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IL DIRITTO DEL LAVORO PARTE 2

Il lavoro subordinato

La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a

collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione

dell'imprenditore. La norma del seguente art. 2104 c.c. ribadisce che il lavoratore subordinato deve osservare le

disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo

dai quali gerarchicamente dipende. Al contrario, il legislatore definisce lavoratore autonomo colui che opera

senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e organizza liberamente la propria attività. La

caratteristica fondamentale per individuare un rapporto di lavoro subordinato è quindi l'eterodirezione dell'attività,

nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro, mediante ordini

che il lavoratore è obbligato a rispettare. Il sistema protettivo intorno al quale si sviluppa la disciplina del diritto

del lavoro è incentrato proprio intorno al modello normativo del lavoro subordinato ed al presupposto della

coincidenza tra lavoratore dipendente e soggetto debole nel rapporto di lavoro e sul mercato, in quanto inserito in

un contesto di elevata disoccupazione. Il problema della qualificazione del rapporto ai fini dell'attuazione di

suddette tutele si pone nelle situazioni incerte al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Innanzitutto,

bisogna escludere l'esistenza di una presunzione di subordinazione. Il metodo da utilizzare nell'opera di

qualificazione è quello del sillogismo giuridico, con sussunzione per identità della fattispecie concreta in quella

astratta, conseguendone il controllo della Cassazione sull'individuazione dello schema normativo al quale

ricondurre la situazione accertata. Non è invece condivisibile il ricorso al metodo tipologico di qualificazione per

approssimazione. Nel merito si può ritenere decisivo, come già detto, il requisito dell'eterodirezione della

prestazione lavorativa mediante specifiche direttive e controlli sulle modalità di esecuzione. Tutti gli altri indici

della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza sono in se compatibili anche con il lavoro autonomo, cosicché

possono fungere solo da indizi per il convincimento del giudice, che deve però fondarsi sempre

sull'imprescindibile accertamento dell'eterodirezione della prestazione. Un cenno particolare merita il criterio

tradizionale fondato sull'oggetto dell'obbligazione: esso pone da un lato l'obbligazione del risultato con rischio sul

debitore per il mancato conseguimento e dall'altro l'obbligazione di mezzi senza il rischio di risultato per il

debitore. Se all'azione giudiziale di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato si accompagna

l'impugnazione del licenziamento opera il termine di decadenza giudiziale e stragiudiziale previsto per

quest'ultimo.

Il lavoro autonomo

Il lavoro autonomo si differenzia dal lavoro dipendente in quanto è svolto senza vincolo di subordinazione nei

confronti del committente (art. 2222 c.c.). Il lavoro autonomo inerisce ad un contratto di scambio a prestazioni

corrispettive ed è svolto a titolo oneroso. Il requisito del "lavoro prevalentemente proprio" distingue il lavoratore

autonomo ed i piccoli imprenditori dall'imprenditore tout court, che al contrario organizza il lavoro altrui.

L'affermarsi di nuove professioni intellettuali al di fuori di quelle inserite in appositi albi o elenchi e vincolate ai

poteri degli ordini e dei collegi professionali, ha dato crescente significatività sociale al contratto di lavoro

autonomo, ma ha anche evidenziato come il pur ristretto apparato di regole fosse funzionale più alla protezione

del committente che del lavoratore, con una tendenza al riconoscimento della natura subordinata del rapporto in

presenza di una monocommittenza. Da qui la creazione del c.d. rapporto di lavoro subordinato, identificato dalla

nozione di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, con l'estensione a questa

categoria di lavoratori di alcune limitate tutele proprie del lavoro dipendente in materia fiscale e previdenziale.

L'oggettiva difficoltà di individuare ambiti e confini di tale fattispecie ha generato un movimento di opinione

favorevole alla sua inclusione nell'area della subordinazione. L'operazione è stata compiuta nel 2002, limitando

l'utilizzabilità della fattispecie e sostituendola con la nuova fattispecie del lavoro a progetto. La nuova disciplina

in materia, così come modificata dalla legge 92/2012 (Legge Fornero) prevede che i rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione devono essere

riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal

collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale e non può consistere in una

mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del

committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. La nuova nozione

è stata appositamente pensata con il fine di ridurre il fenomeno e la conferma di questa volontà si trova nella

previsione della conversione ex-lege dei rapporti di lavoro parasubordinato in rapporti di lavoro subordinato a

tempo indeterminato quando nel contratto manchi il riferimento allo specifico progetto e non vi sia la correlativa

indicazione della durata della prestazione. Al contratto di lavoro a progetto è quindi imposta la forma scritta e la

presenza di un contenuto minimo. E' previsto che il compenso debba essere proporzionato alla quantità ed alla

qualità del lavoro svolto e vengono previste tutele per le invenzioni e la malattia. A carico del lavoratore è posto

un obbligo di riservatezza e di non concorrenza; il contratto si estingue con il raggiungimento dell'oggetto. E'

previsto il recesso anticipato per giusta causa per entrambe le parti del rapporto, mentre per il collaboratore può

recedere dal contratto prima della scadenza con un determinato preavviso se tale facoltà è contemplata nel

contratto. Qualora dal giudice venga accertato che il rapporto di lavoro si è configurato come rapporto di lavoro

subordinato, esso si converte nel rapporto corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

