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Concetti Chiave

  • I trattati vincolano gli stati parti in relazione al proprio territorio, ma possono anche applicarsi in aree non sovrane, come nelle convenzioni ambientali e nel diritto del mare.
  • Ogni trattato può prevedere clausole sull'efficacia temporale, con termini certi o incerti, che possono essere modificati dalla volontà delle parti.
  • Secondo la Convenzione di Vienna, un trattato non si estingue se il numero degli Stati parti scende sotto il minimo necessario per la sua validità, a meno che non sia specificato diversamente.
  • Le condizioni risolutive possono includere il diritto di denuncia o recesso, ma questo è escluso se il trattato prevede clausole specifiche sull'estinzione.
  • Un'eccezione al principio di consensualità consente a uno stato di denunciare l'invalidità di un trattato per contrasto con lo ius cogens, avviando un ricorso unilaterale dopo 12 mesi.

Applicazione territoriale dei trattati

Ogni trattato vincola gli stati parti in relazione al proprio territorio (art. 29 C.V.), sebbene alcuni accordi possano trovare applicazione anche in aree non soggette alla sovranità statale: ciò avviene nell’ambito di diverse convenzioni ambientali, della convenzione sul diritto del mare di Montego-Bay e dei trattati che istituiscono zone denuclearizzate.

Efficacia temporale dei trattati

Ogni trattato può contenere al suo interno norme che ne stabiliscano l’efficacia temporale. Il termine può essere certo, prevedendo un termine finale, oppure incerto, prevedendo una condizione risolutiva.

L’apposizione di queste eventuali clausole può essere superata dalla volontà delle parti, le quali possono in qualsiasi momento estinguere il trattato servendosi di un comportamento concludente.

La Convenzione di Vienna dispone che – salva diversa clausola nel trattato –

quest’ultimo non si estingue quando il numero degli Stati parti scende al di sotto del numero minimo per la sua entrata in vigore.

Condizioni risolutive e denuncia

Tra i tipi di condizione risolutiva previsti da clausole del trattato, vi sono anche quelli relative alla denuncia o al recesso, sebbene la possibilità di fruire del diritto di denuncia o recesso viene esclusa in presenza di una clausola sull’estinzione del trattato che non faccia espresso riferimento a tale diritto.

Eccezione al principio di consensualità

L’articolo 66 ammette un’unica eccezione al principio di consensualità della giurisdizione internazionale: uno stato che denunci l’invalidità di un trattato per presunto contrasto con lo ius cogens potrà avviare un ricorso unilaterale di fronte alla CIG decorsi 12 mesi da quando è stata sollevata la causa di invalidità senza che ne sia stata data soluzione tra le parti. Il diritto di ricorso unilaterale è riconosciuto esclusivamente agli stati parti del trattato contestato.

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'ambito di applicazione territoriale dei trattati?
  2. Ogni trattato vincola gli stati parti in relazione al proprio territorio, ma alcuni accordi possono applicarsi anche in aree non soggette alla sovranità statale, come nelle convenzioni ambientali e nella convenzione sul diritto del mare di Montego-Bay.

  3. Come può essere stabilita l'efficacia temporale di un trattato?
  4. L'efficacia temporale di un trattato può essere definita da norme interne che prevedono un termine certo o incerto, e le parti possono estinguere il trattato in qualsiasi momento attraverso un comportamento concludente.

  5. Qual è l'eccezione al principio di consensualità nella giurisdizione internazionale?
  6. L'articolo 66 prevede che uno stato possa denunciare l'invalidità di un trattato per contrasto con lo ius cogens e avviare un ricorso unilaterale alla CIG dopo 12 mesi dalla denuncia, a condizione che non ci sia stata una soluzione tra le parti.

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