali sono i loro principali tipi?
- Qual è la funzione delle fonti secondarie nel sistema giuridico?
- In che modo le fonti comunitarie influenzano le leggi nazionali?
In caso di conflitto, prevale la normazione europea rispetto a quella nazionale, garantendo così l'applicazione delle norme europee nel sistema giuridico nazionale.
Le fonti legislative sono organizzate secondo un principio di gerarchia e competenza, suddividendosi in tre ordini: Fonti Costituzionali, Fonti Primarie e Fonti Secondarie.
Le fonti primarie sono soggette solo alla Costituzione e includono leggi ordinarie, decreti legge e decreti legislativi, oltre alle leggi regionali che operano nella sfera di competenza costituzionale.
Le fonti secondarie, come i regolamenti, esprimono il potere di Governo e delle Amministrazioni di disciplinare la propria organizzazione e azione, e sono subordinate alle fonti primarie.
Le fonti comunitarie prevalgono sulle fonti primarie interne e non possono essere soggette a giudizio di costituzionalità, obbligando i giudici nazionali ad applicare la normativa comunitaria in caso di conflitto.