Diritto di procedura civile
Il diritto di procedura civile ha come fonte principale il codice di procedura civile, ma sono fonti anche quelle comunitarie e internazionali. Contiene la disciplina del processo civile, che è inserita in un Codice e che quindi è sistematica, regolando l’attività giurisdizionale civile. La norma processuale è strumentale e non sostanziale perché non regola rapporti tra soggetti e non detta regole comportamentali. Regola invece l’attività del giudice che risolve le liti fra i consociati. Questa disciplina è funzionale al controllo dell’esercizio della funzione giurisdizionale civile.
Esempio di lite
Es: vi è una lite perché Tizio non ha pagato il bene. Il giudice verifica la mia pretesa secondo le regole del processo civile, la sentenza è l’esito del processo (entrambi disciplinati dal diritto processuale civile). L’oggetto del processo civile è più complesso dell’oggetto del processo penale perché in quel caso è sempre uguale, cioè accertare un reato. Nel processo civile invece varia, ogni lite ha per oggetto un diritto controverso, una situazione di incertezza su un diritto soggettivo.
Tornando all’esempio, se il bene contestato fosse intestato a due persone, vi sarebbero tre soggetti coinvolti. Questo significa automaticamente regole diverse, perché si parla di litis consortile, cioè fra più parti.
Giurisdizione civile
La nozione di giurisdizione civile è controversa perché ricomprende varie modalità di esercizio. Oltre alle sentenze infatti, il giudice dispone di strumenti quali l’esecuzione forzata che è un’attività svolta dal giudice civile ma che non sfocia in una sentenza. Peraltro viene vista in tre modi:
- Prevale l’elemento soggettivo, e quindi la titolarità spetterebbe in base a chi esercita determinati poteri. In base a questa visione la magistratura ordinaria si declina in modo piramidale (giudici di primo grado, di secondo grado, Corte di Cassazione o ‘di mera legittimità’).
- Prevale l’elemento oggettivo / contenutistico, visione di Chiovenda, studioso di diritto di procedura civile che importò e adeguò il diritto processuale germanico a quello italiano. Nel ’23 scrive la sua definizione di giurisdizione civile, sostenendo che rileva l’applicazione della legge al caso concreto, il giudice sarebbe quindi colui che formula la regola giuridica concreta (applica alla fattispecie concreta così come accertata gli effetti giuridici previsti in astratto dalla norma principale). [Se il venditore non consegna il bene entro il termine previsto, bisogna verificare che il suddetto termine non fosse stato prorogato, perché in questo caso non si verificherebbe nessuna lesione. Il ruolo del giudice è quello di verificare se la proroga è avvenuta.] In questo caso il giudice svolge un’attività che è essenzialmente accertativa poiché pone fine a uno stato di incertezza. Definizione che è la più popolare ma che incontra dei limiti, come ad esempio il fatto che non sempre il giudice riesce nel suo intento.
- Prevale la funzione punitiva, la distinzione avviene quindi in base all’illecito commesso, in base alla norma violata. Si distinguono quindi giudici civili, giudici penali e giudici amministrativi. Riparto che però è in crisi, basti pensare agli illeciti amministrativi che fanno ormai parte del mondo civile.
Art. 111 Cost.: la giurisdizione si attua med
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