DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
LE NORME “NON STATALI” E LO STRANIERO
Chi è lo straniero? Persona fisica che presentano un carattere di estraneità con l’ordinamento
del foro
3 tipologie di straniero: _ soggetto con cittadinanza da quello dello Stato
_ apolide (individuo senza cittadinanza di nessuno Stato)
_ rifugiato (individuo con un particolare status)
Ogni Stato può decidere le regole che permettono l’assunzione della cittadinanza-‐la
regolamentazione spetta alle autorità di ogni Stato (la volontà del singolo incide solo
relativamente)
Corte di Giustizia=cittadinanza competenza di ogni singolo Stato che sancisce le regole
per acquisirla o perderla nel proprio diritto interno (salvo le convenzioni
internazionali non dispongano diversamente)
Norme internazionali sono dei limiti imposti alla sovranità di ogni singolo Stato sulla
circolazione e l’ammissione degli stranieri
norme consuetudinarie = (1) pieno rispetto della sovranità statale-‐ogni Stato decide
§ se ammettere gli stranieri dentro il proprio Stato MA (2) rispetto del principio di
collaborazione tra gli Stati a livello internazionale e rispetto dei diritti umani –
nonostante ciò, il rispetto di queste norme consuetudinarie non permette agli Stati di
essere pienamente vincolati ma influenza solo le politiche migratorie di ogni Stato
accordi multilaterali e bilaterali = sono vaghi e poco stringenti e scarsi meccanismi
§ di controllo
trattati a tutela dei diritti umani (CEDU, Patto int. sui diritti civili e politici etc.) =
§ impongono dei grossi limiti ai soli Stati che li hanno ratificati
accordi relativi ad una particolare categoria di stranieri = rifugiati (Conv. ONU
§ relativa allo status di rifugiato del 1951); apolidi (Conv. di New York del 1954)
norme dell’Unione Europea = art.21 TFUE ogni individuo che possiede la cittadinanza
§ UE può circolare e soggiornare liberamente (ci sono meccanismi di supervisione e
controllo importanti)
LA CITTADINANZA E LO STRANIERO
Chi e lo straniero? Straniero è chi non è cittadino in base alle leggi di uno Stato (cittadino è
chi appartiene ad uno Stato sulla base di un vincolo giuridico di diritto pubblico)
Cittadinanza ≠ nazionalità (due definizioni: storica/appartenenza ad una Nazione;
giuridica/statuto dell’individuo caratterizzato da diritti più limitati rispetto a quelli della
cittadinanza).
Tipologie di acquisto della cittadinanza:
ius sanguinis = cittadino se nasci da padre o madre cittadini
ius soli = cittadino chi nasce su quel determinato territorio
ius comunicatio = cittadino chi consegue le nozze con un cittadino
naturalizzazione = cittadino chi è destinatario di un provvedimento di uno Stato (se
sussistono determinate condizioni e in genere se l’individuo effettua una richiesta)
successione tra Stati = cittadino l’individuo che risiedeva su uno Stato che cambia
sovranità o viene riconosciuto come tale
La revoca della cittadinanza viene generalmente vietata da diverse Dichiarazioni e da pronunce
della Corte di Giustizia UE e dalla Corte Int. Di Giustizia.
Come si diventa cittadini dell’Unione Europea? Art.9 TFUE è cittadino chiunque abbia la
cittadinanza di uno Stato membro (una seconda cittadinanza)
Ogni Stato NON può decidere sull’attribuzione o la perdita della cittadinanza comunitaria
(caso Rottman: la Corte di Giustizia ha annullato un provvedimento statale che privava un
soggetto dello status di cittadino UE/caso Zambrano: la Corte di Giustizia ha attribuito lo
status di cittadino UE a titolo derivativo da quello dei figli).
