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E COMUNITA' EUROPEE E L'UNIONE EUROPEA

XVII Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali > Le Comunità

europee e l'Unione Europea

CEE, CECA ed EURATOM sono le organizzazioni internazionali più dotate di poteri deci-

sionali nei confronti degli Stati che ne fanno parte. Possono emettere atti vincolanti.

Si tratta di tre organizzazioni distinte a cui appartengono 15 Stati. La CECA fu creata a

Parigi nel 1951, CE (CEE) ed EURATOM nel 1957 con i trattati di Roma. Nonostanto

siano separate, hanno organizzazioni comuni.

La loro disciplina di funzionamento e organizzazione è stata in maniera rilevante modi-

ficata da una serie di trattati: l'Atto Unico Europeo, firmato a Lussemburgo nel 1986 e

il Trattato sull'Unione Europea (Maastricht 1992) che hanno introdotto una forte inte-

grazione tra gli Stati membri, azioni comuni in ambito di politica estera e cooperazione

degli Stati nel settore della giustizia e degli affari interni. Significative modifiche sono

state inoltre introdotte in materia di cittadinanza europea, nel rafforzamento del pote-

re del Parlamento e l'unione monetaria (specie con la creazione della BCE e della mo-

neta unica).

Delle tre organizzazione sicuramente la CEE è la più importante, poiché investe tutta

la vita economica e sociale degli Stati membri. Così, mentre la CECA si occupa del

mercato comune nel settore corbosiderurgico e l'EURATOM nel settore dell'energia a-

tomica, la CEE sovrintende la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi

e dei capitali. Queste rappresentano le 4 libertà fondamentali dell'Europa e servono

per assicuare la libera concorrenza.

La maggior parte delle norme del trattato sono ELASTICHE, GENERICHE E PROGRAM-

MATICHE

Si discute sulla natura giuridca delle Comunità Europee: si tratta di vere e proprie or-

ganizzazioni internazionale (visto che ci sono organi con vari poteri) o embrioni di Sta-

ti federali (per la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno)?

Organi:

1. COMMISSIONE, composta da individui e non Stati che non ricevono istruzioni dai

governi nazionali di appartenenza. Nella CECA la Commissione è l'organo decisionale

effettivo, emana atti vincolanti che formano la legislazione comunitaria. Il Consiglio ha

solo poteri consultivi. Nella CEE ed EURATOM vale, invece, il contrario: è il Consiglio

l'organo deliberante, mentre la Commissione ha solo poteri di iniziative ed esecutivi.

2. CONSIGLIO. E' l'organo che rappresenta i 15 Stati membri e presieduti a turno

per 6 mesi. Di solito ne fanno parte i ministri. Nella CECA ha funzioni prettamente

consultive, nella CEE emana gli atti più importanti della legislazione comunitaria deci-

dendo, secondo i casi, a maggiornaza o all'unanimità.

A cura di: macarlo84 (www.studenti.it)

w.studenti.it)

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20 Segnalato da: Bruno Renna - http://sidmania.wordpress.com/

3. PARLAMENTO EUROPEO. Dal 1979 è composto dai rappresentanti dei popoli degli

Stati membri eletti a suffragio universale diretto. Non è l'organo legislativo della co-

munità, ma il Trattato di Maastricht gli ha conferito certi poteri di partecipazioni alla

funzioni legislativa. Svolge una funzione di controllo politico sulle altre istituzioni, me-

diante l'esame dei rapporti che gli altri organi sono tenuti a sottoporgli (tranne la Cor-

te di Giustizia).

Troviamo inoltre procedure di COOPERAZIONE e CODECISIONE. La prima si applica in

materia di trasporti, fondo sociale europeo, ricerca e sviluppo professionale e l'ultima

parola spetta al Consiglio (se il Consiglio è unanime può anche andare contro il parere

del Parlamento in seconda lettura). La procedura di codecisione si applica nelle mate-

rie di corcolazione delle persone, libertà di stabilimento e circolazione di sservizi. Il

Parlamento può bloccare l'azione del Consiglio con una decisione adottata a maggio-

ranza assoluta dai suoi membri.

4. CORTE DEI CONTI. Svolge funzioni di controllo delle entrate e uscite della Comu-

nità.

5. CORTE DI GIUSTIZIA. Vegli asul rispetto dei Trattati e può essere anche adita dai

cittadini europei.

Da questo quadro, si riesce a capire che in realtà l'organo legislativo è il Consiglio e

che la legislazione comunitaria si caratterizza per essere generica e programmatica.

Tra gli atti vincolanti possiamo trovare:

DECISIONI: non hanno portata generale ed astratta, ma concreta. Può indirizzarsi

sia ad uno Stato membro, sia ad un individuo, sia ad un'impresa che opera nel territo-

rio comunitario. Acquistano efficacia non con la pubblicazione, ma con la notifica al

destinatario.

DIRETTIVE: vincolano lo Stato al risultato da raggiungere, lasciando la scelta di for-

ma e mezzi nella competenza degli organo nazionali. La direttiva dovrebbe enunciare

principi e criteri generali, ma oggi è sempre più dettagliata, tanto che la scelta dello

Stato si limita solo alla forma giuridca interna della norma (cioè se scegliere una legge

o un atto amministrativo).

