Capitolo primo - profili storici e di politica legislativa
Le fonti del diritto del lavoro in generale: interrelazione tra legge e contrattazione collettiva
Partiamo col prendere in considerazione il sistema delle fonti del diritto del lavoro. A norma dell'art. 1 disp. prel. c.c. sono fonti del diritto oggettivo le leggi, i regolamenti e gli usi. Con il R.D.L. 721/1943 e con il D.Lgs. 369/1944 vi è stata l'abrogazione di un ulteriore fonte, già contemplata nel succitato art. 1, ossia delle norme corporative. L'art. 5 delle preleggi individuava tra le norme corporative gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro, le sentenze della magistratura del lavoro e le ordinanze corporative, tutte utili come fonti del diritto del lavoro, oggi inutili in quanto fuori dall'ordinamento.
Per quanto concerne le fonti, l'unica utilità proviene dall'art. 2078 c.c., il quale precisa che gli "usi" hanno efficacia in mancanza di leggi o di disposizioni di contratti collettivi, ma aggiunge anche che gli usi prevalgono sulle leggi se favorevoli al prestatore di lavoro: in tal caso, quindi, si attua una deroga all'art. 5 delle preleggi, il quale limita l'efficacia delle consuetudini al solo caso in cui esse siano richiamate da leggi o regolamenti. Siamo, quindi, dinanzi ad un tipico esempio d'integrazione del contratto di lavoro.
Tuttavia il contenuto delle fonti del diritto del lavoro non proviene solo dalla volontà politica del legislatore, ma anche dall'intervento dell'autonomia collettiva, ossia del potere di autoregolamento degli interessi dei gruppi o delle collettività professionali, la quale molto spesso ha ispirato l'opera del legislatore. Le tecniche della "recezione, consolidazione ed estensione" sono tipiche della legislazione del lavoro, che molto spesso ha avuto una funzione ausiliaria della contrattazione collettiva (es. L. 604/1966 sui licenziamenti individuali, per i quali esisteva già una disciplina collettiva).
Altrettanto spesso, però, il rapporto tra legislazione e contrattazione collettiva ha seguito il modello della "legislazione di sostegno", ossia è stato lo stesso potere legislativo, nel disciplinare una materia, a lasciare ampio spazio all'operato dell'autonomia collettiva. La legislazione del lavoro, in tal caso, ha una funzione promozionale rispetto alla contrattazione collettiva, e non solamente ausiliaria.
L'evoluzione storica del diritto del lavoro: la fase della legislazione sociale
Volendo tracciare un percorso storico del diritto del lavoro italiano, possiamo individuare tre fasi, intrecciate tra loro e spesso sovrapposte all'interno degli stessi periodi di tempo:
- La fase della legislazione sociale, periodo in cui le leggi in materia del lavoro si configurano come norme eccezionali rispetto al diritto privato.
- La fase dell'incorporazione delle norme sul lavoro nel diritto privato comune e quindi nella codificazione civile.
- La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro.
Nella prima fase la "legislazione sociale" si presenta come risposta dell'ordinamento alla questione sociale sorta in forza della rivoluzione industriale: i lavoratori, aggregati nelle fabbriche e divenuti operai, incominciano ad avere degli interessi specifici di classe che andrebbero tutelati, mentre il codice civile del 11865 non prevedeva una disciplina del contratto di lavoro, ma la sola "locazione di opere e servizi". Si riteneva che dovesse essere l'autonomia privata a prevalere nel campo della regolamentazione del lavoro industriale e che dovesse essere il mercato a fissare salari e condizioni di lavoro. Addirittura in Francia era vietata la coalizione con fini di rivendicazione ed in Inghilterra venivano represse le libertà sindacali.
Verso la metà del 1800 si incomincia a capire, anche sotto la spinta del problema della questione sociale, che bisogna intervenire, anzitutto non vietando l'operato dei sindacati, i quali iniziano a porre in essere la propria funzione di resistenza economica e di promozione politica, e soprattutto salvaguardando tutta una serie di diritti dei lavoratori, quali la differenziazione di trattamento dei fanciulli e delle donne o il diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: inizia, così, la legislazione sociale. Tuttavia vengono presi in considerazione solo e solamente i diritti degli operai, perché meritevoli, secondo il legislatore, di una maggiore tutela dettata dalla loro particolare condizione. Si ha quindi una "legislazione di classe", che non abbraccia la disciplina del contratto di lavoro, ma solo talune condizioni economico-sociali.
