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Indice

Parte prima

Capitolo 1: Lineamenti di teoria generale

Capitolo 2: Il soggetto di diritto e le situazioni giuridiche soggettive

Capitolo 3: Lo stato

Capitolo 4: L'organizzazione dello stato

Capitolo 5: Forme di stato e forme di governo

Capitolo 5: La costituzione

Parte seconda: L'ordinamento della repubblica

Capitolo 1: Il parlamento

Sezione 1: La formazione delle camere

Sezione 2: Lo status di membro del parlamento

Sezione 3: L'organizzazione ed il funzionamento delle camere

Capitolo 2: Il presidente della repubblica

Capitolo 3: Il governo

Capitolo 5: Gli organi ausiliari

Capitolo 6: La corte costituzionale

Capitolo 7: La magistratura

Capitolo 8: Gli enti territoriali

Sezione 2: L'organizzazione delle regioni

Sezione 3: I raccordi fra lo stato e le regioni

Sezione 5: Lo scioglimento del consiglio regionale

Sezione 6: Le province, le città metropolitane e i comuni

Parte terza: Le attività e le funzioni dei pubblici poteri

Capitolo 1: L'attività di indirizzo politico

Capitolo 2: La funzione di predisposizione normativa

Sezione 1: Le leggi costituzionali

Sezione 2: Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge

Sezione 3: Le fonti regolamentari

Sezione 4: Le fonti sindacali

Capitolo 5: La funzione giurisdizionale

Sezione 1: Nozioni generali

Sezione 2: Il processo

Sezione 3: La giurisdizione costituzionale

Parte prima

Capitolo 1: Lineamenti di teoria generale

Concetto di ordinamento giuridico
Ogni Stato ha un ordinamento giuridico, cioè un insieme di regole per disciplinare la realtà sociale nei suoi vari aspetti. Gli ordinamenti giuridici degli Stati contemporanei si caratterizzano per la loro complessità e per la loro estensione. Sono complessi in quanto vengono costituiti da numerose fonti di diritto. Sono estesi in quanto tendono a disciplinare settori sempre più ampi della società (i settori dell'economia, ambiente, salute, cultura ecc). Il concetto di ordinamento giuridico, quindi, non è un concetto statico ma è un concetto dinamico in quanto è in continua evoluzione nel corso del tempo.

La norma giuridica
Una norma per essere giuridica deve presentare alcuni elementi (caratteri) che sono:

  • La positività
  • La coattività
  • L'esteriorità
  • La generalità e l'astrattezza
La norma per essere positiva deve riguardare un interesse effettivamente presente (vigente) nella comunità. La positività è strettamente collegata al concetto di effettività, intesa come la concreta efficacia della norma. La norma è concretamente efficace quando viene osservata spontaneamente dal maggior numero di persone a cui è indirizzata. La norma giuridica è coattiva quando un interesse della comunità viene tutelato in modo coattivo, contro la volontà o in assenza della volontà del destinatario. Il carattere dell'esteriorità disciplina la vita di relazione della comunità. Quindi, non sono norme giuridiche le regole religiose o le regole igieniche in quanto la loro osservanza o inosservanza non incide sullo svolgimento della vita associata. Infine, vediamo che le norme giuridiche presentano il carattere della generalità, cioè non sono rivolte a destinatari determinati ma sono rivolte a tutti in modo generale, e il carattere dell'astrattezza, cioè riguardano casi ipotetici e astratti e non riguardano casi concreti.

Le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono tutti quegli atti o fatti mediante i quali vengono prodotte le norme giuridiche. Per quanto riguarda le fonti del diritto si possono fare diverse classificazioni. Una prima classificazione è fatta tra:

