Diritto parlamentare a cura di Edoardo Mazzoli
Il diritto parlamentare non è una disciplina autonoma ma si configura come ramo del diritto costituzionale.
Parte 1 - Le fonti
Le fonti del diritto parlamentare sono rappresentate da discipline di varia natura. La norma di rango gerarchico più elevato è l’art. 64 della costituzione: «Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
Tale norma stabilisce una riserva di competenza nei confronti dei regolamenti parlamentari, in materia di diritto parlamentare. Tale riserva è da intendersi efficace anche nei confronti della fonte-legge; infatti, una legge che intendesse abrogare un regolamento parlamentare sarebbe da considerarsi illegittima, per violazione dello stesso articolo 64 costituzionale.
Natura giuridica dei regolamenti
I regolamenti parlamentari sono disciplinati da alcuni aspetti caratterizzanti la loro natura giuridica. Essi infatti si configurano per i requisiti di:
- Generalità: Producono effetti per una moltitudine di soggetti e regolano una serie varia di situazioni giuridiche.
- Novità: Importante incidenza sull’ordinamento derivante dalla riserva di legge di cui all’art. 64 costituzionale, nonostante l’impossibilità di modificare altre fonti del diritto.
- Efficacia esterna: Producono effetti anche per altri soggetti diversi dal Parlamento (es: altre cariche pubbliche).
Tali requisiti conferiscono ai regolamenti il rango di fonte dell’ordinamento, dotata di autonomia normativa e efficacia generale e astratta.
Discussioni e dibattiti circa la natura dei regolamenti parlamentari
I regolamenti parlamentari sono stati oggetto di discussione in dottrina circa la presenza o meno di determinati aspetti caratterizzanti la loro struttura, ovvero: forza di legge, eventuale parametricità e sindacabilità.
- Forza di legge: È attribuita ai regolamenti parlamentari dall’equiparazione alla legge attribuita dall’art. 64 cost. La norma in esame disciplina riserva di competenza per i regolamenti. Inoltre, tali fonti sono “protette” dall’abrogazione ad opera di una norma di fonte legislativa.
- Non parametricità: Anche se danno attuazione a norme costituzionali, i regolamenti non sono norme materialmente costituzionali. Per tale motivo, essi non possono costituire parametro nelle valutazioni di legittimità eseguite dalla corte costituzionale sulla conformità delle leggi. La questione è sostenuta anche dal principio di cedevolezza dei regolamenti parlamentari (ogni camera può disapplicare il proprio regolamento votando a maggioranza assoluta). Vedi: sentenza 9/1959 della corte costituzionale.
- Non sindacabilità: La sentenza 154/1985 corte costituzionale afferma l’indipendenza garantigia delle camere, per effetto della quale è escluso il giudizio di sindacabilità della corte costituzionale sulla legittimità dei regolamenti parlamentari. Vedi: sentenza 154/1985 della corte costituzionale.
Parte 2 - La forma di governo italiana
L’Italia è una Repubblica parlamentare, basata sulla forma del bicameralismo perfetto. Tale principio è enunciato dall’art. 65 della costituzione: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».
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