REGOLAMENTI: hanno portata generale obbligatoria in tutti i suoi elementi ed è di-

rettamente applicabile. Si tratta di norme generali ed astratte che gli Stati devono ap-

plicare.

Come tutte le organizzazioni internazionali, le Comunità Europee hanno la capacità di

concludere accordi internazionali. La competenza è così ripartita: spetta alla Commis-

sione per i negoziati; al Consiglio, previa consultazione o, in certi casi, previo parere

conforme del Parlamento, per la manifestazione di volontà diretta ad impegnarsi. La

Corte di Giustizia può dare un parere sulla compatibilità dell'accordo con le disposizio-

ni del Trattato. Gli accordi stipulati diventano una categoria di atti comunitari con effi-

cacia vincolante.

Tra gli accordi troviamo:

1. Convenzioni di Associazione che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti

e obblighi reciproci, azioni in comune e procedure particolari

2. Accordi comerciali, cioè di politica commerciale comune.

In questi casi la competenza esclusiva è della Comunità e gli Stati membri non posso-

no stipulare da soli accordi nelle stesse materie. Negli accordi misti possono partecipa-

re sia la Comunità sia gli Stati membri. Se uno Stato stipula da solo l'accordo senza

autorizzazione del Consiglio l'accordo resta valido, ma si ha violazione del diritto co-

munitario o causa l'invalidità? Il problema è ancora aperto.

La Corte di Giustizia ritiene che esiste un parallelismo tra competenze interne ed e-

A cura di: macarlo84 (www.studenti.it)

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21 Segnalato da: Bruno Renna - http://sidmania.wordpress.com/

sterne comunitarie: in tutte le materie in cui la Comunità ha, in base al Trattato, com-

petenza ad emanare atti di legislazione comunitaria, ha anche implicitamente compe-

tenza a concludere accordi con Stati terzi. Una volta che la competenza sia stata eser-

citata all'interno delle Comunità in una determinata materia, la competenza esterna

diventa esclusiva rispetto a quella degli Stati membri. Ne consegue che gli Stati resta-

no liberi di stipulare accordi internazionali finché la Comunità non abbia legiferato, ma

poi perdono tale libertà.

IL CONSIGLIO D'EUROPA

XVIII Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali > Il Consiglio

d'Europa

Dopo la seconda guerra mondiale furono create due organizzazioni: l'OECE (Organiz-

zazione Europea per la Cooperazione Economica) e l'OCSE (Organizzazione per la Co-

operazione e lo Sviluppo Economico), e il Consiglio d'Europa (comprendente 40 Stati).

Lo scopo di quest'ultimo è quello di conseguire una più stretta unione fra i suoi mem-

bri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro co-

mune patrimonio e di favorire il loro progresso economico e sociale.

E' composto da:

1. COMITATO DEI MINISTRI, composto dai ministri degli Esteri

2. ASSEMBLEA CONSULTIVA, composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali

3. SEGRETARIATO (con a capo un segretario generale)

Predispongono testi di convenzione in materie giuridiche (diritto e procedura penale)

LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO

E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI

Fu firmata a Roma nel 1950. Contiene due generi di norme: uno a carattere sostan-

ziale (in cui è offerto il catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali) e una a caratte-

re procedurale.

E' composta da tanti membri quanti sono gli Stati, con un mandato di 6 anni.

Fino al 1998 svolgeva funzioni istruttorie e di conciliazione sui ricorsi che venivano

presentati sulla violazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente. I ricor-

si erano presentabili da Stati, individui e gruppi di individui.

Nel 1998 vi fu una riforma: il Comitato dei ministri decide a maggioranza dei 2/3 se

c'è stata violazione e pone un termine entro cui è necessario eliminarla. Questo sicu-

ramente è un intervento di carattere politico più che giuridico.

GLI ALTRI ORGANI PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

XIX Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali > Gli altri organi

per la tutela dei diritti umani

CONVENZIONE AMERICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO, firmata a San José de Costa Ri-

ca nel 1969

CARTA AFRICANA del 1986

2 PATTI INTERNAZIONALI: uno sui diritti economici, sociali e culturali, l'altro sui diritti

A cura di: macarlo84 (www.studenti.it)

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22 Segnalato da: Bruno Renna - http://sidmania.wordpress.com/

civili e politici. Il primo patto non ha organi ad hoc, ma stabilisce che gli Stati contra-

enti sottopongono rapporti periodici sulle misure prese in osservanza del patto al Con-

siglio Economico e sociale delle Nazioni che può a sua volta trasmetterli alla Commis-

sione dei diritti umani dell'ONU perché formuli raccomandazioni di ordine generale o

sottoporli all'Assemblea generale.

Il secondo prevede un comitato per i diritti dell'uomo (18 membri in carica per 4 anni)

che può esaminare i reclami presentati contro uno Stato contraente da altri Stati o da

individui. La procedura non sfocia in atti vincolanti. Riceve, inoltre, anche i rapporti

degli Stati sull'applicazione del Patto nei rispettivi territori.

LE RACCOMANDAZIONI DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI

XX Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali > Le raccoman-

dazioni degli organi internazionali

Le raccomandazioni sono l'atto tipico delle Nazioni Unite. Non sono vincolanti e per

questo non si possono inserire tra le fonti del terzo tipo e ci si chiede se siano del tut-

to improduttiva di effetti giuridici.

Si dice che la

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrbrown di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Balboni Marco.