Al metodo legislativo si accompagnava anche quello contrattuale o dell'autotutela collettiva, grazie all'operato dei sindacati, che portava allo sviluppo di contratti collettivi, seppur solo a livello locale: rilevanti, quindi, divennero le consuetudini in materia di diritto del lavoro. Con la L. 295/1893, tra l'altro, vennero istituiti i "Collegi dei probiviri" (in cui sedevano magistrati, rappresentanti degli imprenditori e degli operai), i quali avrebbero dovuto dirimere le controversie tra lavoratori ed industriali, il che, in assenza di una disciplina legislativa, sarebbe stato pressoché impossibile. Per tal motivo i Collegi si limitavano ad avere la funzione di conciliatori delle controversie, avviando però una formazione extralegislativa del diritto del lavoro. La giurisprudenza è così diventata fonte materiale per la disciplina del lavoro, introducendo norme che in seguito sarebbero state recepite anche dal legislatore.
La fase dell'incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato e nel codice del 1942
Con il passare del tempo si intuisce che la disciplina del diritto del lavoro non può più essere configurata all'interno di norme eccezionali, ma deve essere accorpata al diritto privato. Al pari del diritto commerciale, il diritto del lavoro diviene una disciplina fondamentale, che sebbene inserita nel codice del 1942, mantiene una propria autonomia rispetto al diritto civile ed a quello commerciale. I principi cardine del diritto del lavoro, quali il principio della tutela del lavoratore come contraente debole che viene rafforzato per quanto riguarda il trattamento minimo al quale egli ha diritto o il principio secondo cui il lavoratore è subordinato all'interesse dell'impresa ed all'autorità dell'imprenditore, vengono rafforzati ed il Codice del 1942 si configura come un punto d'arrivo importante rispetto al passato, punto al quale si giunge soprattutto grazie alla LEGGE SULL'IMPIEGO PRIVATO avutasi grazie al D.Lgs. 112/1919, rafforzata in seguito dalla più completa redazione del R.D.L. 1825/1924.
Gli impiegati, infatti, per la mancanza di una spinta sindacale simile a quella degli operai, non disponevano di contratti collettivi diffusi, sebbene avessero dei giudici simili ai collegi dei probiviri. Le condizioni dei contratti di impiego privato erano quindi rimesse all'autonomia individuale o ai cosiddetti "usi impiegatizi". Per tal motivo nacque l'esigenza di tutelare i diritti degli impiegati grazie alla suddetta legge.
Altro fenomeno che portò all'incorporazione del diritto del lavoro nel Codice del 1942 fu sicuramente quello della GIURIDIFICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO, dapprima nella forma del "concordato di tariffa" fondato sull'adesione volontaria di lavoratori ed imprenditori, e successivamente nella forma pubblicistica della contrattazione collettiva corporativa, la quale fungeva da fonte del diritto grazie alla competenza attribuita alla potestà normativa dei sindacati nell'ambito delle categorie professionali. Il sistema corporativo fascista aveva messo fine alla libertà sindacale (L. 563/1926) ed aveva trasformato il contratto collettivo in un atto normativo eteronomo, proveniente dal sindacato unico fascista. La corporazione riuniva rappresentanti sindacali delle due parti contrapposte (lavoratori ed imprenditori) e stabiliva le norme della produzione, sotto il controllo del Ministero delle Corporazioni. Veniva, poi, affidato alla Magistratura del Lavoro il compito di dirimere le controversie giuridiche ed economiche. I contratti collettivi si configuravano come leggi speciali di categoria, mentre in altri Paesi si assisteva all'emanazione dei primi codici del lavoro.
Il codice civile del 1942 non ha fatto altro che incorporare la legge sull'impiego privato ed i contratti collettivi corporativi, sottolineando il "principio della prevalenza della norma più favorevole al lavoratore" all'art. 2077 c.c. Il codice, tuttavia, ha incluso solo le norme generali sul lavoro, lasciando comunque a leggi speciali l'intera disciplina.
