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Integrazione europea

Il processo di integrazione europea inizia nel 1951 con l’istituzione della Ceca (comunità europea del carbone e dell’acciaio) e prosegue nel 1957 con la nascita della CEE (comunità economica europea) e dell’EURATOM (comunità europea per l’energia atomica). Nel 1967 gli organi delle tre Comunità vengono uniti in organi comuni, ovvero il Consiglio dei ministri e la Commissione. In pratica le Comunità restano distinte e con proprie competenze, ma vengono unite a livello funzionale.

Nel processo di integrazione europea ha certamente avuto un ruolo centrale la realizzazione del mercato comune. Tale obiettivo inizia a prendere forma nel 1968 con l’abolizione delle barriere doganali; si consolida nel 1986 con l’Atto unico, fino al Trattato di Maastricht che include l’unione economica e monetaria tra gli obiettivi dell’Unione.

Ed è proprio con il Trattato di Maastricht, firmato nel 1992, che il processo d’integrazione subisce una svolta importante, perché con esso nasce l’Unione europea. L’Ue delineata dal TUE non è una nuova organizzazione internazionale che si aggiunge alle tre Comunità, né le sostituisce. In pratica il Trattato di Maastricht disegna un’Unione a tre pilastri. Il 1° pilastro è costituito dalle tre Comunità; il 2° pilastro è quello della politica estera e di sicurezza comune (PESC); infine il 3° pilastro è rappresentato dalla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. Il 1° pilastro è disciplinato dai trattati istituitivi delle Comunità, così come modificati dal Trattato di Maastricht (la CEE viene modificata in CE), cioè dal diritto comunitario; mentre il 2° e il 3° pilastro sono disciplinati direttamente dal TUE, cioè dal diritto internazionale.

Al Trattato di Maastricht seguono il Trattato di Amsterdam e la Carta di Nizza. Con il Trattato di Amsterdam viene comunitarizzata la materia dei visti, dell’asilo e dell’immigrazione, che viene pertanto sottratta al 3° pilastro, il quale cambia nome in “Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”. Invece a Nizza, nel 2001, viene firmata la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.

Infine, la struttura delineata dal Trattato di Maastricht viene superata dal Trattato di Lisbona, firmato nel 2009, che costituisce, per ora, l’ultima tappa del processo d’integrazione europea.

Trattato di Lisbona

Praticamente con il Trattato di Lisbona:

  • L’Unione europea sostituisce la Comunità Europea e il trattato CE muta in TFUE (trattato sul funzionamento dell’Ue);
  • La struttura a tre pilastri prevista dal TUE viene demolita, perché anche il 3° pilastro viene comunitarizzato;
  • Alla carta di Nizza viene riconosciuto valore vincolante al pari dei trattati ed è previsto che l’Unione aderirà alla CEDU.

Cooperazione rafforzata

La cooperazione rafforzata è una procedura, prevista dall’art.20 TUE, che consiste nel realizzare una cooperazione più forte tra alcuni Stati membri, in determinate materie che non rientrano nella sfera di competenza esclusiva dell’Unione. In particolare la cooperazione rafforzata è possibile in materia di giustizia, sicurezza e politica estera. La cooperazione rafforzata deve essere autorizzata dal Consiglio all’unanimità e richiede la partecipazione di almeno 9 Stati.

Acquis comunitario

L’acquis comunitario (diritto acquisito comunitario) è l'insieme dei diritti, degli obblighi e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri e che devono essere accolti senza riserve dai Paesi che vogliano entrare nell’Unione. Tuttavia, esistono delle eccezioni; infatti, alcuni Paesi non accettano integralmente l’acquis; ad esempio, il Regno Unito e la Danimarca non hanno adottato l’euro e non hanno accettato integralmente le disposizioni degli accordi di Schengen. Più precisamente, l’acquis comunitario comprende: i principi, gli obiettivi e le norme dei trattati istitutivi, i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme degli atti di diritto derivato, gli atti inerenti alla politica estera e di sicurezza comune, gli accordi internazionali conclusi dall’Ue e gli accordi conclusi dagli Stati nei settori di competenza dell’Unione.

