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Caratteristiche e funzioni del diritto penale

Introduzione al diritto penale

Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato; si definisce reato ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali. Sono sanzioni penali:

  • La pena
  • La misura di sicurezza

Sia l'una che l'altra tendono a difendere la società dal delitto e a risocializzare il delinquente. Sono definibili leggi penali quelle che riconnettono sanzioni penali alla commissione di determinati fatti; reato, pena e misura di sicurezza sono i tre pilastri del diritto penale moderno. Il reato ruota attorno a tre principi-cardine.

I principi del reato

  • Principio di materialità: non può esservi reato se la volontà criminosa non si materializza in un comportamento esterno.
  • Principio di offensività: è necessario che il comportamento materiale leda o ponga in pericolo beni giuridici.
  • Principio di colpevolezza: un fatto materiale lesivo di beni giuridici può essere penalmente attribuito all'autore soltanto a condizione che gli si possa muovere un rimprovero per averlo commesso.

Il diritto penale come extrema ratio

Il diritto penale contribuisce ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza predispendo la sanzione più drastica a difesa dei beni giuridici, tali sono definiti i beni socialmente rilevanti considerati meritevoli di protezione giuridico-penale. Il bene giuridico nel senso del diritto penale non equivale soltanto ad una cosa o a un interesse dotato di valore in sé stesso; nella realtà i beni giuridici esistono soltanto se producono effetti utili nella vita sociale.

Teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico

Si sono poste le basi di una teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico e ha due obiettivi:

  • Elaborare un concetto di bene giuridico che preesista alla valutazione del legislatore ordinario.
  • Prospettare criteri di determinazione del bene medesimo dotati di vincolatività nei confronti del legislatore penale.

Possiamo richiamare:

  • L'art. 25 comma 2°, Cost. che affida al Parlamento o al Governo il potere di legiferare in materia penale
  • L'art. 27 comma 1°, Cost. che sancisce il principio del carattere personale della responsabilità penale
  • L'art. 27 comma 3°, Cost. che attribuisce alla pena una funzione rieducativa
  • L'art. 13 Cost. che sancisce il carattere inviolabile della libertà personale

Relevanza costituzionale e sussidiarietà

Il ricorso alla pena trova giustificazione soltanto se diretto a tutelare beni socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale. Parlando di rilevanza costituzionale si vuole dire che la tutela penale è estensibile anche a beni che trovano nella Costituzione un riconoscimento implicito (es. fede pubblica o pietà dei defunti).

Si parla di carattere sussidiario del diritto penale per esprimere l'idea dello strumento penale come estrema ratio: il ricorso alla pena statuale è giustificato quando risulta oltre che necessario anche conforme allo scopo → principio di sussidiarietà: costituisce una specificazione del più generale principio di proporzione, cioè di un principio logico immanente allo Stato di diritto, che ammette il ricorso a misure restrittive dei diritti dei singoli solo nei casi di stretta necessità, quando cioè risultino indispensabili per la salvaguardia del bene comune.

Il principio di sussidiarietà è stato espressamente recepito in una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 Dicembre 1983, relativa ai criteri orientativi che il legislatore dovrebbe seguire nell'optare tra sanzione penale e sanzione amministrativa. Questo principio può essere concepito in due accezioni diverse:

  • Secondo una concezione “ristretta”, il ricorso allo strumento penale appare superfluo quando la salvaguardia del bene in questione sia già ottenibile mediante sanzioni di natura extrapenale.
  • Secondo una concezione più “ampia”, la sanzione penale sarebbe comunque da preferire anche nei casi di non strettissima necessità.

Principio di meritevolezza di pena

Un ulteriore criterio di criminalizzazione è costituito dal principio della meritevolezza di pena: la sanzione penale deve essere applicata non in presenza di qualsivoglia attacco ad un bene degno di tutela, ma nei soli casi in cui l'aggressione raggiunga un tale livello di gravità da risultare intollerabile.

Carattere frammentario del diritto penale

Il diritto penale ha carattere frammentario, il principio di frammentarietà opera a tre livelli:

  • Alcune fattispecie di reato tutelano il bene oggetto di protezione non contro ogni aggressione proveniente da terzi, ma soltanto contro specifiche forme di aggressione.
  • La sfera di ciò che è penalmente rilevante è molto più limitata rispetto alla sfera di ciò che è considerato “antigiuridico”.
  • L'area del penalmente rilevante non coincide con ciò che è moralmente riprovevole.

Il codice penale è costituito da:

  • Una parte generale: ricomprende la disciplina dei criteri, oggettivi e soggettivi, di imputazione del fatto delittuoso al suo autore, delle conseguenze giuridiche del reato e di ogni altro elemento condizionante la punibilità.
  • Una parte speciale: contiene il catalogo delle fattispecie che descrivono i singoli comportamenti illeciti.

Riforme del codice penale

Il codice penale del 1930 ha subito una serie di innovazioni volte a recidere i rami di marca fascista e ad adeguare l'impianto a nuove esigenze di politica criminale, i principali interventi riformatori sono:

  • Con D.D.L. 1 settembre 1944, n. 288 sono state reintrodotte: la scriminante della reazione legittima del cittadino agli atti arbitrari del pubblico ufficiale; la exceptio veritatis, l'imputato cioè ha il diritto di provare la verità; le attenuanti generiche, che hanno la funzione di umanizzare la condanna.
  • Con D.D.L. 10 agosto 1944, n.222 è stata abolita la pena di morte.
  • Con la legge 4 marzo 1958, n.127 è stata riformata la disciplina penale della responsabilità per i reati commessi col mezzo stampa.
  • Con la legge 24 novembre 1981, n.689 il legislatore ha esteso la depenalizzazione agli illeciti puniti solo con la pena della multa e ha costituito una parte generale sia dell'illecito depenalizzato, sia dell'illecito originariamente amministrativo.
  • La novella del 1974 (D.L. 11 aprile 1974 n.99) con la quale si reintroducono: la possibilità di giudizio di comparizione fra tutte le circostanze aggravanti e tutte le circostanze attenuanti; il cumulo giuridico delle pene per il concorso formale di reati; l'estensione della disciplina del reato continuato; la trasformazione dell'aggravante della recidiva da obbligatoria in facoltativa e la mitigazione dei suoi effetti; l'estensione dei limiti della sospensione condizionale della pena anche per il caso di seconda condanna.
  • La legge 26 luglio 1975, n.354 che riforma l'ordinamento penitenziario: sono state introdotte delle sanzioni alternative (es. semilibertà).

La funzione di garanzia della legge penale

Il principio di legalità

Il principio di legalità ha una genesi politica, esso ha trovato espresso riconoscimento nell'art. 25, comma 2°, Cost. e nell'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 Novembre 1950. L'art. 25 comma 2° dispone che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. A sua volta l'art. 1 del codice penale statuisce: "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite."

Destinatari e sotto-principi del principio di legalità

Il principio di legalità ha come destinatari sia il giudice che il legislatore e si articola in quattro sotto-principi, essi sono:

  • La riserva di legge: esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato: esso tende a sottrarre la competenza in materia penale al potere esecutivo. Il procedimento legislativo appare lo strumento più adeguato a salvaguardare il bene della libertà personale. La riserva di legge deve essere intesa come riserva assoluta, cioè esclude che il legislatore possa attribuire il potere normativo penale ad una fonte di grado inferiore.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Coppi Franco.
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