Il lavoro accessorio, il lavoro gratuito, il lavoro "assistito"

L'ordinamento si preoccupa di intercettare tutte quelle forme di prestazione di lavoro che si caratterizzando per

l'occasionalità e per l'accessorietà dell'impegno o per la finalizzazione affettiva. Al riguardo il legislatore detta una

autonoma disciplina del lavoro accessorio, inteso come attività lavorativa di natura occasionale che non dia luogo

ad un compenso superiore a 5000 € nel corso dell'anno solare. La prestazione lavorativa riceve il suo controvalore

attraverso l'acquisizione di un carnet buoni per le prestazioni di lavoro accessorio, ed assumendo l'attività

attraverso l'intermediario autorizzato. Il programma negoziale è quindi tutto predefinito, anche quanto al

corrispettivo. La sua meritevolezza sociale è comprovata dall'esclusione di qualsiasi imposizione fiscale sul

compenso, nonché dalla garanzia di una utilità previdenziale attraverso l'iscrizione alla quarta gestione INPS ed il

riconoscimento della tutela contro gli infortuni sul lavoro. Analoga meritevolezza il legislatore ha ritenuto di

riconoscere al lavoro gratuito nella particolarissima fattispecie del mutuo aiuto in agricoltura. A dire il vero, il

problema del lavoro gratuito aveva in passato affaticato dottrina e giurisprudenza, contenstandosi da alcuni la

legittimità stessa di tali rapporti, in quanto in contrasto con l'art. 36 Cost. Allo stato attuale il contratto di lavoro

gratuito è lecito, ma atipico (non regolamentato dal c.c.). Il fenomeno più diffuso di lavoro gratuito si realizza nel

lavoro familiare; un'altra ipotesi tipica di lavoro gratuito è quella del volontariato, prevedendosi per questi

lavoratori solo un rimborso spese ed una assicurazione contro gli infortuni per la responsabilità civile. Altra

ipotesi tipica di lavoro gratuito è quella dell'attività lavorativa religionis causa: gratuita è quindi l'attività

lavorativa dei ministri di culto. Il legislatore ha previsto anche una ipotesi particolare di lavoro gratuito con

finalità formativa, i c.d. stages, promossi da università, scuole, enti di formazione, agenzie dell'impiego e soggetti

legittimati mediante apposite convenzioni con datori di lavoro pubblici o privati. Assimilabile a questa area di

rapporti deve ritenersi l'esperienza in via di esaurimento dei lavori socialmente utili, a cui può accumunarsi anche

la fattispecie generata dai piani straordinari di inserimento dei giovani inoccupati e disoccupati nelle aree

territorialmente svantaggiate. Quanto ai lavori socialmente utili, essi hanno per oggetto la realizzazione di opere e

la fornitura di servizi di utilità collettiva. Ai soggetti utilizzati viene erogato mensilmente un assegno di utilizzo

per prestazioni in attività socialmente utili. Anche la fattispecie generata dai piani di inserimento di giovani

inoccupati e disoccupati nelle aree territorialmente svantaggiate si realizza una esperienza formativa con

erogazione di una indennità assistenziale.

I rapporti associativi

I rapporti di lavoro associativi sono qualificati sul piano causale dall'esercizio comune di una attività economica e

dalla comune assunzione del rischio di impresa e dello scopo di lucro. La finalità del coinvolgimento del

lavoratore nelle vicende dell'impresa può essere perseguita utilizzando il contratto di società di persone nei suoi

diversi tipi legali attraverso il conferimento in società di una prestazione d'opera. La figura del socio d'opera trova

una tutela particolare nell'art. 2263 c.c. laddove si stabilisce che, in assenza di una previsione nel contratto sociale

di una regola per l'identificazione della sua quota nel riparto degli utili, questa debba essere decisa dal giudice per

equità. Il socio d'opera si obbliga a prestare il proprio lavoro senza vincolo di subordinazione in qualità di

partecipe allo scopo sociale ed è titolare degli stessi poteri di amministrazione e decisione degli altri soci. Nelle

società di capitali è escluso il conferimento di prestazioni d'opera, ma l'atto costitutivo può prevedere l'obbligo per

i soci di eseguire prestazioni accessorie con compenso

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale315 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Battisti Anna Maria.