L’ORDINAMENTO GIURIDICO gruppo di soggetti dotati di
L’ordinamento giuridico non è altro se non un
un’organizzazione e regolati da norme . Esempi di ordinamenti giuridici sono: l’ordinamento
sindacale, lo stato e l’ordinamento internazionale. Le caratteristiche dell’ordinamento
giuridico in genere sono: una pluralità di soggetti, un sistema di norme ed
un’organizzazione( e può trattarsi di un’equiordinazione oppure d’una subordinazione).
Nel sistema di norme troviamo, per l’appunto, norme condizionali, che disciplinano i
rapporti tra i soggetti dell’ordinamento stesso, e norme finalistiche che, invece,
organizzano e stabiliscono il cosìdetto “programma di attività”.
LE NORME
Quando si parla di norme bisogna innanzi tutto differenziare norma da proposizione
normativa. La proposizione normativa è il documento o comunque l’atto scritto che
contiene il testo; la norma è il precetto o la regola contenuta nel documento.
L’operazione in grado di estrapolare dalla preposizione normativa una norma è detto
interpretazione.
Le fonti del diritto sono gli atti di produzione normativa. Nell’ordinamento italiano esistono
leggi che contengono norme sulla produzione giuridica; sulla base delle fonti traggono
origine regole e divieti alla base dei quali opera la società. Le fonti del diritto possono
essere scritte o fonti-atti(come quelle dell’ordinamento italiano) oppure fonti non scritte o
fonti-fatti(come quelle che si ritrovano nell’ordinamento arabo).
Le fonti sono disposte gerarchicamente e sono:
Costituzionali
Comunitarie
Primarie
Subprimarie
Secondarie
Una norma posta su un livello superiore nella scala gerarchica non può essere modificata
se non da una norma di livello superiore o dello stesso, e in ogni modo le norme inferiori
devono essere conformi a quelle di livello superiore, stabilendo in questo modo quale atto
ha maggior forza ed è più importante. Oltre al principio della gerarchia s’aggiunge il
principio della competenza. Talune materie o zone del territorio possono essere attribuite
alla disciplina d’organismi non statali ai quali è conferita la potestà di emanare norme
equiparate alle fonti primarie e statali, e proprio per questo motivo costituiscono le fonti
subprimarie.
Le fonti costituzionali sono di due tipi:
Principi istituzionali fondamentali ed immodificabili
.
Costituzione e leggi costituzionali
. Queste ultime hanno una particolare forza derivante
dalla speciale procedura di approvazione e modificazione(doppia delibera in ciascun
ramo del Parlamento, in cui la seconda a maggioranza assoluta dei componenti) e dal
controllo della Corte costituzionale. Ed è proprio per questo che la Costituzione è
definita rigida.
regolamenti comunitarie direttive comunitarie
I e, quando dettagliate e precise, le entrano
automaticamente a far parte dell’ordinamenti degli Stati Membri. Tali fonti prevalgono su
quelle interne nel caso in cui non collidano con i principi costituzionali e i diritti inviolabili
dell’uomo. Questo è il principio della preminenza del diritto comunitario su quello
nazionale.
Le fonti primarie sono gli atti con forza di legge ordinaria e cioè:
leggi approvate dal Parlamento
Le , promulgate dal Presidente della Repubblica e
pubblicate sulla gazzetta ufficiale
decreti legge
I , adottati dal Governo in caso straordinario, se convertiti in legge dal
Parlamento entro 60 giorni
decreti legislativi delegati
I , adottati dal Governo sulla base di leggi delega, approvati
dal Parlamento, che deve fissare materia, principi e tempi ai quali attenersi
regolamenti della Comunità economia europea
I , che hanno direttamente forza di
legge nell’ordinamento italiano
regolamenti parlamentari
I , che ciascuna Camera adotta a maggioranza assoluta dei
propri componenti.
Le fonti subprimarie sono quelle che pur venendo da altri organismi pubblici sono
equiparate a quelle statali, e sono:
leggi regionali
Le
regolamenti comunali
I
Le norme subprimarie, pur avendo la stessa forza delle primarie, sono vincolate nel loro
contenuto all’osservata dei principi elencati ed indicati dalle fonti primarie.
