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Parti introduttive del processo

Il nostro processo civile ordinario è improntato al principio dispositivo, che ricordiamo prevede che sia onere di parte sia l’instaurazione del processo, sia la prosecuzione del processo, sia l’individuazione della domanda di quello che dovrà essere il provvedimento del giudice, di che cosa si chiede al giudice, sia l’introduzione delle prove, ossia l’offerta al giudice di quei mezzi attraverso i quali si tende ad ottenere il suo convincimento a se favorevole. Altro principio fondamentale del processo civile ordinario è il c.d. principio di difesa che si sintetizza nel contraddittorio che deve essere garantito alle parti nel corso del processo.

Come il legislatore disciplina tali oneri di parte, ossia come il legislatore decide che l’onere di allegazione, l’onere di introduzione delle prove, l’onere di introduzione del giudizio debbano essere regolati, può variare tra due opposti: un modello di processo c.d. aperto ed un modello di processo c.d. chiuso, quest’ultimo improntato ad un regime di preclusioni.

Il modello di processo aperto

Il modello di processo aperto nel quale sostanzialmente è possibile per le parti compiere tutte le attività processuali in ogni momento e cioè modificare ad esempio la domanda fino alla fine di tutto il grado del processo, introdurre eventualmente prove nuove fino alla precisazione delle conclusioni, quindi un modello che prevede una disciplina di questi oneri di parte estremamente ampio, quindi con potere di esercizio di questi poteri ad opera delle parti in modo estremamente elastico.

Questo modello di processo aperto ha come pregio quello di cercare di far aderire il più possibile il processo alla soluzione del processo alla realtà, in quanto più si dà la possibilità alle parti di un contraddittorio pieno ed elastico, più si deve presumere che le parti riescano a dimostrare effettivamente qual è la verità dei fatti e dunque che si giunga ad una sentenza che sia lo specchio effettivo della realtà concreta.

Il modello di processo chiuso

Il modello di processo chiuso è invece improntato ad un principio di preclusioni. Questo modello prevede che il legislatore divida il processo in delle fasi logiche prevedendo che in una determinata fase del processo le parti possano esercitare determinati poteri, passati da una fase ad un’altra fase quel potere non è più esercitabile, è precluso, le parti non possono più esercitare il potere che caratterizza la fase precedente. Quindi una successione di fasi logiche, ciascuna caratterizzata dall’esercizio di determinati poteri processuali delle parti, poteri preclusi nel momento in cui si passa alla fase logica successiva.

Certamente se questo modello può comportare delle decadenze a carico delle parti e dunque uno scollamento tra quello che sarà il risultato processuale e la realtà concreta, perché appunto le parti potrebbero incorrere anche semplicemente per delle incapacità del difensore in delle preclusioni e quindi non riuscire più a dimostrare la realtà effettiva qual è, dall’altra parte si ha un procedimento più certo e più veloce in quanto pensare di poter permettere alle parti ad esempio il mutamento della domanda fino alla precisazione delle conclusioni vuol dire riaprire tutto il processo, perché vuol dire riaprire il diritto dell’altra di contraddire su quella domanda, vuol dire la possibilità di produrre prove a dimostrazione di quella domanda e dunque riaprire addirittura un'istruttoria che potrebbe essere chiusa perché si è al momento della precisazione delle conclusioni, quindi si avrebbero nel modello completamente aperto dei processi che rischiano di durare tempi infiniti.

Preclusioni e fasi del processo

Astrattamente possiamo esaminare questi due modelli di processo estremi. Un processo suddiviso in fasi logiche quale è quello prescelto attualmente dal nostro legislatore prevede l’onere a carico delle parti di esercitare determinati poteri in un certo ambito temporale del processo, la dove la parte non lo faccia o comunque lo faccia in modo inadeguato è comunque preclusa la possibilità di esercitare quel potere successivamente, è quindi un modello ispirato al principio della preclusione.

Per preclusione si intende sostanzialmente l’impossibilità di compiere una determinata attività processuale. La dottrina tradizionale risalente al Chiovenda individua la preclusione nella perdita, estinzione o consumazione di un potere processuale che può derivare o dal mancato esercizio del potere processuale nei termini e nei modi stabiliti dal legislatore, o dal suo esercizio e dunque dalla consumazione del potere stesso, ovvero dal compimento di un atto incompatibile con l’esercizio di quel determinato potere processuale.

Quindi la preclusione che è la perdita, l’estinzione o la consumazione di un determinato potere processuale che la parte ha, può discendere o dal fatto che la parte non esercita quel potere processuale nei modi e nei termini, vedremo che il convenuto deve eventualmente proporre domande riconvenzionali o richiedere di essere autorizzato a chiamare terzi in causa nella comparsa di costituzione di risposta a pena di decadenza da depositarsi nei 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione, ora se nei modi o nei termini stabiliti dal legislatore il convenuto non propone la domanda riconvenzionale, il potere di proporre quella domanda già è precluso.

