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Quindi non c’è necessaria coincidenza tra fonti fatto e diritto non scritto e fonti atto con diritto
scritto.
Nelle preleggi al codice civile troviamo un elenco delle fonti del diritto.
Art 1 (preleggi)
"Sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, le norme corporative, gli usi."
Elenca alcune fonti e si capisce che fra esse esiste un rapporto gerarchico.
Art 3 (preleggi)
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in
conformità delle leggi particolari.
Segna una gerarchia interna distinguendo il potere regolamentare del Governo da quello di altre
autorità.
Questo elenco dato dalle preleggi è superato dalla nostra costituzione che prevede una carta
costituzionale rigida, più forte della legge e prevede varie forme di autonomia.
Forza e valore di legge
- La forza di legge è l’efficacia tipica della legge che individua il posto che la legge
occupa nella gerarchia delle fonti. La forza attiva è la capacità di modificare l'ordinamento a
livello delle leggi, mentre la forza passiva è la capacità di resistere a modifiche provenienti
da fonti subordinate.
- Il valore di legge indica il regime tipico della legge, cioè tutti gli aspetti formali tipici
della legge. Esso è definito come la sottoponibilità della legge al giudizio della corte
costituzionale.
Sistema delle fonti
Le fonti vanno rese omogenee, perché dalle fonti bisogna trarre la norma da applicare al singolo
caso. Come si risolvono quindi le antinomie (contrasti tra norme)? Come si trova la norma da
applicare al caso concreto? Bisogna comporre le fonti del diritto attraverso l'applicazione di alcune
criteri che disciplinano i rapporti tra le fonti:
- Criterio cronologico: è il più antico e basa sull’idea che la legge successiva deroga la
precedente.
La conseguenza dell'entrata in vigore di una legge successiva che disciplina diversamente la
stessa fattispecie è l’abrogazione della legge, che opera tra fonti di grado pariordinato,
perché tra fonti di grado sovraordinato e sottordinato opera il meccanismo
dell'annullamento.
L’abrogazione è l’effetto dell’intervenire nel tempo di una nuova norma che prende il posto
della precedente.
La norma abrogata continua a vigere per tutte le fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in
vigore della nuova norma.
Quindi la nuova norma entrata in vigore opera per il futuro, perché per il passato valgono le
norme abrogate. Art 11 preleggi
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla
pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
Art 15 preleggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o
per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola
l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Art 15 preleggi individua 3 possibili modalità abrogative:
Abrogazione espressa risponde all'esigenza di certezza del diritto.
- // tacita: si genera incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. L'interprete deve
- valutare le due norme e capire che hanno un comportamento antinomico perchè disciplinano
la stessa fattispecie ma in modo diverso, e deve rilevare che in questo caso si è operata un
abrogazione tacita.
// per disciplina dell’intera materia: risponde anch'essa all'esigenza di certezza del diritto. Si
- ha quando il legislatore decide, per la massima chiarezza possibile, di ridisegnare
complessivamente l'ordito normativo rispetto a quel determinato tema.
Quindi per ricomporre le fonti del sistema è necessario innanzitutto guardare al criterio
cronologico che opera tra fonti pariordinate che si susseguono nel tempo e che produce l'effetto
dell'abrogazione come definizione temporale dell'efficacia della norma.
Criterio gerarchico: fa prevalere la legge con maggiore efficacia.
Tra fonti sovraordinate e sottoordinate il criterio che soccorre a risolvere le antinomie è il
criterio gerarchico, con a vertice la Costituzione, subito sotto le fonti primarie (Legge, decreti
legge e legislativi, ecc..), poi i regolamenti (del governo e degli enti locali), ecc..
Se c'è una fonte sovra e sottordinata non si produce l'abrogazione ma l'annullamento perchè la
presenza di una fonte di grado superiore implica che la fonte di grado inferiore sia illegittima.
Questo fa si che quando l'annullamento viene fatto valere, esso non operi solo per il futuro come
l'abrogazione, ma operi retroattivamente fino al momento in cui il contrasto tra fonte
sottordinata e sovraodinata si è prodotto.
Qualsiasi soggetto può far valere l'abrogazione, l'annullamento invece presuppone una scelta
unica posta in essere da un soggetto abilitato.
La legge può essere annullata dalla corte costituzionale.
Un regolamento in contrasto con la legge non può essere annullato dalla corte costituzionale ma
dal giudice amministrativo (TAR), oppure può essere disapplicato dal giudice ordinario che non
può annullarlo in base al principio di separazione dei poteri.
I regolamenti sono atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi, e come atti
amministrativi sono annullati dal giudice amministrativo.