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DIRITTO PUBBLICO- INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO Capitolo 1
E DELLE SUE FONTI
Il diritto è l’insieme completo delle regole che disciplinano la nostra società.
Pretendere di conoscere tutte le regole applicabili è irrealistico, quello che si può cercare di realizzare con un manuale è
aiutare a comprendere come nascono queste regole.
Lo stato gioca un ruolo del tutto peculiare e rilevantissimo nella produzione del diritto. Lo stato è solo uno dei
produttori del diritto.
Ad un primo livello i comportamenti degli uomini sono imprevedibili, casuali, caotici. Se osserviamo meglio alcuni di
questi comportamenti si ripetono.
Esistono cioè delle regolarità che rendono meno caotico il comportamento. È tra queste regolarità e tra queste eccezioni
che si colloca il fenomeno del diritto.
La nostra vita si svolge in un mondo di norme. Crediamo di essere liberi, ma in realtà siamo avvolti in una fittissima rete
di regole di condotta, che dalla nascita sino alla morte dirigono in questa o in quella direzione le nostre azioni.
Le regole giuridiche attengono alle ragioni sociali dei comportamenti umani, prima che ai comportamenti stessi.
Il diritto è una forma di organizzazione sociale.
Le regole giuridiche si distinguono dalle regole morali o religiose o di buona educazione innanzitutto perché esprimono
delle forme di organizzazione.
Il diritto è un ordinamento giuridico. In altri termini, è un insieme di norme che può esistere e funzionare solo se c’è un
gruppo umano organizzato, dotato di un’organizzazione incaricata di produrre regole e di farle rispettare.
Il diritto è una forma di organizzazione che a differenza di altre, deve, e non solo può, essere rispettata.
“Deve” vuol dire che esiste un meccanismo che incentiva tutti a rispettarle.
Il diritto è una via di mezzo tra le leggi fisiche e le leggi morali. La via di mezzo sta nel fatto che pur essendo violabili, in
realtà è auspicabile che le persone non le trasgrediscano.
Per far si che queste regole siano rispettate, non possiamo confidare solo su meccanismi di convinzione interiore o sul
costume sociale o sull’abitudine; per queste norme occorre prevedere anche meccanismi che ne garantiscano il rispetto.
Visto che in epoca moderna solo lo stato è in grado di porre tali sanzioni, l’idea che il diritto sia un fenomeno
essenzialmente statale.
La parola diritto ne assume anche un altro: quello di una sfera garantita di pretese e di facoltà che il soggetto può
vantare nei confronti di tutti gli altri o di alcuni. Per tenere distinti questi due aspetti essi vengono designati
rispettivamente come diritto in senso oggettivo e diritto in senso soggettivo.
Tra diritto oggettivo e diritto soggettivo c’è uno stretto legame: i diritti soggettivi esistono, solo in quanto c’è una norma
che li riconosce, in quanto c’è, diritto oggettivo che li riconosce.
Secondo il positivismo giuridico non esiste altro diritto che quello posto da chi ne ha l’autorità, e diritti soggettivi sono
soltanto quelli qualificati come tali dal diritto oggettivo.
Rischia però di trasformarsi in supina obbedienza alla legge.
Secondo il giusnaturalismo invece il diritto non è riconducibile alle sole leggi umane, poiché è legato alla stessa
natura/ragione dell’uomo.
Apre però un problema: chi individua le norme di diritto naturale?
Se una società cambia, inevitabilmente cambiano le regole e i principi giuridici che la organizzano.
Lo stato è solo uno dei possibili ordinamenti giuridici.
Il diritto pubblico è quell’insieme di norme che ha per oggetto l’ordinamento giuridico dello stato.
Un ordinamento giuridico è un gruppo umano caratterizzato dall’avere un’organizzazione e tre sono gli elementi che lo
connotano: un gruppo di soggetti (plurisoggettività), un apparato organizzativo (istituzione) e le norme giuridiche
(normazione).
Se esaminiamo più da vicino le norme giuridiche esistono:
a) Norme sulla plurisoggettività che individuano chi sono i suoi membri
b) Norme sulla plurisoggettività che regolano i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento giuridico
c) Norme sulle istituzioni
d) Norme sui rapporti tra le istituzioni e la plurisoggettività
e) Norme sulla normazione 1