  • Fonti di produzione, che sono tutte quelle fonti da cui derivano le norme giuridiche
  • Fonti sulla produzione, che disciplinano gli organi e le procedure necessarie per la produzione delle norme giuridiche
Ancora, distinguiamo:
  • Fonti atto, cioè tutte quelle manifestazioni di volontà da cui derivano le norme giuridiche e sono le cosiddette fonti scritte
  • Fonti fatto, che comprende i comportamenti (consuetudini e usi) e atti di produzione giuridica esterni che vengono assimilati nel nostro ordinamento come fatti. Queste sono le cosiddette fonti non scritte
Possiamo distinguere, ancora:
  • Le fonti dirette, cioè la fonte è prevista e regolata nello stesso ordinamento
  • Le fonti indirette, cioè quando le fonti sono disciplinate in un ordinamento esterno e per assimilarle all'ordinamento occorrono determinate procedure
Le fonti di cognizioni non sono delle vere e proprie fonti, ma sono dei documenti ufficiali nei quali vengono racchiuse le disposizioni normative come, ad esempio, la Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana). Infine, possiamo fare una distinzione tra:
  • Fonti legali, cioè quelle fonti che sono espressamente previste come tali dalle fonti sulla produzione
  • Fonti extra-ordinem, cioè quelle fonti che non sono abilitate dall'ordinamento ma che vengono osservate e fatte osservare come se fossero fonti del diritto

L'identificazione
Nell'articolo 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, cioè le cosiddette preleggi, vengono indicate come fonti del diritto:

  • Le leggi
  • I regolamenti
  • Gli usi
Oggi, con l'entrata in vigore della Costituzione (1 Gennaio 1948) il sistema delle fonti dell'ordinamento italiano comprende:
  • Le Leggi Costituzionali
  • Le leggi ordinarie (statali, regionali e provinciali)
  • Le leggi delegate
  • I decreti legge
  • I regolamenti governativi
  • I referendum abrogativi di leggi (statali o regionali) o di atti aventi forza di legge
  • I decreti di attuazione degli statuti speciali
  • I contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati riconosciuti
  • I regolamenti regionali

Criteri di composizione delle fonti in sistema
Le fonti possono essere classificate secondo diversi criteri. Con il criterio gerarchico vediamo che sono presenti fonti di grado superiore che prevalgono su fonti di grado inferiore. La valenza delle fonti viene stabilita all'interno dell'ordinamento giuridico. Con il criterio cronologico vediamo che per quanto riguarda le fonti dello stesso livello, le fonti successive prevalgono su quelle antecedenti. Per quanto riguarda il criterio gerarchico, vediamo che le fonti si dividono in:

  • Fonti superprimarie, che sono la Costituzione e le Leggi Costituzionali
  • Fonti primarie, che sono le leggi ordinarie e gli atti e fatti aventi forza di legge
  • Fonti secondarie, che sono i regolamenti governativi. Inoltre, troviamo anche i regolamenti ministeriali che, però, sono subordinati ai regolamenti governativi (quindi si potrebbe dire che sono fonti terziarie)
Inoltre, bisogna menzionare le consuetudini, che sono dei comportamenti che vengono ripetuti nel tempo con la convinzione che questi siano obbligatori. Le consuetudini sono fonti fatto che sono menzionate in delle raccolte redatte dalle Camere di Commercio. Queste, però, hanno soltanto valore cognitivo (di conoscenza). Per quanto riguarda il criterio gerarchico, distinguiamo:
  • La gerarchia formale, tra fonti dotate di diversa forma ed efficacia la cui violazione da luogo all'invalidità dell'atto
  • La gerarchia strutturale, che intercorre tra poteri normativi l'uno fonte dell'esistenza e della legittimità dell'altro
  • La gerarchia logica, che si ha tra le meta-forme, cioè norme che hanno per oggetto altre norme
Inoltre, l'art. 117 della Costituzione stabilisce un riparto tra le competenze tra Stato e Regione. Infatti, per alcune materie, lo Stato determina i principi fondamentali mentre le Regioni regolano i dettagli (i particolari). Infine, è presente il principio di specialità, secondo cui la legge anteriore speciale prevale sulla legge posteriore generale. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha stabilito che in alcuni casi le norme posteriori provocano l'abrogazione di tutte le norme anteriori (comprese quelle speciali). Per mantenere la legge speciale, questo deve essere espressamente previsto e voluto nella legge posteriore. Quindi, generalmente le leggi eccezionali o speciali prevalgono su quelle generali, in materia penale prevalgono le leggi più favorevoli mentre in materia di rapporti di lavoro prevale la legge più favorevole al lavoratore.

