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Concetti Chiave

  • Il procuratore nel diritto romano poteva acquisire il possesso di un bene per conto di un rappresentato attraverso la traditio, sempre in base a un rapporto causale del dominus negotii.
  • La figura del mandatario, a differenza del procuratore, agisce sulla base di un incarico ricevuto e non richiede la presenza del dominus per trasferire il possesso.
  • In casi eccezionali, il dominus negotii poteva acquistare immediatamente la proprietà tramite un mandato speciale a comperare, con il procuratore che agiva a nome del rappresentato.
  • Il giurista Nerazio ha evidenziato che il procuratore può acquistare per conto del dominus anche senza il suo consenso, rendendo valida la traditio a nome del rappresentato.
  • Secondo Beseler, l'acquisto del procuratore è considerato come un'anticipata dichiarazione di volontà del dominus negotii di acquisire la proprietà.

Il ruolo del procuratore nel diritto romano

Il diritto romano prevedeva che, solo in alcuni casi specifici, il procuratore (procurator) potesse acquistare il possesso su un bene tramite traditio per conto di un altro soggetto (rappresentato).

La prima fattispecie aveva luogo nel caso in cui il procuratore ricevesse la consegna del bene sulla base di un rapporto causale posto in essere dal dominus negotii. I giuristi romani prestavano attenzione al fatto che il rapporto causale fosse sempre ascrivibile al dominus negotii, cioè al rappresentato. Il procuratore, dunque, riceveva la traditio del bene sulla base di un rapporto posto in essere dal rappresentato: il procuratore non faceva altro che acquisire il possesso per conto del dominus, il quale era direttamente destinatario degli effetti del rapporto giuridico concluso per suo conto dal procuratore.

Il mandato e la rappresentanza indiretta

Il secondo caso, invece,, non implicava la presenza di un procuratore, bensì di un mandatario. A differenza del caso precedente, in questa fattispecie non era richiesta la presenza del procuratore bensì di un mandatario e, in secondo luogo, il rapporto negoziale non era posto in essere dal dominus, bensì dal mandatario. Questi riceveva anche la consegna del bene sulla base del rapporto causale posto in essere da lui stesso e, cosa più importante, sulla base dell’incarico ricevuto dal mandante, egli era tenuto a trasferire il possesso del bene al rappresentato tramite un’ulteriore traditio. Tale caso costituisce un esempio tipico di rappresentanza indiretta.

Eccezioni nel diritto romano

Il diritto romano prevedeva un ulteriore contesto eccezionale in cui il dominus potesse acquistare il possesso su un bene per conto di un terzo. Nella fattispecie, il procuratore riceveva un mandato speciale a comperare. Sulla base di tale mandato, conferitogli dal dominus negotii, egli poneva in essere la compravendita e riceveva altresì la consegna del bene da parte del venditore. Egli, dunque, riceveva la traditio spendendo il nome del rappresentato (nomine domini). In questo caso, il dominus negotii acquistava immediatamente la proprietà: gli effetti del rapporto negoziale si producevano immediatamente in capo al rappresentato. Tale caso costituisce un’eccezione perché solitamente il diritto romano prevedeva che potesse essere destinatario del rapporto esclusivamente colui che lo avesse posto in essere.

Interpretazioni giuridiche classiche

Tale istituto eccezionale è stato descritto nel Digesto dal giurista classico Nerazio, il quale ha scritto che il procuratore può acquistare per conto del dominus: «Sit tradita meo nome, dominium mihi quiritur etiam ignoranti», cioè nel caso in cui «egli abbia effettuato la traditio a mio nome, la proprietà è da me acquistata, anche a mia insaputa».

Il giurista Beseler ha fornito un’interpretazione del motivo per cui l’acquisto compiuto dal procuratore potesse diventare acquisto del dominus negotii. Egli afferma che questa compravendita poteva essere considerata propria del dominus negotii perché, nella fattispecie, era come se il rapporto negoziale fosse stato posto in essere dal rappresentato. Secondo Beseler, dunque, il mandato speciale di cui era munito il procuratore non costituiva altro che un’anticipata dichiarazione di volontà di voler acquistare la proprietà da parte del dominus».

Il giurista Giovanni pugliese disse inoltre che nel mandato speciale a comperare si individuava la volontà del dominus negotii di voler far suoi gli effetti derivanti dalla traditio ex iusta causa (compravendita), ricevuta nomine domini dal procuratore per mezzo del venditore.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo del procuratore nel diritto romano riguardo al possesso di beni?
  2. Il procuratore può acquisire il possesso di un bene per conto di un altro soggetto, il dominus negotii, solo in specifici casi, come quando riceve la traditio sulla base di un rapporto causale stabilito dal rappresentato.

  3. Come si differenzia il mandato dalla rappresentanza indiretta nel diritto romano?
  4. Nel mandato, il mandatario agisce per conto del mandante e stabilisce un rapporto negoziale autonomo, mentre nella rappresentanza indiretta il procuratore agisce esclusivamente per conto del dominus negotii, senza creare un nuovo rapporto.

  5. Qual è un'eccezione importante nel diritto romano riguardo all'acquisto di beni?
  6. Un'eccezione è quando il procuratore riceve un mandato speciale a comperare, permettendo al dominus negotii di acquistare immediatamente la proprietà, anche se il procuratore agisce in nome del rappresentato.

  7. Come viene interpretato il potere del procuratore di acquistare beni per conto del dominus negotii?
  8. Secondo il giurista Nerazio, il procuratore può acquistare per conto del dominus anche senza che questi ne sia a conoscenza, mentre Beseler sostiene che il mandato speciale rappresenta una dichiarazione anticipata di volontà del dominus di voler acquistare.

  9. Qual è la visione di Giovanni Pugliese riguardo al mandato speciale a comperare?
  10. Giovanni Pugliese evidenzia che il mandato speciale a comperare riflette la volontà del dominus negotii di appropriarsi degli effetti della traditio ricevuta dal procuratore, confermando l'intenzione di acquisire la proprietà.

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