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Concetti Chiave

  • L'apertura del nostro ordinamento alle fonti internazionali è soggetta al rispetto della costituzione, evitando potenziali lesioni ai suoi principi fondamentali.
  • Il giudice costituzionale analizza il contrasto tra leggi esecutive e costituzione per valutare l'illegittimità di trattati internazionali complessi.
  • Durante la Seconda Guerra mondiale, sono stati creati tribunali penali internazionali per punire crimini di guerra e violazioni dei diritti umani.
  • La CEDU, firmata nel 1950, è una convenzione europea che protegge i diritti umani e può essere invocata anche da privati contro stati inadempienti.
  • Ogni individuo è chiamato a un ruolo attivo nella tutela dei diritti inviolabili, essenziali per il funzionamento di ogni ordinamento giuridico.

Apertura alle fonti internazionali

L’apertura del nostro ordinamento alle fonti internazionali vale solo entro i confini del livello costituzionale: se la costituzione viene potenzialmente lesa si pone il problema dell’illegittimità del trattato con la costituzione.

Il giudice costituzionale, dunque, ragiona sulla base di uno schema ternario: egli deve tener conto del contrasto formale della legge esecutoria rispetto alla costituzione; sulla base di tale contrapposizione può stabilire l’eventuale illegittimità del trattato internazionale rispetto alla costituzione; l’eventuale dichiarazione di illegittimità di un trattato precedentemente considerato efficace richiede l’attuazione di una specifica procedura, molto complessa e articolata.

Ruolo dei tribunali internazionali

Durante la Seconda Guerra mondiale sono stati istituiti due tribunali penali internazionali per giudicare coloro che si sono macchiati dei più gravi crimini di portata internazionale: genocidio; crimini contro l’umanità; crimini di guerra; ecc. Nell’ambito del diritto internazionale, esiste una convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, la CEDU (sottoscritta a Roma nel 1950), che tutela i diritti dell’uomo e le libertà continentali. L’evoluzione del diritto internazionale in materia dei diritti umani è dovuta a norme pattizie: si basa cioè su una serie di trattati vincolanti per le sole parti contraenti. Molti, però, tendono a considerare questi patti un vero e proprio diritto internazionale generale. Nonostante si riferiscano al diritto internazionale e quindi agli stati, questi trattati possono essere utilizzati persino dai privati, i quali possono adire istanze internazionali e imporre allo stato inadempiente l’osservanza di norme internazionali in materia di diritti umani.

Ciò configura il ruolo attivo, critico e partecipe che ogni essere umano è tenuto a svolgere nell’ambito della garanzia e della tutela dei diritti inviolabili e inalienabili, considerati la pietra miliare su cui si fonda ogni ordinamento giuridico.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il limite dell'apertura del nostro ordinamento alle fonti internazionali?
  2. L'apertura alle fonti internazionali è valida solo entro i confini del livello costituzionale; se la costituzione è lesa, si pone il problema dell'illegittimità del trattato (testo).

  3. Qual è il ruolo del giudice costituzionale riguardo ai trattati internazionali?
  4. Il giudice costituzionale deve valutare il contrasto formale della legge esecutoria rispetto alla costituzione e, se necessario, dichiarare l'illegittimità del trattato internazionale, seguendo una procedura complessa (testo).

  5. Come possono i privati interagire con i trattati internazionali sui diritti umani?
  6. I privati possono adire istanze internazionali per imporre allo stato l'osservanza delle norme internazionali in materia di diritti umani, evidenziando il loro ruolo attivo nella tutela dei diritti inviolabili (testo).

Domande e risposte

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