Istituzioni dell’Ue

In base all’art.13 TUE le istituzioni dell’Unione europea sono:

  • Il Parlamento europeo;
  • Il Consiglio europeo;
  • Il Consiglio;
  • La Commissione europea;
  • L’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza;
  • La Corte di giustizia dell’Ue;
  • La Banca centrale europea;
  • La Corte dei conti.

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo:

  • Esercita la funzione legislativa congiuntamente al Consiglio. Oggi, in seguito alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, la regola è la procedura di codecisione; tuttavia ci sono ancora casi in cui il Parlamento ha solo diritto di consultazione, così come ve ne sono altri in cui il Parlamento gode di piena autonomia decisionale.
  • Approva il bilancio.
  • Partecipa alla procedura di revisione dei trattati.
  • Ha un potere generale di pre-iniziativa legislativa nel senso che può chiedere alla Commissione europea di presentare proposte adeguate quando reputi necessaria l’adozione di un atto dell’Ue.
  • Ha poteri di controllo nei confronti della Commissione europea. In particolare, il Parlamento elegge il presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo e approva la composizione della Commissione nel suo complesso. Inoltre, la Commissione deve presentare annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. Il Parlamento ha la facoltà di interrogare la Commissione. Inoltre, l’attività di controllo del Parlamento è resa effettiva anche dal fatto che i membri della Commissione possono partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari, il che si risolve in un dialogo continuo tra le due istituzioni. Infine, il Parlamento può censurare l’operato della Commissione: la mozione di censura deve essere approvata dai due terzi e comporta la dimissione dei membri della Commissione.
  • Può adire la Corte di giustizia esercitando l’azione di annullamento e può anche chiedere alla Corte un parere circa la compatibilità di un accordo internazionale con le disposizioni del trattato.
  • Si raccorda con i parlamenti nazionali, che hanno un ruolo importante nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà.
  • Può costituire una commissione temporanea di inchiesta con il compito di esaminare le denunce di infrazione.

Il Parlamento è composto dai rappresentanti dei cittadini dell’Ue, eletti a suffragio universale con un mandato di 5 anni. Ciascun parlamentare rappresenta i cittadini dell’Ue; in pratica, i parlamentari sono divisi in gruppi politici definiti a livello europeo e non in gruppi nazionali. Attualmente il Parlamento è composto da 751 parlamentari, tuttavia il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità e su iniziativa dello stesso Parlamento, può modificarne la composizione. In linea di principio il Parlamento decide a maggioranza semplice e il quorum strutturale è rappresentato da un terzo dei membri; tuttavia ci sono casi in cui è necessaria la maggioranza assoluta, ad esempio per l’elezione del presidente della Commissione, per l’ammissione di nuovi Stati e per la revisione semplificata dei trattati. Il Parlamento ha la sede amministrativa a Lussemburgo, le riunioni delle commissioni parlamentari si svolgono a Bruxelles, mentre la sessione plenaria si tiene mensilmente a Strasburgo.

Consiglio europeo

Il Consiglio europeo:

  • Ha potere di indirizzo politico. In particolare, il Consiglio europeo ha funzione di indirizzo nel settore della politica estera e in quello della sicurezza comune; infatti, definisce gli interessi e gli obiettivi strategici dell’azione esterna dell’Unione e nomina l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
  • Si occupa della revisione dei trattati.
  • Può modificare la composizione del Parlamento e decide le formazioni del Consiglio.
  • Propone al Parlamento il candidato alla presidenza della Commissione europea e, in seguito al voto di approvazione del Parlamento, nomina formalmente i commissari.
  • Si configura come organo superiore al Consiglio quando quest’ultimo gli deferisce alcune questioni. Ad esempio, quando uno Stato si oppone all’adozione di un atto in materia di sicurezza sociale, il Consiglio sospende la procedura legislativa e sottopone la questione al Consiglio europeo.
  • Ha il ruolo di garante del rispetto dei principi fondamentali da parte degli Stati membri.