La costituzionalizzazione del diritto del lavoro
Abbiamo visto come il legislatore del 1942 avesse inserito il diritto del lavoro tra le componenti fondamentali del diritto privato, affiancandolo al diritto civile ed a quello commerciale. Va tenuto conto anche del fatto che il diritto del lavoro contiene al suo interno anche elementi di diritto pubblico, e non solo privato.
Con l'emanazione della Costituzione repubblicana il 1 gennaio del 1948, l'evoluzione storica del diritto del lavoro subisce una notevole spinta. La carta costituzionale pone il diritto del lavoro in una posizione preminente rispetto al diritto commerciale ed a quello civile, introducendo il concetto di dignità sociale del cittadino, che poi abbraccerà tutti i rami del diritto. Viene ribadita la protezione del lavoratore come soggetto-contraente più debole, ma ciò non rappresenta più, come nelle precedenti fasi, un elemento eccezionale o speciale, una concessione del legislatore, ma un vero e proprio fondamento ideologico.
E ciò si manifesta nel fatto che il lavoro viene tutelato costituzionalmente non solo in linee generali, come avviene nell'art. 35 per la tutela del lavoro da parte della Repubblica in tutte le sue forme o nell'art. 3 per l'uguaglianza formale e sostanziale, ma anche nella specifica garanzia di determinati istituti del diritto del lavoro: basti pensare all'art. 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente), all'art. 37 (parità retributiva tra i sessi e tutela del minore lavoratore), all'art. 38 (previdenza e sicurezza sociale), agli artt. 39 e 40 (sindacato, contratto collettivo e diritto di sciopero).
Quindi la Costituzione oltre a perseguire il fine di tutela del contraente-soggetto debole, tende a garantire anche quelli che vengono definiti come "diritti sociali". Va, inoltre, sottolineata la rilevanza della costituzione economica, cioè l'insieme di norme e principi che regolano l'assetto economico della società, contenuti all'interno della carta costituzionale.
Potremmo concludere dicendo che la Costituzione italiana rappresenta la manifestazione più significativa dell'importanza del diritto del lavoro non più come disciplina speciale di classe, ma come punto cardine dell'ordinamento, di cui la Costituzione stessa è il punto fondamentale.
Attuazione dei principi costituzionali per mezzo della legislazione speciale
L'ampio spazio dedicato alla materia del diritto del lavoro all'interno della Costituzione ha posto, però, non pochi problemi per la discrepanza rispetto al Codice civile del 1942. Il ruolo delle disposizioni codicistiche è stato del tutto ridimensionato, in quanto la carta costituzionale ha elevato ad elementi fondamentali molti aspetti della disciplina del lavoro.
Successivamente alla Costituzione, quindi, è possibile distinguere due fasi temporali circa l'evoluzione del diritto del lavoro: all'interno della prima ci si è rivolti maggiormente verso un'integrazione della disciplina codicistica, tramite un perfezionamento della tutela "minimale" del lavoratore visto come soggetto contrattualmente debole e bisognoso di protezione (si pensi alla legge sul collocamento, sul contratto di lavoro a termine ecc); in una seconda fase, invece, si ha una maggiore tutela del lavoratore, considerato non più solo e solamente come un contraente debole nel rapporto di scambio, ma come un soggetto inserito in un rapporto di produzione, nonché come appartenente ad una categoria socialmente sottoprotetta. Emergono in tal senso temi come quello della "dignità sociale", della tutela contro la discriminazione e della parità di trattamento.
Per garantire la dignità sociale di cui sopra vennero attuati diversi interventi, primo fra tutti quello avutosi con la L. 604/1966 inerente la disciplina del licenziamento individuale: si garantì una maggior tutela del lavoratore tramite la limitazione dei poteri dell'imprenditore, attraverso strumenti quali l'introduzione del giustificato motivo e la nullità dei licenziamenti intimati per rappresaglia sindacale.