Dall’altra parte c’è la preclusione legata alla consumazione del diritto, ossia se io appello una sentenza, non posso proporre altri appelli contro la stessa sentenza se anche non è decorso il termine annuale astrattamente, ho consumato questo potere perché ho esercitato il potere relativo che si è consumato nel momento in cui l’ho esercitato. Infine il compimento di atti incompatibili con l’esercizio del relativo potere.

Chiaramente la preclusione è un meccanismo che il legislatore prevede per ordinare in qualche modo il processo. La nozione stessa di preclusione così come individuata dalla dottrina tradizionale è comunque attualmente abbastanza discussa in dottrina in particolare si discute se proprio tutti i casi indicati siano da ritenersi casi di preclusione o se soltanto alcuni di essi possono intendersi come vere e proprie preclusioni, in particolare si dibatte non solo se la perdita, l’estinzioni e la consumazione siano tutte quante delle perdite di potere legate alla preclusione, ma si discute anche se la preclusione abbia senso di esistere come concetto indipendente rispetto ad altri concetti quali ad esempio la decadenza da un potere, o altri istituti a cui le varie ipotesi che si sogliono connettere alla preclusione, potrebbero essere ricondotte.

Modelli storici e moderni

Il nostro legislatore nel tempo proprio con riguardo alle attività di allegazione dei fatti, quindi alla proposizione delle domande, alla attività di introduzione delle prove nel processo ha affermato un modello chiuso ed un modello aperto nel corso degli anni, approdando con la novella del 1990 ad un modello più chiuso ed improntato a preclusioni più rigide. Il modello del 1942 era anch’esso un modello chiuso, con la riforma del 1950 invece si sono allargate molto le maglie tanto che era possibile introdurre nuove prove fino alla precisazione delle conclusioni. Nel 1973 con il nuovo rito del processo del lavoro si introdotto un modello certamente speciale di processo chiuso, modello cui si è riferito il legislatore del 1990 introducendo nel processo civile ordinario determinati istituti che erano stati previsti ed introdotti nel processo del lavoro, anche se la novella del 90 prevedeva delle preclusioni più rigide che sono state ammorbidite da una riforma del 1995. Oggi comunque quello che noi abbiamo davanti è un processo civile ordinario improntato ad principio di preclusione e ad un modello chiuso.

Le fasi logiche nel processo civile ordinario

Vediamo quali sono le fasi logiche nelle quali il nostro processo civile ordinario si suddivide: da una parte c’è la fase di introduzione del processo, disciplinata dagli art. 163, 164 c.p.c., dal capo I del libro II che vede come atti caratterizzanti l’atto di citazione e la comparsa di risposta, cioè gli atti fondamentali delle parti principali del processo. Scopo della fase introduttiva è una prima individuazione dell’oggetto del processo e l’instaurazione proprio del processo, il portare a conoscenza del giudice anche la domanda.

C’è poi la fase di trattazione, disciplinata dagli art.180 c.p.c., e seguenti, che a seguito della modifica del 95 è stato suddiviso a sua volta in due fasi, infatti, mentre la novella del 90 prevedeva che si compissero tutta una serie di attività nella prima udienza di comparizione, la modifica del 95 ha invece scisso queste attività in due diverse udienze: l’udienza di prima comparizione disciplinata dall’art. 180, che è in realtà un udienza formale di accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio del procedimento e l’udienza di prima trattazione in cui avviene la trattazione vera e propria.

Quindi il primo momento della trattazione è un momento preparatorio alla trattazione vera e propria in cui centrale è la figura del giudice, i poteri che il giudice sono rimessi e quindi il potere di indicare la necessità di integrare il contraddittorio, il dovere del giudice di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio con la verifica della notifica della citazione, della eventuale nullità o meno della citazione, quindi è un momento preparatorio prima di andare alla trattazione vera e propria è caratterizzata dalla determinazione, nel corso della trattazione, definitiva del tema decidendum e del tema probandum, di quello che deve essere oggetto di giudizio ad opera del giudice, e di quelle che sono le prove che le parti offrono al giudice stesso per fondarne il convincimento. Quindi nella trattazione vera e propria si esplicano tutti poteri di parte in relazione del tema decidendum e del tema probandum.

Innanzitutto del tema decidendum anche qui una suddivisione logica all'interno della trattazione infatti prima e previsto che si determini che cosa e chiesto giudice, qual è la domanda o le domande che le parti pongono al giudice, una volta accertato definitivamente qual è il tema del decidere, su che cosa il giu

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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