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Corso di diritto penale

Lezioni del corso di diritto penale 1

Prof. Giandomenico Dodaro

Il diritto penale come 'tecnica di disciplina'

  • Il diritto penale non ha un proprio e specifico campo di materia.
  • Il diritto penale si definisce in relazione al particolare modo di disciplina, consistente nella previsione di un particolare tipo di sanzione – la pena – quale conseguenza normativa collegata al verificarsi di determinati fatti.
  • Il rapporto tra il diritto penale e le altre grandi partizioni dell’ordinamento giuridico non è di separazione, ma di sovrapposizione o di interferenza.

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Sanzione penale e sanzioni non penali

  • Sanzione penale
    • Contenuto afflittivo
    • Iniziativa pubblica
  • Sanzione civile
    • Funzione e contenuto risarcitorio
    • Iniziativa dell’interessato
    • Il rapporto resta nell’ambito dell’autonomia privata

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Norma penale

II Parte – Pena

  • Pena detentiva
  • Pena pecuniaria
  • Pena interdittiva
  • Possibilità di altri tipi di sanzione penale

I Parte – Precetto

  • Divieto di realizzare un dato fatto
  • Comando di fare qualcosa

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Il reato

  • Tipo di fatto, descritto dal precetto legale, cui la norma penale ricollega la minaccia di pena. (definizione linguistico-formale)
  • Fatto tipico, antigiuridico, colpevole. (definizione strutturale)
  • Fatto offensivo di beni giuridici. (definizione contenutistico-sostanziale)

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Il problema della legittimazione del diritto penale

La pena è “arma a doppio taglio, tutela dei beni giuridici attuata attraverso la lesione di beni giuridici” (Franz von Liszt, La teoria dello scopo nel diritto penale, 1883).

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Teoria della retribuzione

  • La pena come giusta retribuzione di un ‘male’ commesso (punitur quia peccatum est).
  • La pena si fonda su un’esigenza di giustizia assoluta, fine a se stessa in quanto sciolta da ulteriori finalità.

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« Anche quando la società civile si dissolvesse col consenso di tutti i suoi membri, l’ultimo assassino che si trovasse ancora in prigione dovrebbe venire giustiziato, affinché ciascuno porti la pena della sua condotta e il sangue versato non ricada sul popolo che non ha reclamato quella punizione » (Kant, 1797, Metafisica dei costumi).

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Se la punizione si rivelasse del tutto priva di utilità per la protezione dei più importanti interessi, sarebbe ugualmente legittima?

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Secondo la teoria retributiva la punizione sarebbe ugualmente legittima per:

  • Ragioni istintuali di vendetta
  • Violazione della legge divina; volto al perfezionamento interno
  • Ragioni di garanzia della dignità dell’uomo – La versione più moderna e secolarizzata della teoria retributiva della pena si lega al principio etico fondamentale, secondo cui l’uomo non deve mai essere trattato come un mezzo al servizio dei fini di un altro uomo.

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… ciò è connesso ad una connaturata tendenza eticizzante della retribuzione, da cui deriva … “Nessun crimine senza pena” Obblighi di inderogabilità della pena per il legislatore.

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Funzione garantista della retribuzione

  1. Contro il rischio di una reazione vendicativa tendenzialmente illimitata, la teoria retributiva esige un rapporto di proporzione logico-formale tra offesa e reazione.
  2. La retribuzione implica la personalità della responsabilità penale.

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Teoria della prevenzione generale

  • La punizione si giustifica su due piani tra loro combinati:
    • Per la difesa dell’ordine esterno
    • Per la prevenzione di futuri reati (punitur ne peccetur).

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  • Modello di diritto penale basato sulla ‘coazione psicologica’.
  • La sua operatività dipende dalla possibilità di assicurare le condizioni, oggettive e soggettive, per la maggiore osservanza possibile della legge.

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La c.d. prevenzione generale positiva

L’autorità e la forza esterna del diritto servono a confermare valori già acquisiti e più o meno radicati nei processi di socializzazione degli individui.

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La prevenzione speciale

« Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato » (art. 27, comma 2, Cost.).

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Prospettive storicamente praticate:

  • Neutralizzazione di soggetti pericolosi
  • Rieducazione del reo.

