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IL DIRITTO DEL LAVORO PARTE 2
Il lavoro subordinato
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore. La norma del seguente art. 2104 c.c. ribadisce che il lavoratore subordinato deve osservare le
disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo
dai quali gerarchicamente dipende. Al contrario, il legislatore definisce lavoratore autonomo colui che opera
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e organizza liberamente la propria attività. La
caratteristica fondamentale per individuare un rapporto di lavoro subordinato è quindi l'eterodirezione dell'attività,
nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro, mediante ordini
che il lavoratore è obbligato a rispettare. Il sistema protettivo intorno al quale si sviluppa la disciplina del diritto
del lavoro è incentrato proprio intorno al modello normativo del lavoro subordinato ed al presupposto della
coincidenza tra lavoratore dipendente e soggetto debole nel rapporto di lavoro e sul mercato, in quanto inserito in
un contesto di elevata disoccupazione. Il problema della qualificazione del rapporto ai fini dell'attuazione di
suddette tutele si pone nelle situazioni incerte al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Innanzitutto,
bisogna escludere l'esistenza di una presunzione di subordinazione. Il metodo da utilizzare nell'opera di
qualificazione è quello del sillogismo giuridico, con sussunzione per identità della fattispecie concreta in quella
astratta, conseguendone il controllo della Cassazione sull'individuazione dello schema normativo al quale
ricondurre la situazione accertata. Non è invece condivisibile il ricorso al metodo tipologico di qualificazione per
approssimazione. Nel merito si può ritenere decisivo, come già detto, il requisito dell'eterodirezione della
prestazione lavorativa mediante specifiche direttive e controlli sulle modalità di esecuzione. Tutti gli altri indici
della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza sono in se compatibili anche con il lavoro autonomo, cosicché
possono fungere solo da indizi per il convincimento del giudice, che deve però fondarsi sempre
sull'imprescindibile accertamento dell'eterodirezione della prestazione. Un cenno particolare merita il criterio
tradizionale fondato sull'oggetto dell'obbligazione: esso pone da un lato l'obbligazione del risultato con rischio sul
debitore per il mancato conseguimento e dall'altro l'obbligazione di mezzi senza il rischio di risultato per il
debitore. Se all'azione giudiziale di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato si accompagna
l'impugnazione del licenziamento opera il termine di decadenza giudiziale e stragiudiziale previsto per
quest'ultimo.
Il lavoro autonomo
Il lavoro autonomo si differenzia dal lavoro dipendente in quanto è svolto senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente (art. 2222 c.c.). Il lavoro autonomo inerisce ad un contratto di scambio a prestazioni
corrispettive ed è svolto a titolo oneroso. Il requisito del "lavoro prevalentemente proprio" distingue il lavoratore
autonomo ed i piccoli imprenditori dall'imprenditore tout court, che al contrario organizza il lavoro altrui.
L'affermarsi di nuove professioni intellettuali al di fuori di quelle inserite in appositi albi o elenchi e vincolate ai
poteri degli ordini e dei collegi professionali, ha dato crescente significatività sociale al contratto di lavoro
autonomo, ma ha anche evidenziato come il pur ristretto apparato di regole fosse funzionale più alla protezione
del committente che del lavoratore, con una tendenza al riconoscimento della natura subordinata del rapporto in
presenza di una monocommittenza. Da qui la creazione del c.d. rapporto di lavoro subordinato, identificato dalla
nozione di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, con l'estensione a questa
categoria di lavoratori di alcune limitate tutele proprie del lavoro dipendente in materia fiscale e previdenziale.
