LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI
→ Alle comunicazioni e notificazioni sono dedicati gli art
DISCIPLINA GENERALE da 136
a 151.
→ Comunicazione e notificazione hanno in comune:
ELEMENTO COMUNE
- la funzione di trasmettere una notizia a determinati destinatari
- il fatto di essere configurati quali atti degli organi complementari che stanno a fianco del
giudice ovvero il cancelliere e l’ufficiale giudiziario
COMUNICAZIONI
→ Sono atti con i quali
NOZIONE il cancelliere, per suo dovere d’ufficio e quindi senza
specifica richiesta, informa le parti o altri soggetti che operano nel processo che si sono
verificati determinati fatti rilevanti per il processo.
La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di
DISCIPLINA → ART 136 C.P.C →
cancelleria che si compone di 2 parti:
- l’una è consegnata al destinatario . La consegna al destinatario può avvenire o
direttamente a mani di quest’ultimo o per posta in piego raccomandato, oppure a mezzo
di ufficiale giudiziario, ossia con un atto di notificazione che, in questo caso, è
strumentale rispetto alla comunicazione. In virtù della l. 263/2005 le comunicazioni
possono avvenire anche a mezzo di telefax o posta elettronica
- l’altra è conservata nel fascicolo d’ufficio
NOTIFICAZIONE
→
NOZIONE è atto dell’ufficiale giudiziario. Tale atto non avviene d’ufficio, ma è
provocato dall’istanza di una parte o del P.M o del cancelliere ( art 137 , 1 comma ) ed ha
sempre la funzione di portare a conoscenza del destinatario un altro atto che è sempre
redatto per iscritto e del quale viene consegnata al destinatario una copia che è conforme
all’originale come lo stesso ufficiale giudiziario riscontra e dichiara.
→ è contenuta in una relazione
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÁ che l’ufficiale
giudiziario redige in calce all’originale a anche alla copia; relazione da lui datata e
sottoscritta e nella quale dà atto di aver eseguito la notificazione precisandone modi, persone,
luoghi e giorni.
→ Il rispetto
NOTIFICAZIONE E PRINCIPIO DELLA CONGRUITÁ AL SUO SCOPO
delle forme proprie dell’atto di notificazione è condizione necessaria e sufficiente per la sua
efficacia che è la legale conoscenza dell’atto da notificarsi da parte del destinatario. Se le
forme sono rispettate ne deriva una sorta di presunzione assoluta di conoscenza in capo a
quest’ultimo, indipendentemente dalla conoscenza effettiva : il che è perfettamente logico ,
poiché le forme che la legge prescrive sono tali che, se rispettate, non possono
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Diritto processuale civile II
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