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Cap. 1 – Il processo civile nello stato democratico

Il cpc del 1940 ancora vigente risente della politica fascista che assegnava un ruolo prevalente al giudice piuttosto che alle parti. La concezione autoritaria del fascismo non poteva ammettere che i tempi del processo fossero nelle mani delle parti e non in quelle del giudice. Tale codice abrogava, quindi, “il principio di libertà” al quale si ispirava il vecchio codice del 1865, così come scrisse il Calamandrei nella relazione al Re che accompagnava il nuovo cpc.

Tale codice è ancora vigente nonostante sia stato fortemente criticato e il fascismo sia caduto da tempo e sia entrata in vigore la Costituzione. Erroneamente si ritenne, dopo la caduta del fascismo, che la paternità del cpc del 1940 fosse di Chiovenda che era stato un antifascista. Ciò semmai fu sostenuto al fine di giustificare la mancata abrogazione di tale codice come veniva richiesto da molti studiosi e avvocati, dopo la caduta del fascismo. D'altra parte, Chiovenda era già morto da 3 anni, quando nel 1940 fu emanato il cpc Grandi (Guardasigilli dell’epoca). In realtà il vero ispiratore di tale cpc del 1940 fu Calamandrei, così come risulta dalla relazione al Re che lo accompagnava.

A parere di Cipriani il fallimento dell'attuale cpc del 1940 è nell'avere attribuito più poteri al giudice che alle parti, ritenendo che si accelerano i processi sottraendo alle parti i tempi del processo assegnandoli al giudice. E la riforma del 1990 non ha fatto altro che aggravare la tempistica processuale, piuttosto che risolverla.

La Costituzione è certamente garantista e tanti sono gli articoli in tal senso (24 – 25 – 104 – 111) e perciò è opportuno che il cpc del 1940 fondato su una concezione pubblicistica che privilegia il ruolo del giudice, venga abrogato. Si tratta di eliminare nell'attuale codice garanzie inutili come la sospensione per pregiudizialità, i regolamenti di competenza e giurisdizione, l'elefantiaco sistema dell'appello, la rimessione al primo giudice che appesantiscono i tempi del processo e non sono di grande garanzia per le parti.

Invece si dovrebbe aggiungere garanzie come poter comparire davanti al collegio senza bisogno del giudice istruttore, poter presentare nuove eccezioni e nuove prove nel giudizio di appello. Si tratta quindi di rafforzare il diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24) e ciò può accadere ammettendo le impugnazioni contro ogni atto del giudice e non solo alla fine del processo potendo impugnare la sentenza.

Oggi i giudici emettono ordinanze durante lo svolgimento del processo e queste possono essere impugnate solo con la sentenza. Si tratta, invece, di aumentare le garanzie e quindi l'impugnazione deve poter essere immediata anche contro le ordinanze. Inoltre, circa i ricorsi in Cassazione va detto che debbono continuare a essere garantiti, ma sarebbe meglio eliminare “le sentenze di rinvio della Corte”, che hanno il solo difetto di allungare sine die il processo civile; si deve, invece, consentire che le sentenze della Cassazione chiudano la controversia senza alcun rinvio. E a garanzia di eventuali abusi anche della Cassazione va confermata la revocazione, e per quelle di appello o di primo grado andrebbe confermata ma solo contro le sentenze passate in giudicato.

Cap 2 – I problemi del processo di cognizione tra passato e presente

Il cpc del 1940 dimostrò presto i suoi limiti e il suo fallimento soprattutto nella previsione del giudice istruttore.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Trisorio Liuzzi Giuseppe.
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