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il presidente della Commissione fa parte del Consiglio europeo in modo tale da rendere il potere di iniziativa legislativa della Commissione coerente con l’indirizzo politico indicato dal Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio stesso e resta in carica due anni; egli convoca e dirige le riunioni del consiglio, che si tengono due volte a semestre, e dopo ciascuna riunione deve inviare al Parlamento una relazione. Inoltre, ha la rappresentanza esterna dell’Ue in materia di politica estera e sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri, con il quale deve coordinarsi.

Consiglio

Il consiglio:

  • Esercita la funzione legislativa congiuntamente al Parlamento; la regola infatti è la procedura di codecisione, tuttavia ci sono casi in cui il potere legislativo spetta esclusivamente al Consiglio. In linea di principio il Consiglio decide a maggioranza qualificata; poi, ci sono ipotesi in cui il trattato ritiene sufficiente la maggioranza semplice ed altre dove, per converso, è richiesta l’unanimità. In particolare l’unanimità è richiesta per emendare le proposte della Commissione. Inoltre il Consiglio può adottare all’unanimità anche atti normativi in materie che non rientrano nella sfera di competenza dell’Ue quando ciò appare necessario per realizzare gli obiettivi dei trattati.
  • Approva il bilancio.
  • Si occupa dei rapporti esterni. Più precisamente la formazione affari esteri elabora l’azione esterna dell’Ue seguendo l’indirizzo espresso dal Consiglio europeo. Inoltre il Consiglio autorizza la Commissione a negoziare accordi internazionali, ne autorizza la firma e li conclude.

Il Consiglio è composto dai ministri degli Stati membri. La composizione del consiglio è variabile nel senso che esso si riunisce in formazioni diverse a seconda della materia trattata; ad esempio quando si tratta di ambiente sarà composto dai ministri dell’ambiente di ciascuno Stato. Le formazioni del Consiglio sono decise dal Consiglio europeo; ad eccezione delle formazioni affari generali (la quale assicura la coerenza dei lavori delle altre formazioni del Consiglio) e affari esteri, che sono definite dal Trattato.

La presidenza del Consiglio, fatta eccezione per la formazione affari esteri che è presieduta dall’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri, spetta ad un gruppo di tre Stati per un periodo di 18 mesi: in pratica ciascuno dei tre Stati esercita a turno la presidenza per un periodo di sei mesi e gli altri lo assistono sulla base di un programma stabilito in comune. Il presidente convoca le riunioni e stabilisce gli argomenti di discussione. In linea di principio il Consiglio agisce come istituzione dell’Unione; tuttavia nei casi espressamente previsti dal trattato (ad esempio per la nomina dei membri della Corte di giustizia) esso opera come organo che riunisce i rappresentanti degli Stati membri e prende il nome di Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri: in questi casi i ministri che compongono il Consiglio deliberano in quanto rappresentanti degli Stati e non in quanto membri del Consiglio e la deliberazione è presa non dall’istituzione bensì da un organo intergovernativo.

Calcolo della maggioranza qualificata. Attualmente la maggioranza qualificata viene calcolata secondo il sistema del voto ponderato, per cui ciascuno Stato dispone di un numero di voti, che viene attribuito in proporzione alla popolazione. Ad esempio, l’Italia, la Germania e la Francia hanno 29 voti, mentre Malta, che è un piccolo Stato, ne ha 3. Questo sistema è destinato ad essere sostituito a partire dal 1° Novembre, quando verrà introdotto il sistema della doppia maggioranza, per cui le proposte della Commissione dovranno essere approvate da almeno il 55% dei membri del consiglio, provenienti da Stati che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell’Unione.

