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Diritto pubblico – Introduzione allo studio del diritto pubblico

Capitolo 7: Delle sue fonti

La Costituzione economica è l'insieme delle norme costituzionali che riguardano le posizioni e le relazioni degli individui, intesi come soggetti economici. Col termine "Costituzione economica" possiamo far riferimento alle disposizioni costituzionali che riguardano i diritti e le libertà economiche e il ruolo dello Stato nell’economia.

Si può intendere per Costituzione economica non solo l’insieme delle libertà economiche ma più ampiamente le disposizioni costituzionali che aiutano a comprendere quale posto il costituente ha voluto assegnare al soggetto decidente e agente delle scelte economiche, sia in relazione alle altre modalità in cui si manifesta la sua personalità, sia in relazione ai soggetti e alle realtà con cui viene in contatto.

All’interno della Costituzione economica c’è la persona umana, in questo caso nella qualità di lavoratore a cui debbono essere garantite delle condizioni minime vitali. Non è il lavoro a essere tutelato dall’art. 1, ma il lavoro in quanto mezzo espressivo della persona umana e dunque fattore costitutivo della società nel suo complesso.

Oggi i cambiamenti delle forme organizzative del lavoro, in particolare l’avvento di rapporti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, stanno spingendo a una revisione di questa lettura della Costituzione, nel senso di orientare gli interpreti a cercare le nuove posizioni deboli anche nell’ambito delle forme lavorative “autonome” e, dunque, almeno formalmente non subordinate.

Mentre l’orario giornaliero è sottoposto a riserva di legge, ritenuto relativa dagli interpreti tanto da poter essere integrata dai contratti collettivi, il riposo settimanale e le ferie annuali sono espressamente qualificati come diritti irrinunciabili.

L’individuazione della corretta ricompensa per il lavoro prestato segue due criteri: da un lato il criterio minimo della sufficienza, a prescindere dalla qualità e quantità del lavoro prestato, dall’altro il criterio ragionevole della proporzione tra remunerazione e lavoro svolto. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione dell’uomo lavoratore.

L’aspetto forse più rilevante in cui si sostanzia la previdenza è nell’attribuire il diritto a una pensione adeguata conseguente al lavoro prestato durante gli anni di attività lavorativa. Distinto rispetto alla previdenza è il diritto all’assistenza, ovverosia il diritto al riconoscimento di un aiuto a soggetti in

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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