Concetti Chiave
- Il Presidente della Repubblica italiana è direttamente responsabile solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione, non per violazioni generali della carta costituzionale.
- Le responsabilità del Presidente riguardano solo atti che mettano a repentaglio i caratteri essenziali dell'ordinamento, escludendo atti dichiarati incostituzionali in un secondo momento.
- Il procedimento di accusa si divide in due fasi: una fase politica di messa in stato d'accusa da parte del Parlamento e una fase giurisdizionale con il giudizio della Corte costituzionale.
- La messa in stato d'accusa richiede un voto a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune.
- Il giudizio della Corte costituzionale per la responsabilità del Presidente coinvolge 16 giudici scelti da un elenco di 45 nomi, garantendo un equilibrio tra valore politico e giuridico.
Responsabilità del presidente
Il Presidente della Repubblica italiana è responsabile in modo diretto solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione. La prima ipotesi vuole identificare una collusione con potenze straniere; la seconda vuole identificare non già qualsiasi violazione della carta costituzionale (altrimenti anche la promulgazione o emanazione di un atto successivamente dichiarato incostituzionale potrebbe comportare una responsabilità del presidente), ma solo quelle violazioni che siano tali da mettere a repentaglio caratteri essenziali dell’ordinamento. Anche se nel codice penale può essere rintracciata una fattispecie alla quale ricondurre questa ipotesi (v. art. 283 c.p.), ciò non è necessario: il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale rappresentano l’unico giudice degli eventuali atti e fatti ascritti al presidente e della loro suscettibilità a integrare le fattispecie dell’art. 90.
Procedimento di accusa
Il procedimento per far valere la responsabilità del capo dello Stato per alto tradimento e attentato alla Costituzione si articola in due fasi:
- la prima, intrinsecamente politica, è la messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta comune con voto a maggioranza assoluta dei componenti;
- la seconda, di carattere giurisdizionale, è il giudizio della Corte costituzionale, in questo caso integrata da 16 componenti estratti da un elenco di 45 nomi compilato dallo stesso Parlamento in seduta comune ogni 9 anni (art. 135.7 Cost.); ciò indica l’intenzione del costituente di assicurare un giudizio che tenga comunque conto della valenza politica di casi del genere, ma nel quale i giudici siano precostituiti.
Domande da interrogazione
- Quali sono le uniche situazioni in cui il Presidente della Repubblica italiana può essere ritenuto responsabile?
- Come si articola il procedimento di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica?
- Chi giudica gli atti del Presidente e come sono selezionati i giudici?
Il Presidente è responsabile solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione, che implicano collusione con potenze straniere o violazioni gravi della carta costituzionale che minacciano l'ordinamento (come indicato nel testo).
Il procedimento si divide in due fasi: la prima è politica, con la messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune, e la seconda è giurisdizionale, con il giudizio della Corte costituzionale (come descritto nel testo).
Gli atti del Presidente sono giudicati dal Parlamento in seduta comune e dalla Corte costituzionale, la quale è composta da 16 giudici scelti da un elenco di 45 nomi compilato dal Parlamento ogni 9 anni (secondo l'art. 135.7 della Costituzione).