COREPER

Il COREPER è il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri; in pratica è composto dai rappresentanti diplomatici di tutti gli Stati membri. Si tratta di un organismo autonomo che ha una notevole influenza nel processo decisionale del Consiglio in quanto coordina la preparazione dei lavori normativi e si configura come luogo di mediazione dove ciascuna delegazione nazionale cerca di far valere le proprie ragioni.

Commissione europea

La Commissione europea:

  • È l’organo esecutivo dell’Ue. Dà esecuzione alle norme prodotte dal Parlamento e dal Consiglio; esegue i trattati.
  • Può integrare gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento, previa delega di questi ultimi. In pratica adotta gli atti delegati.
  • Ha potere di controllo in quanto vigila sull’applicazione dei trattati e del diritto dell’Ue. Verifica l’osservanza degli obblighi da parte degli Stati membri e può contestare gli inadempimenti attraverso la procedura d’infrazione.
  • È titolare del potere di iniziativa legislativa.
  • Nei casi previsti dal Trattato ha un autonomo potere normativo; ad esempio, in materia di libera circolazione dei lavoratori, imprese pubbliche e aiuti di Stato.
  • Ha poteri ispettivi e decisionali in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
  • Rappresenta l’Ue, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune dove la rappresentanza spetta all’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri.

La Commissione europea è un organo di individui in quanto ciascun commissario esercita le proprie funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale dell’Unione e non sollecita né accetta istruzioni da parte di governi, organi e istituzioni. La commissione è composta da un commissario cittadino di ciascuno Stato membro, dal Presidente e dall’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri. Il mandato dei commissari è di 5 anni ed è rinnovabile.

Il Presidente della commissione è eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo. Dopo l’elezione del Presidente, il Consiglio europeo, d’accordo con quest’ultimo, adotta l’elenco degli altri commissari e individua l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri; dopodiché il Parlamento è chiamato ad esprimere un voto di approvazione della Commissione nel suo complesso; infine la Commissione è formalmente nominata dal Consiglio europeo.

Il Presidente definisce l’indirizzo politico della Commissione, organizza e coordina l’attività, definisce la sfera di competenza di ciascun commissario e può farne rassegnare le dimissioni.

Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri

L’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede la formazione affari esteri del Consiglio, quindi in tale veste elabora la politica estera dell’Unione, inoltre fa parte della Commissione europea, pertanto contribuisce ad attuare le decisioni adottate dal Consiglio. A differenza degli altri membri della Commissione, l’Alto rappresentante per gli affari esteri non è soggetto al divieto di sollecitare o accettare istruzioni da parte delle altre istituzioni, in quanto egli all’interno della Commissione agisce come mandatario del Consiglio. Le sue dimissioni in seno alla Commissione non incidono sul suo ruolo di presidente della formazione affari esteri del Consiglio. L’alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri è nominato dal Consiglio europeo, con l’accordo del Presidente della Commissione. Ha la rappresentanza esterna dell’Unione nelle materie comprese nella PESC, cioè in materia di politica estera e sicurezza comune, pertanto dialoga con i terzi ed esprime la posizione dell’Unione.

Corte di giustizia dell’Ue

La Corte di giustizia dell’Ue ha sede a Lussemburgo. La Corte controlla la legittimità degli atti e dei comportamenti dell’Unione e la compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario, inoltre spetta esclusivamente alla Corte l’interpretazione del diritto dell’Ue. Il Trattato di Lisbona ha esteso la competenza della Corte anche al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Pertanto oggi la Corte esercita la funzione giurisdizionale rispetto ad ogni settore in cui opera l’Unione, fatta eccezione per quello della PESC, che è sottratto alla competenza della Corte. Più precisamente rispetto alla politica estera e di sicurezza comune la Corte può soltanto controllare la legittimità delle decisioni del consiglio che prevedono misure restrittive della libertà personale. Inoltre, la Corte vigila sulla delimitazione tra il settore.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Linda91giurisprudenza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rossi Lucia Serena.
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