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  • Rieducazione del condannato non può significare educazione coatta al bene, né predicazione di valori, né tantomeno ‘lavaggio del cervello’.
  • Rieducazione significa cercare di rimettere in funzione, con riguardo a un soggetto, le condizioni nelle quali la legge penale possa esplicare la funzione preventiva che le è propria.

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Sull’“essere” del diritto penale hanno indubbiamente agito, accanto alle diverse ideologie sulla pena, interessi politici, concezioni politiche, atteggiamenti emotivi di fronte al delitto.

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Principi costituzionali e generali del diritto penale

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  • Principio di legalità
  • Principio di materialità
  • Principio della tutela di beni giuridici
  • Principio di offensività
  • Principio di idoneità
  • Principio di sussidiarietà
  • Principio di proporzionalità (del precetto e della pena)
  • Principio di colpevolezza
  • Principio di ragionevolezza in senso stretto

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Il diritto penale trova la propria legittimazione ed il proprio limite nella funzione di tutela di oggetti giuridici, ritenuti a livello sociale meritevoli di protezione.

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  • Non qualsiasi cosa qualcuno valuti come ‘interesse’ può essere oggetto legittimo di tutela penale.
  • Quali sono i criteri di selezione normativa degli interessi suscettibili di tutela penale legittima?

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  • Il reato come violazione di diritti soggettivi.
  • Il reato come offesa a c.d. beni giuridici
    • Concezione metodologica
    • Concezione costituzionale
      • A costituzione “chiusa”
      • A costituzione “aperta”

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C.d. concezione metodologica o tecnico-giuridica

Bene giuridico come mero scopo della norma: il bene giuridico è tutto ciò alla cui conservazione il diritto positivo ha interesse, secondo il suo punto di vista.

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Reato come violazione di un dovere etico

  • Abbandono del criterio del bene giuridico (es. diritto penale nazista).
  • Concezione formale autoritaria di reato.
  • Attraverso l’assoluta “smaterializzazione” del bene giuridico, questa teoria consente la copertura ideologica di qualsiasi politica penale il detentore del potere voglia imporre.

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C.d. concezione costituzionale del bene giuridico

Il legislatore può apprestare tutela penale solo a dati di realtà permeati di valori, cui protezione sia ammessa (o richiesta) da sovra-ordinati principi costituzionali.

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Variante a “Costituzione chiusa”

Nella Costituzione italiana, incentrata sulla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, interventi penali sono compatibili con l’inviolabilità di principio della libertà personale e la funzione rieducativa della pena, solamente per la necessità di tutelare beni di grado pari rispetto al valore della libertà personale sacrificata, o almeno dotati di rilievo costituzionale (Bricola).

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Variante a “Costituzione aperta”

  • Costituzione ‘aperta’ e principio di proporzione.
  • Il problema delle soglie di tutela.

La determinazione legislativa delle soglie di tutela non può ritenersi conseguenza automatica di un’unilaterale considerazione degli interessi che si vuole proteggere, ma presuppone bilanciamenti d’interessi, di costi e benefici, e anche assunzioni fattuali sulla pericolosità di date situazioni, e sui mezzi idonei a farvi fronte.

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Obblighi costituzionali di tutela penale?

La Corte costituzionale con giurisprudenza costante ritiene inammissibili art. 25, ex comma 2, Cost. questioni di legittimità costituzionale volte alla creazione o all’ampliamento di fattispecie di reato.

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Obblighi specifici di penalizzazione

« è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà » (art. 13, comma 4, Cost.).

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Il bene giuridico nella giurisprudenza costituzionale

  • Il riferimento a beni giuridici funge, di regola, non da criterio di delimitazione, bensì di convalida della norma penale.
  • Limiti all’intervento penale: libertà costituzionali (in particolare, libertà d’espressione, di riunione, di sciopero) e principio di eguaglianza.

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Principio di materialità

«Cogitationis poenam nemo patitur»: Oggetto d’incriminazione possono essere esclusivamente fatti materiali, che avvengono nel mondo esterno delle relazioni interpersonali (c.d. diritto penale del fatto).