Le fonti secondarie sono definite regolamenti, anche se non tutti i regolamenti sono
fonti secondarie.
I regolamenti si distinguono in:
Regolamenti statali
, se promanano da organi dello Stato e a loro volta si distinguono
in: Regolamenti per l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
Regolamenti per l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio
Regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge
Regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge
Regolamenti per l’organizzazione del lavoro e i rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti in base agli accordi sindacali
Regolamenti non statali se adottati da regioni, enti locali o altri enti pubblici.
Si distinguono due generi di leggi:
Legge formale: approvata dal Parlamento con tutti i caratteri esteriori della legge
anche se priva degli elementi di generalità ed astrattezza
Legge sostanziale: ha i caratteri generali delle leggi che sono astrattezza, generalità
e imperatività.
A seguito dell’approvazione della legge da parte del Parlamento, l’atto acquista la proprietà
di produrre effetti giuridici, che possono essere intersoggettivi(nei confronti dei soggetti
della collettività) oppure interorganici(nei confronti degli organi dello Stato).
La fonte-fatto, come già detto, è il diritto non scritto consistente in fatti giuridici. La
consuetudine, composta da un elemento oggettivo(ripetizione del comportamento) ed uno
soggettivo( la convinzione che il comportamento tenuto sia necessario ed obbligato) è un
chiaro esempio di fonte-fatto. In ogni modo la consuetudine contro legge è vietata, quella
secondo legge è efficace solo in quanto richiamata dalla legge stessa.
Nell’utilizzare le leggi occorre domandarsi l’efficacia in quel determinato luogo e tempo di
quella stessa legge.
L’efficacia sul territorio dello Stato in quanto la legge nazionale si applica sul territorio; per
semplificare i rapporti con gli altri stati sono state stabilite delle regole diverse da quelle
della territorialità del diritto e trattano le questioni riguardanti persone( regolate dalla
legge dello Stato a cui appartengono) e le questioni relative ad obbligazioni
contrattuali(regolate se le parti lo vogliono dalla legge del luogo di loro preferenza).
L’efficacia nell’ambito del territorio dello Stato è esemplificata dalle leggi regionali le quali
valgono per la circospezione delle regioni stesse che le emanano.
Le leggi hanno efficacia dal momento in cui entrano in vigore e si estendono in maniera
illimitata al futuro, senza estendersi però retroattivamente. Possono esservi per queste
regole delle eccezioni che si hanno nel caso di leggi espressamente applicabili anche a
rapporti non ancora esauriti, oppure leggi che sono transitorie, o ancora per leggi che
sono espressamente retroattive.
Per poter passare dalla proposizione normativa alla norma bisogna passare dei passi che
sono:
Stabilire la gerarchia delle fonti
Accertare l’efficacia nello spazio
Accertare l’efficacia nel tempo
Arrivati a questo punto, per poter applicare le varie norme a determinate circostanze si
ricorre all’interpretazione. Tale operazione compete al giurista e consiste nel trarre dal
materiale legislativo la regola da applicare al caso concreto.
L’articolo 12 delle preleggi del codice civile si propone di limitare la discrezionalità
dell’interpretazione attraverso criteri da seguire per poterla fare. Accanto a norme sulla
produzione giuridica e alle norme sull’efficacia delle leggi, troviamo norme
sull’interpretazione delle norme stesse. Per limitare gli arbitrii che tale operazione
comporta, bisogna far ricorso ad altre norme che stabiliscono il modo di produrre le
norme, quando esse sono efficaci e come poterle interpretare.
strumenti interpretativi
Esistono inoltre degli , da utilizzare uno dopo l’altro, facendo ricorso
a quello successivo solo se il precedente si sia rivelato infruttuoso. E questi sono:
Il significato delle parole della legge
L’intenzione del legislatore
Le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (all’interpretazione analogica
si ricorre per colmare le lacune del diritto ossia quando sul problema non vi sono leggi
e si fa ricorso alla disciplina di casi simili)
Il ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
L’interpretazione adatta le leggi alla mutevole realtà alla quale vengono applicate, in
questo senso allora si parla di interpretazione estensiva.