La delegificazione
La delegificazione consiste nell'eliminare attività superflue del Parlamento, quindi in alcune materie il Parlamento non ha più potere legislativo ma vengono regolate dal Governo attraverso il potere regolamentare. Quindi si ha un passaggio dalla sede legislativa a quella regolamentare. Quest'attività regolamentare in determinate materie viene autorizzata mediante apposita legge dal Parlamento, per questo motivo i regolamenti prendono il nome di regolamenti autorizzati. Diversa dalla delegificazione è la deregulation, che consiste nella riduzione dell'intervento pubblico nelle attività economiche quando l'intervento non è riuscito a migliorare (o ha peggiorato) l'allocazione (la ripartizione) delle risorse e la distribuzione del reddito.

Le fonti esterne all'ordinamento statale
Le fonti esterne all'ordinamento statale sono tutte quelle fonti presenti all'interno di altri ordinamenti che vengono applicate anche all'interno dello Stato. Distinguiamo due categorie di ordinamenti:

  • Gli ordinamenti generali, cioè l'ordinamento della Comunità Internazionale costituita da tutti gli Stati sovrani esistenti
  • Gli ordinamenti particolari, cioè i singoli ordinamenti dei vari Stati oppure ordinamenti che riguardano altre istituzioni come, ad esempio, quello della Chiesa
  • Gli ordinamenti intermedi, cioè ordinamenti che vengono fatti tra due o più Stati e si trovano in una posizione intermedia tra gli ordinamenti generali e quelli particolari
Esistono due forme di collegamento tra il diritto internazionale ed il diritto interno e sono l'adattamento automatico e l'ordine di esecuzione. Con l'adattamento automatico le norme del diritto internazionale vengono applicate all'interno del paese. Il legislatore ordinario, quindi, non può emanare leggi in contrasto con esse, altrimenti potranno essere impugnate dalla Corte Costituzionale. L'ordine di esecuzione riguarda il diritto internazionale pattizio, cioè accordi stipulati tra due o più Stati. Per applicare questi accordi occorreranno apposite leggi che assimilano nell'ordinamento degli Stati interessati gli accordi oppure potranno essere direttamente applicati gli accordi. Particolare attenzione merita il diritto comunitario, cioè il diritto dell'Unione Europea, oggi composta da 27 Stati. Tra le fonti di diritto comunitario troviamo i regolamenti, le direttive e le decisioni. I Trattati istitutivi non prevedono una gerarchia tra queste fonti e, per questo motivo, un eventuale conflitto tra norme di diverse fonti verrà risolto secondo i criteri di specialità o successione di norme nel tempo. I regolamenti comunitari hanno tre caratteristiche fondamentali:
  • Sono atti a portata generale, cioè non sono rivolti a singole persone specifiche ma ad un insieme astratto di persone
  • Sono obbligatori in tutti i loro elementi, cioè significa che non possono essere applicati parzialmente ma devono essere applicati per intero
  • Sono direttamente applicabili in ciascuno Stato membro
Le direttive presentano la caratteristica di vincolare gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere (entro un termine), non imponendo vincoli ai vari Stati sulla forma e sui mezzi da utilizzare per il raggiungimento di tali risultati.

Gli effetti delle direttive self executing
Generalmente, le direttive non producono effetti diretti. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui le direttive producono un vincolo immediato (effetti diretti). Queste situazioni si verificano in tre casi e sono:

  • Le direttive che prevedono un obbligo negativo, cioè che impongono ad uno Stato membro di non tenere un dato comportamento
  • Le direttive che non hanno carattere innovativo ma che si limitano a confermare la portata di norme già previste dal Trattato istitutivo della Comunità Europea
  • Le direttive che:
    • Prevedono obblighi con un contenuto sufficientemente chiaro e completo
    • Hanno carattere incondizionato, cioè non richiede l'adozione di ulteriori atti
    • Creano diritti a favore dei singoli chiaramente individuabili nel loro contenuto
Secondo la Corte di Giustizia, tali direttive producono effetti diretti soltanto in senso verticale, cioè i privati possono rivalersi soltanto nei confronti dello Stato inadempiente oppure nei confronti di altri privati che svolgono funzioni pubbliche. Sempre la Corte di Giustizia, successivamente, prevede che queste direttive producono anche effetti diretti in senso orizzontale, cioè i privati possono rivalersi nei confronti di altri privati. Tuttavia, gli effetti orizzontali di tali direttive non sono previsti dalla giurisdizione comunitaria.

