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Concetti Chiave

  • Il possesso nell'antica Roma era definito dall'insieme di corpus possessionis e animus possidendi, con la possibilità di mantenere il possesso anche solo tramite l'intenzione di possedere.
  • L'acquisizione del possesso avveniva tramite traditio, che consentiva di ottenere il possesso senza il trasferimento di proprietà, a meno che non si utilizzasse il mancipatio per le res mancipi.
  • Le res mancipi erano beni di alto valore, mentre le res nec mancipi erano beni di valore inferiore; questa distinzione fu abolita da Giustiniano nella fase postclassica.
  • L'acquirente a non domino poteva esercitare l'actio publiciana per difendere il proprio diritto, ma solo contro tutti tranne l'effettivo proprietario.
  • Il proprietario poteva prevalere sull'acquirente a non domino utilizzando la replicatio iusti dominii, riaffermando il proprio diritto di proprietà.

Il concetto di possesso nell'antica Roma

Sebbene sia definito dall’insieme di corpus possessionis e animus possidendi, il possesso si può conservare anche solo attraverso l’animus: consideriamo, ad esempio, la concezione che si aveva degli schiavi nell’antica Roma. Uno schiavo che scappava era ancora posseduto dal possessore se questi non aveva perduto l’animus possidendi, cioè l’intenzione di mantenere quel bene come proprio. Dunque, perdendo il corpus si può mantenere il possesso, ma lo stesso non può accadere se si perde sia il corpus che l’animus.

Acquisizione del possesso e traditio

L’acquisizione del possesso avveniva tramite traditio. Se, ad esempio, nell’antica Roma si consegnava uno schiavo in modo informale, non si attuava l’effettivo passaggio di proprietà, poiché esso poteva essere definito esclusivamente tramite la mancipatio. Attuando un trasferimento tramite la traditio, però, si poteva comunque acquisire il possesso e non la proprietà. La consegna di una res màncipi richiedeva quindi l’applicazione di un atto traslativo idoneo (mancipatio o in iure cessio); per il trasferimento di una res nec mancipi era invece sufficiente la traditio.

Distinzione tra res mancipi e res nec mancipi

Le res mancipi si distinguevano dalle res nec mancipi, cioè beni di minor valore. La distinzione tra res mancipi e res nec mancipi fu abolita da Giustiniano in età postclassica.
Una seconda fattispecie riguarda l’acquisto da non proprietario a non domino. Anche in tal caso, l’acquirente a non domino potrà disporre dell’actio publiciana esperibile erga omnes e potrà difendere il proprio diritto di proprietà tramite l’exceptio rei venditae et traditae. A differenza del caso precedente, però, l’acquirente a non domino prevale nei confronti di tutti tranne che dell’effettivo proprietario del bene. Il proprietario, infatti, potrà prevalere servendosi della replicatio iusti dominii (replica di legittimo dominio).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra corpus possessionis e animus possidendi nel contesto del possesso nell'antica Roma?
  2. Il possesso nell'antica Roma è definito dall'insieme di corpus possessionis (il possesso fisico) e animus possidendi (l'intenzione di possedere). È possibile mantenere il possesso anche solo attraverso l'animus, come nel caso degli schiavi fuggitivi, a patto che non si perda l'intenzione di possederli.

  3. Come avveniva l'acquisizione del possesso nell'antica Roma?
  4. L'acquisizione del possesso avveniva tramite traditio, che permetteva di acquisire il possesso senza trasferire la proprietà. Per le res màncipi, era necessaria la mancipatio, mentre per le res nec mancipi era sufficiente la traditio.

  5. Qual è la distinzione tra res mancipi e res nec mancipi e come è stata modificata nel tempo?
  6. Le res mancipi erano beni di maggior valore, mentre le res nec mancipi erano beni di minor valore. Questa distinzione fu abolita da Giustiniano in età postclassica, semplificando così il sistema di possesso e proprietà.

Domande e risposte

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