Acquisto della cittadinanza italiana:
-‐ ius sanguinis (legge n.91/1992) = anche per minorenni adottati
-‐ ius soli = in via residuale rispetto allo ius sanguinis: solo se entrambi i genitori sono
ignoti o apolidi o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori / lo straniero che
risiede legalmente in italia senza interruzioni fino ai 18 anni e entro quell’anno
dichiara di voler acquisire la cittadinanza
-‐ ius communicatio = matrimonio con cittadino (più 2 anni di residenza in Italia o 3
anni di residenza all’estero-‐termini ridotti a metà con figli) + istanza dell’interessato
-‐ naturalizzazione (alta discrezionalità dello Stato italiano)= residenza per 10 anni o
meno oppure servizio alle dipendenze dello Stato italiano per tot tempo
Perdita della cittadinanza italiana:
Principio di favorire la cittadinanza italiana (si cerca di mantenerla)
il cittadino che possiede acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella
italiana MA può rinunciarvi se va all’estero (legge 91/1992)
-‐ revoca dell’adozione = se il soggetto è in possesso di un’altra cittadinanza o la
riacquista
-‐ cittadino che ha un impiego pubblico o servizio militare presso uno Stato in
guerra con l’Italia oppure su sollecitazione dell’Italia di lasciare la cittadinanza
di uno Stato non ottempera
IL DIRITTO DI USCITA E DI INGRESSO/RITORNO NEL PAESE DI CITTADINANZA
DIRITTO DI USCITA (abbandono di un Paese per poco tempo oppure stabilmente, con il connesso
diritto di portare con sé i propri averi MA nessun speculare diritto di ingresso in un altro Paese)
Il diritto di uscita è ammesso a livello costituzionale e internazionale (Trattati
internazionali) da quasi tutti gli Stati, MA vengono previste delle limitazioni a tale diritto:
sicurezza nazionale;
ordine pubblico;
sanità e moralità pubblica;
proteggere gli altrui diritti.
Esiste una norma consuetudinaria del diritto di uscita?
SI per almeno 3 motivi:
(1) dopo la Guerra Fredda ormai quasi tutti gli Stati permettono ai propri cittadini di
recarsi all’estero
(2) nei trattati internazionali adottati da molti Paesi sono state adottate poche o quasi
nessuna riserva sul diritto di emigrare
(3) stati che non hanno preso parte ad accordi internazionali hanno comunque intrapreso
politiche più permissive.
Documenti necessari per la circolazione internazionale:
ogni Stato disciplina in maniera autonoma la questione dei documenti di riconoscimento
attribuendo valore a documenti di vario genere:
_ Passaporto (non ha una regolamentazione internazionale, anche se tutti gli Stati in genere
hanno l’obbligo di fornirlo ai propri cittadini; esso può essere sostituito da altro documento
ritenuto valido sulla base di accordi fra Stati, vedi UE che basta la carta d’identità, per gli
apolidi/rifugiati lo Stato che li accoglie può emettere un lasciapassare)
Emigrare per cercare lavoro≠Espatrio individuale
Moltissimi accordi a livello Internazionale (OCSE) e a livello Europeo negli ultimi vent’anni
(soprattutto per la prevenzione e repressione dell’immigrazione irregolare).
Controlli in uscita (effettuati nel rispetto della persona e del suo diritto di uscita)
Vengono ammessi controlli alle frontiere (per controllare che i soggetti che entrano abbiano i
requisiti e non siano soggetti a divieti o restrizioni), MA generalmente non viene prevista una
militarizzazione delle frontiere degli Stati, anche perché questa materia tocca i confini fra le
singole Nazioni e quindi è normalmente oggetto di accordi fra Stati (anche fra Paesi di
emigrazione e di immigrazione).
Sono ammessi controllo anche sui mezzi e i metodi di viaggio (sempre nel rispetto del diritto
di uscita).
Esilio forzato del cittadino≠Emigrazione/Espatrio
Anche se il Patto Int. Sui diritti civili e Politici e il protocollo della carta CEDU prevedono che
lo Stato non possa vietare al cittadino di rientrare nel proprio paese (e la prassi prevede che
gli Stati non si oppongano a tale rientro), esso può essere preso in considerazione da uno
Stato nel momento in cui si ha un cambiamento significativo della forma di Stato o di governo
di un Paese e le persone, che hanno svolto mansioni o ruoli importanti nel precedente
governo, potrebbero destabilizzare il nuovo l’equilibrio politico (vedi Austria e Italia con i re).
Allontanamento dello straniero≠Emigrare/Espatrio
Generalmente il diritto internazionale prevede che ogni Stato possa espellere i propri
cittadini/individui, regolari o irregolari che siano; MA se questi soggetti hanno uno stretto
collegamento con quello Stato non possono essere espulsi (intervengono poi gli accordi
multilaterali fra Stati, vedi UE).
Estradizione
La consegna dell’individuo a uno Stato intenzionato a sottoporlo a processo penale o a fargli
scontare una pena per un reato accertato dai propri g
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