Le decisioni
Le decisioni sono atti vincolanti a portata individuale. A differenza dei regolamenti non hanno portata astratta e generale, ma hanno portata specifica ed individuale. Inoltre, a differenza delle direttive, sono obbligatorie in tutti i loro componenti e non soltanto per quanto riguarda il risultato.

La responsabilità dello stato per violazione del diritto comunitario
La responsabilità patrimoniale dello Stato per violazione del diritto comunitario si ha al verificarsi di tre casi:

  • Per la violazione di una norma comunitaria che attribuisce diritti ai singoli
  • Per la violazione grave e manifesta di norme comunitaria da parte di qualsiasi organo dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario)
  • Deve esserci un nesso di causalità tra violazione ed il danno subito dal singolo

Efficacia della legge nel tempo
Le leggi ed i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Una volta entrate in vigore, esse diventano obbligatorie e la legge non ammette ignoranza. Una legge cessa di avere efficacia per disposizione di una legge successiva, per referendum o attraverso la sentenza della Corte Costituzionale. In questo caso, si parla di abrogazione espressa. Una legge può cessare di avere efficacia anche quando una nuova legge tratta la stessa materia oppure per incompatibilità con una nuova legge. In questo caso, invece, si parla di abrogazione tacita. Le leggi, inoltre, non hanno effetto retroattivo. Ad esempio, per quanto riguarda il diritto penale, un individuo non può essere condannato per un comportamento che non era ancora considerato reato. Per quanto riguarda il diritto privato, invece, ci sono alcuni casi in cui le leggi hanno valore retroattivo.

L'interpretazione della legge
Per applicare le norme giuridiche generali e astratte ad un caso concreto occorre una corretta interpretazione. L'interpretazione può essere letterale o teologica. Si parla di interpretazione letterale quando il giudice deve interpretare le singole parole della norma mentre si parla di interpretazione teologica quando il giudice deve interpretare le intenzioni del legislatore nel momento in cui ha emanato la norma. Questi due tipi di interpretazioni sono collegate tra loro in quanto il giudice deve interpretare le singole parole della norma e allo stesso tempo deve interpretare le intenzioni del legislatore nel momento in cui ha emanato la norma. Interpretando una norma secondo l'intenzione del legislatore, possiamo avere:

  • L'interpretazione estensiva che estende il significato delle parole. Ad esempio, l'articolo 3 della Costituzione italiana afferma che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. La parola “cittadini” deve essere interpretata in senso estensivo e si devono considerare tutti gli “uomini”
  • L'interpretazione restrittiva che restringe il significato delle parole. Ad esempio, l'articolo 117 della Costituzione italiana limita il potere delle regioni. Esso, infatti, stabilisce che le regioni non hanno potere legislativo nel diritto privato e penale. Limita quindi il potere legislativo delle regioni al diritto pubblico
Nel caso in cui un giudice esamini un caso concreto che non sia trattato da nessuna norma giuridica, potrà fare ricorso all'analogia di legge. In questo caso, il giudice cercherà norme giuridiche che trattano un caso simile o di materia analoga per analizzare il caso concreto. L'analogia di legge non può essere applicata per le norme penali e per le norme eccezionali (cioè le norme che fanno eccezione a quelle generali). Può accadere che il giudice non solo non trovi una norma giuridica che regola il caso da risolvere, ma non trovi neanche norme che riguardano casi simili o materie analoghe. In questo caso dovrà decidere secondo i principi generali del diritto. Questi non sono principi scritti ma si ricavano attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche nel loro insieme. Si parla così di analogia di diritto. La decisione del giudice prende il nome di sentenza ed ha carattere autoritario soltanto sul fatto in questione. Lo stesso giudice o altri giudici, se in futuro si troveranno ad analizzare lo stesso caso, potranno arrivare a conclusioni completamente diverse. Le leggi, inoltre, vanno interpretate secondo il diritto comunitario.

Il diritto internazionale privato
Una caratteristica fondamentale del diritto è la statualità, cioè tutti gli Stati hanno un proprio diritto che lo applicano nel proprio territorio. Non sempre, però, all'interno dello Stato viene osservato il proprio diritto. Infatti, per quanto riguarda i rapporti con i cittadini stranieri, ...

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nico--91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Falzea Paolo.
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