Tramite, poi, lo strumento della "legislazione promozionale" si fece in modo di riequilibrare a favore dei lavoratori non solo i rapporti di potere all'interno dell'azienda, ma anche all'interno della società civile: è da questo presupposto che scaturì lo STATUTO DEI LAVORATORI, contenuto all'interno della L. 300 del 20 maggio 1970, con la quale si garantì l'osservanza dei principi costituzionali nel rapporto tra lavoratore dipendente e datore di lavoro, tutelando la dignità e la libertà del lavoratore, oltre a tutelare il diritto al libero svolgimento dell'attività sindacale sul luogo di lavoro. Tutto ciò venne realizzato garantendo l'osservanza di uno dei principi cardini costituzionali, ossia quello previsto all'interno dell'art. 3 inerente il diritto all'eguaglianza, facendo in modo di rimuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale che … impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione contrattata
A partire dal 1975 si apre una nuova fase della legislazione del lavoro (si parla di "diritto del lavoro della crisi"), caratterizzata, diversamente da ciò che era avvenuto in passato, dalla difesa e dalla crescita dei livelli di occupazione, prevedendo l'estensione delle forme di impiego flessibile della forza-lavoro (si pensi ai contratti di solidarietà o quelli di formazione) e la riduzione del tasso di inflazione tramite la cosiddetta "politica dei redditi", volta al contenimento della spesa nel settore previdenziale ed al rallentamento dei meccanismi di indicizzazione salariale.
Oltre alla previsione di una deregolamentazione del mercato del lavoro, la disciplina protettiva si trasforma da "rigida in flessibile", ampliando l'autonomia negoziale privata e permettendo deroghe agli stessi principi imperativi della disciplina del lavoro, tramite contratti collettivi o provvedimenti amministrativi delegati. La tutela dell'occupazione diventa maggiormente rilevante rispetto alla tutela della posizione debole del lavoratore. Negli anni '80 la legislazione del lavoro si inquadra in una logica di concertazione tra pubblici poteri e parti sociali (scambio politico o modello neocorporativo nelle relazioni industriali): la legislazione in materia non è più ispirata dalla contrattazione collettiva, bensì viene originata dalla partecipazione delle parti sociali: si ha la cosiddetta "LEGISLAZIONE CONTRATTATA".
La flessibilizzazione del mercato del lavoro, la riforma della PA e del lavoro pubblico e la riforma del Titolo V della Costituzione
La politica del diritto del lavoro seguita nel corso degli anni '80 si è maggiormente sviluppata nel decennio successivo, dando luogo a nuovi modelli di governo delle relazioni industriali (es. legge sullo sciopero nei servizi essenziali), ma anche ad una flessibilizzazione del mercato del lavoro (es. riforma del collocamento, contratti di lavoro flessibili, lavoro degli immigranti), nonché ad uno snellimento burocratico del mercato stesso (es. decentramento amministrativo).
Importanti interventi legislativi si sono avuti, inoltre, per rafforzare la tutela apprestata ai lavoratori da parte di determinati istituti chiave, in forza della sottoprotezione sociale del lavoratore, per garantire una maggiore protezione della persona-lavoratore e dei suoi diritti fondamentali: basti pensare agli interventi riguardanti le pari opportunità, la tutela dei minori, la tutela del posto di lavoro.
Importante è stata anche, negli anni '90, la "riforma del pubblico impiego", prevista nell'ottica di miglioramento nella distribuzione delle risorse statali e di apertura alle logiche della negoziazione privata per quanto riguarda il lavoro pubblico: in sintesi la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è stata trasferita dall'ambito del diritto pubblico, denso di privilegi, a quello del diritto civile, più incline al settore privato.
La partecipazione all'Unione Europea prima e l'adesione alla moneta unica in un secondo momento, hanno posto all'Italia, come agli altri Paesi, notevoli vincoli inerenti il deficit di bilancio ed il debito pubblico, il che ha reso necessario un netto intervento dello Stato nel controllo della spesa sociale. È stato necessario, inoltre, rivedere il sistema previdenziale, più volte modificato.
Infine con la L. Cost. 3/2001 è stata attuata una modifica al Titolo V della parte II della Costituzione, il titolo inerente i rapporti tra Stato ed enti locali: la riforma ha introdotto il federalismo legislativo, dal quale scaturisce la previsione, all'interno dell'art. 117 della Carta costituzionale, di settori di competenza esclusiva dello Stato, quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale, settori di competenza concorrente tra Stato e regioni, quali l'istruzione e la formazione professionale, la tutela e la sicurezza sul lavoro, la previdenza complementare ed integrativa (in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le regioni intervengono nella regolamentazione della materia) e settori di competenza residua esclusiva delle regioni.
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