L'oggettiva difficoltà di individuare ambiti e confini di tale fattispecie ha generato un movimento di opinione
favorevole alla sua inclusione nell'area della subordinazione. L'operazione è stata compiuta nel 2002, limitando
l'utilizzabilità della fattispecie e sostituendola con la nuova fattispecie del lavoro a progetto. La nuova disciplina
in materia, così come modificata dalla legge 92/2012 (Legge Fornero) prevede che i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale e non può consistere in una
mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. La nuova nozione
è stata appositamente pensata con il fine di ridurre il fenomeno e la conferma di questa volontà si trova nella
previsione della conversione ex-lege dei rapporti di lavoro parasubordinato in rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato quando nel contratto manchi il riferimento allo specifico progetto e non vi sia la correlativa
indicazione della durata della prestazione. Al contratto di lavoro a progetto è quindi imposta la forma scritta e la
presenza di un contenuto minimo. E' previsto che il compenso debba essere proporzionato alla quantità ed alla
qualità del lavoro svolto e vengono previste tutele per le invenzioni e la malattia. A carico del lavoratore è posto
un obbligo di riservatezza e di non concorrenza; il contratto si estingue con il raggiungimento dell'oggetto. E'
previsto il recesso anticipato per giusta causa per entrambe le parti del rapporto, mentre per il collaboratore può
recedere dal contratto prima della scadenza con un determinato preavviso se tale facoltà è contemplata nel
contratto. Qualora dal giudice venga accertato che il rapporto di lavoro si è configurato come rapporto di lavoro
subordinato, esso si converte nel rapporto corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Il lavoro accessorio, il lavoro gratuito, il lavoro "assistito"
L'ordinamento si preoccupa di intercettare tutte quelle forme di prestazione di lavoro che si caratterizzando per
l'occasionalità e per l'accessorietà dell'impegno o per la finalizzazione affettiva. Al riguardo il legislatore detta una
autonoma disciplina del lavoro accessorio, inteso come attività lavorativa di natura occasionale che non dia luogo
ad un compenso superiore a 5000 € nel corso dell'anno solare. La prestazione lavorativa riceve il suo controvalore
attraverso l'acquisizione di un carnet buoni per le prestazioni di lavoro accessorio, ed assumendo l'attività
attraverso l'intermediario autorizzato. Il programma negoziale è quindi tutto predefinito, anche quanto al
corrispettivo. La sua meritevolezza sociale è comprovata dall'esclusione di qualsiasi imposizione fiscale sul
compenso, nonché dalla garanzia di una utilità previdenziale attraverso l'iscrizione alla quarta gestione INPS ed il
riconoscimento della tutela contro gli infortuni sul lavoro. Analoga meritevolezza il legislatore ha ritenuto di
riconoscere al lavoro gratuito nella particolarissima fattispecie del mutuo aiuto in agricoltura. A dire il vero, il
problema del lavoro gratuito aveva in passato affaticato dottrina e giurisprudenza, contenstandosi da alcuni la
legittimità stessa di tali rapporti, in quanto in contrasto con l'art. 36 Cost. Allo stato attuale il contratto di lavoro
gratuito è lecito, ma atipico (non regolamentato dal c.c.). Il fenomeno più diffuso di lavoro gratuito si realizza nel
lavoro familiare; un'altra ipotesi tipica di lavoro gratuito è quella del volontariato, prevedendosi per questi
lavoratori solo un rimborso spese ed una assicurazione contro gli infortuni per la responsabilità civile. Altra
ipotesi tipica di lavoro gratuito è quella dell'attività lavorativa religionis causa: gratuita è quindi l'attività
lavorativa dei ministri di culto. Il legislatore ha previsto anche una ipotesi particolare di lavoro gratuito con
finalità formativa, i c.d. stages, promossi da università, scuole, enti di formazione, agenzie dell'impiego e soggetti
legittimati mediante apposite convenzioni con datori di lavoro pubblici o privati. Assimilabile a questa area di
rapporti deve ritenersi l'esperienza in via di esaurimento dei lavori socialmente utili, a cui può accumunarsi anche
la fattispecie generata dai piani straordinari di inserimento dei giovani inoccupati e disoccupati nelle aree
territorialmente svantaggiate. Quanto ai lavori socialmente utili, essi hanno per oggetto la realizzazione di opere e
la fornitura di servizi di utilità collettiva. Ai soggetti utilizzati viene erogato mensilmente un assegno di utilizzo
per prestazioni in attività socialmente utili. Anche la fattispecie generata dai piani di inserimento di giovani
inoccupati e disoccupati nelle aree territorialmente svantaggiate si realizza una esperienza formativa con
erogazione di una indennità assistenziale.
I rapporti associativi
I rapporti di lavoro associativi sono qualificati sul piano causale dall'esercizio comune di una attività economica e
dalla comune assunzione del rischio di impresa e dello scopo di lucro. La finalità del coinvolgimento del
lavoratore nelle vicende dell'impresa può essere perseguita utilizzando il contratto di società di persone nei suoi
diversi tipi legali attraverso il conferimento in società di una prestazione d'opera. La figura del socio d'opera trova
una tutela particolare nell'art. 2263 c.c. laddove si stabilisce che, in assenza di una previsione nel contratto sociale
di una regola per l'identificazione della sua quota nel riparto degli utili, questa debba essere decisa dal giudice per
equità. Il socio d'opera si obbliga a prestare il proprio lavoro senza vincolo di subordinazione in qualità di
partecipe allo scopo sociale ed è titolare degli stessi poteri di amministrazione e decisione degli altri soci. Nelle
società di capitali è escluso il conferimento di prestazioni d'opera, ma l'atto costitutivo può prevedere l'obbligo per
i soci di eseguire prestazioni accessorie con compenso