L’interpretazione può essere compiuta da:
Il Parlamento: si parla di leggi di interpretazione da distinguere da quelle
sull’interpretazione
Il giudice
L’amministrazione
Dal privato: in tal caso ha solo scopi conoscitivi e vale solo per l’interessato
I codici sono leggi molto ampie che contengono le disposizioni dirette a regolare un rame
del diritto. In Italia ve ne sono 5: codice civile, codice di procedura penale, di procedura
civile, codice penale, codice della navigazione. Il codice civile è composto da 2969 articoli.
Poiché le leggi sono abbondanti e disordinate, le si raccoglie in Testi Unici, che possono
essere di due tipi: possono riprodurre ed ordinare norme senza mutarne il contenuto
oppure riproducono e ordinano modificando ed adattando le leggi esistenti. I testi unici
possono essere redatti solo dal Governo. Per agevolare l’interpretazione in altri paesi,
diversi dall’Italia, si ricorre al metodo del precedente secondo cui si esaminano casi
analoghi e li si adegua al caso in considerazione.
Il cittadino o altro soggetto non può sostenere di non conoscere la legge, per giustificare
un’eventuale inosservanza, secondo il principio che Ignorantia Legis Non Excusat.
LO STATO
Lo Stato per definizione è ordinamento originario e sovrano poiché non dipende da altro
ordinamento. Lo Stato può esser visto come Stato-ente o organizzazione, oppure quale
Stato-ordinamento o comunità.
In passato si sosteneva che lo Stato fosse composto di tre elementi:
Formale: la sovranità
Materiale: il territorio
Personale: il popolo, l’unico tra questi ad essere ancora considerato elemento dello
Stato.
Tradizionalmente lo Stato è considerato sovrano in quanto la sua autorità non ha altre
autorità superiori a cui sottoporsi. Al giorno d’oggi, però, tale concezione non è più vera ed
anzi la sovranità spetta al popolo.
Tradizionalmente, come abbiamo visto, il territorio era considerato un elemento costitutivo
dello Stato perché oggetto di un rapporto giuridico. Esso si compone:
Di uno spazio terrestre compreso nei confini
Di un soprasuolo e sottosuolo
Del mare territoriale
Dei luoghi riconosciuti da altri Stati extraterritoriali o immuni
È evidente, quindi, che esso non è elemento costitutivo dello Stato, ma costituisce
unicamente il limite di validità dell’ordinamento giuridico e quindi è un limite all’azione
dello Stato.
La divisione dei poteri è compiuta attraverso tre apparati:
Le assemblee legislative, che adottano precedetti generali ed astratti(norme)
L’apparato esecutivo, che esegue e attua la politica statale
Il potere giudiziario, che giudica le controversie tra i cittadini.
Col passare del tempo, il potere legislativo è arrivato ad essere il potere con maggiore
legittimazione e forza. I parlamenti eletti a suffragio più ampio divennero legislatori
onnipotenti. Contemporaneamente classi e ceti detentori del potere di governo perdevano
importanza, fino a perdere il privilegio del potere di governo. L’uguaglianza del diritto di
voto e l’espansione a ceti fino ad allora esclusi procedendo ad un livellamento. A questo
punto la divisione dei potere è un mero principio di distribuzione delle funzioni tra gli
organi e tale divisione ai giorni d’oggi ha un valore relativo e tendenziale. Le caratteristiche
di tale divisione oggi sono:
La divisione tendenziale dei compiti tra organi di vertice
Il reciproco bilanciamento e controllo tra tali organi
Negli ordinamenti moderni si sono venuti ad istituire nuove funzioni, quali funzione
costituente, di indirizzo politico e neutrali ed è venuto a scomparire il concetto secondo cui
i poteri legislativi, esecutivi e giudiziari spettino esclusivamente, in ordine, a parlamento,
governo e giudici.
La costituzione in senso formale è un atto, in senso materiale è la situazione di fatto dei
rapporti tra gli organi fondamentali dell’ordinamento.; il potere costituente si aggiunge ai
poteri principali sopra indicati.