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Il principio di legalità in materia penale

Reati e pene devono essere previsti dalla legge. Principio dello stato liberale di diritto, di matrice illuministica, avente una duplice valenza:

  • Espressione di un potere democratico;
  • Garanzia della certezza d’azione e delle libertà individuali del cittadino nei confronti del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

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«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge » (art. 25 Cost.).
  • Principio costituzionale, che segna un limite invalicabile della politica criminale dello Stato.

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C.d. Reato putativo

« Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato » (art. 49, comma 1, c.p.).

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Corollari del principio di legalità in materia penale

  • Riserva di legge
  • Divieto di analogia
  • Principio di determinatezza
  • Divieto di retroattività sfavorevole

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Riserva di legge statale

  • Fonti: art. 25 e art. 117 Cost. (2001)
  • Limite al potere esecutivo, il quale è soggetto alla legge.

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Il concetto di legge

  • Legge in senso formale emanata dal Parlamento (promulgata dal PdR art. 70 Cost.)
  • Legge in senso materiale, emanata ex dal Governo
    • Decreto legislativo (art. 77 Cost.)
    • Decreto legge (art. 76 Cost.)
    • Atti del Governo in caso di guerra (art. 78 Cost.)

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Fonti escluse

  • Legge regionale: esclusa per ragioni di eguaglianza nelle libertà fondamentali (Corte cost. n. 487 del 1989, e dopo la riforma del 2001 Corte cost. n. 185 del 2004)

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  • Norme della UE: possono avere solo efficacia indiretta nella legge penale:
    • Disapplicazione della legge penale per c.d. preminenza del diritto comunitario;
    • Introduzione di cause di giustificazione, regole cautelari, integrazione tecnica di norme interne. (Corte cost. n. 183 del 1973, Corte cost. n. 232 del 1975, Corte cost. n. 170 del 1984, Corte cost. n. 168 del 1991).

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  • Atti generali ed astratti o individuali e concreti del Governo o della P.A.
  • Consuetudine

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Contenuto della riserva

La riserva vale per norme penali di precetto, sanzione, circostanze aggravanti (cause di non punibilità, circostanze attenuanti). Quale spazio per possibili integrazioni da parte per fonti diverse dalla legge statale?

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Teorie sulla riserva

  • Teoria della riserva relativa (o della disobbedienza come tale): ammissibile integrazione da parte di atti generali ed astratti, diversi dalla legge statale (Corte cost. n. 36 e 96 del 1964, est. Petrocelli).
  • Teoria della riserva assoluta
  • Teoria della riserva tendenzialmente assoluta: ammissione di integrazioni con atti sub-legislativi aventi carattere tecnico, specificativo di contenuti già posti dalla legge (es. Corte cost. n. 26 del 1966. Sentenza di accoglimento, Corte cost. n. 282 del 1990).

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Divieto di analogia

«Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati» (art. 14 disp. prel. c.c.).
  • Limite al potere esecutivo, il quale è soggetto alla legge.

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Estensione del divieto

  • Divieto assoluto: qualsiasi norma penale
  • Divieto relativo: norme incriminatrici e norme penali di sfavore.
  • Ammessa l’interpretazione analogica di norme penali di favore, non eccezionali.

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Principio di determinatezza

Una norma penale è determinata quando la descrizione del fatto consente al giudice, avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto, di stabilirne il significato mediante l’ordinaria attività interpretativa sulla base di un’argomentazione controllabile (Corte cost. n. 5 del 2004).

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Tecniche di formulazione della fattispecie di reato

  • Tecnica casistica (es. art. 583, comma 2, c.p.)
  • Definizioni legislative (es. pubblico ufficiale, art. 357 c.p.)
  • Elementi descrittivi: termini che fanno riferimento, descrivendoli, ad oggetti della realtà fisica o psichica, suscettibili di essere accertati con i sensi o comunque con l’esperienza (es. uomo, morte, lesione, atto sessuale, incesto, maltrattamento).

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Elementi normativi

Termini che si riferiscono a dati, i quali possono essere rappresentati e pensati solo sotto logica presupposizione di una norma diversa dalla norma incriminatrice nella quale sono recepiti.

  • Elem. norm. giuridici
  • Elem. norm. culturali

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Elementi normativi culturali

  • Criteri di rilevazione:
    • Criteri oggettivi, controllabili secondo il metro delle scienze empiriche e sociali;
    • Criterio soggettivo
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Dodaro Giandomenico.
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