La funzione di indirizzo politico risponde all’esigenza che la distribuzione dei vari compiti
statali tra gli organi sia preceduta da un momenti di riflessione unitaria. Funzione
costituente e di indirizzo politico hanno, rispetto alla tripartizione dei poteri, una priorità
logica e cronologica e una funzione integrativa. I poteri legislativi, esecutivi e giudiziali si
svolgono con atti tipici, nel caso dell’indirizzo politico non vi sono atti tipici; infatti tali
funzioni si attuano attraverso atti di diversa natura.
Negli ordinamenti contemporanei vi sono settori che necessitano un intervento non di
parte dello Stato. Perché gli interventi non siano di parte sono stati creati poteri
indipendenti con compiti di tutela della concorrenza e del mercato, di controllo della borsa
e del mercato finanziario… questi organismi controllano settori dell’economia senza esser
sottoposti a direttive governative e i componenti non sono nominati dal governo.
Non solo il Parlamento ha potere legislativo, infatti anche Governo e regioni possono
emanare atti con forza di legge. La funzione esecutiva non spetta solo a Governo ed
amministrazione, in quanto anche al giudice è data la possibilità di svolgere attività
amministrativa a protezione degli interessi di persone non capaci di intendere e volere. Si
può facilmente intuire che non vi è una perfetta identificazione tra funzioni ed organi
chiamati a svolgerle.
Lo Stato è in un permanente conflitto con la società civile, costituita dai cittadini in lotta
per la libertà. Esso tende a comprimere le libertà, la società ad ampliarle.
La situazione ai giorni d’oggi è cambiata. Non vi è più una separazione netta tra Stato e
società civile, accanto al rapporto di opposizione si affaccia un rapporto nel quale lo Stato
svolge una funzione positiva operando a favole dei privati.
Un modo per diminuire il distacco tra Stato e cittadini è costituito dagli strumenti di
democrazia indiretta: in primo luogo l’elezione dei titolari degli organi principali dello Stato.
Più difficile è la democrazia diretta: consente alla stessa società civile di prendere le
decisioni che la riguardano. Uno strumento simile alla democrazia diretta è stato introdotto
in Italia con il referendum o deliberazione popolare diretta.
La prima forma di Stato che si è avuta fu lo Stato patrimoniale, in cui gli istituti e gli
aspetti principali dello Stato sono ancora regolati dal diritto privato; la persona fisica del
monarca non si distingueva dalla persona giuridica dello Stato. Nel settecento si sviluppò
lo Stato di Polizia che allargò la sua attività a campi lasciati prima alla sfera privata.
Nell’ottocento si sviluppò lo Stato di diritto o Stato liberale che riconosce e tutela i diritti
del cittadino; si diffonde la divisione dei poteri, in modo da non concentrare tutto il potere
in una sola mano consentendo che un potere controlli l’altro. L’ultimo sviluppo conduce
allo Stato sociale, che riduce o corregge gli squilibri economici e sociali e tenta d’assicurare
un’uguaglianza sostanziale.
Le principali forme di stato attuali sono:
In relazione all’equilibrio ed alla distribuzione dei poteri pubblici sul territorio, unitarie,
federali e regionali
In relazione al rapporto tra società e Stato, democratiche e autoritarie
In relazione all’assetto dei rapporti economici, capitalistiche e socialiste
Lo stato italiano è
Repubblicano
Democratico
Regionale
Pluralista (si garantiscono diritti ai soggetti ed ai gruppi e formazioni sociali)
I rapporti tra stato e chiesa possono ispirarsi a vari principi:
Laicità (irrilevanza per lo Stato dei rapporti con le confessioni religiose)
Confessionalismo (l’opposto della laicità)
Giurisdizionalismo (lo Stato ritiene importante il fenomeno della religione e lo disciplina
unilateralmente)
Regime concordatario (lo Stato stabilisce accordi bilaterali con la Chiesa)
L’art.7 della Costituzione dice che:
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine
I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale. Esistono modificazioni fatte d’accordo tra Stato e Chiesa,
oppure unilaterali solo da parte dello Stato italiano.
L’art.8 della Costituzione regola i rapporti tra Stato e altre confessioni religiose; questo
stabilisce che tali confessioni sono egualmente libere davanti alla legge ed hanno diritto di
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