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Il ruolo del Governo nella strutturazione del bilancio
Per l'attività di il Governo si avvale del contributo specialistico fornito dall'apparato burocratico da esso dipendente, relativamente all'esigenze tecniche di calcolo necessarie per formare un bilancio e strutturarlo in modo tale da assolvere alla funzione di programmazione economica. Tuttavia, la riconosciuta al Governo dalla stessa Costituzione in ordine alla strutturazione del bilancio, non esclude la parallela discrezionalità del Parlamento, nell'apportare modifiche ai bilanci presentati dal Governo. Tale discrezionalità del Governo costituisce il presupposto per l'esercizio della funzione di mantenimento dell'unità di indirizzo politico e amministrativo, attribuita al Governo dall'art. 94 Cost.: pertanto, al Governo è consentito proporre l'inserimento nel bilancio di maggiori entrate o spese, rispetto a quelle iscritte nel bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso.
ovvero proporre l'ammissione o la riduzione nel bilancio di entrate o spese previste da leggi precedenti. Tuttavia, lo stesso art. 94 Cost. attribuisce una competenza primaria al Parlamento, il quale, attraverso lo strumento della fiducia, condiziona la vita e l'azione del Governo. In tal senso, l'atto di approvazione del bilancio costituisce un "voto di verifica annuale obbligatorio dell'omogeneità politica", che non comporta come conseguenza necessaria le dimissioni del Governo.La l. n. 208/1999 ha ridefinito i termini di presentazione da parte del Governo alle Camere degli atti finanziari e di bilancio: entro il 30 Giugno il Governo presenta alle Camere il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), e nello stesso termine sono presentati anche il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente ed il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso. Entro il 30 Settembre il
Governo presenta alle Camere il d.d.l. di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale programmatico. Tutti questi atti sono poi trasmessi alle Regioni, e su di essi esprime parere la Conferenza unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie locali entro 15 giorni dal termine di presentazione. Il bilancio di previsione e la legge finanziaria sono esaminati congiuntamente dalle Camere in una apposita sessione di lavori, detta appunto bilancio, caratterizzata da una durata prestabilita e da notevoli peculiarità procedurali.
Corso di Diritto Amministrativo CERULLI IRELLI, , Torino 2001
L'ordinamento della Finanza Pubblica, AMATUCCI, 7ª ed. Napoli 2004
Corso di Diritto Amministrativo CERULLI IRELLI, , Torino 2001
L'approvazione è prevista non solo all'art. 81, comma 3, Cost., ma
ancheprocedura normale di esame eagl’artt. 72 e 75 Cost. L’art. 72, comma 4, stabilisce che “Ladi approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni… diapprovazione di bilanci e consuntivi”. ÈL’art. 75, comma 2, stabilisce, altresì, che “nonammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio…”. Dunque, il Parlamento ha ilpotere-dovere di approvare il bilancio, come si ricava dall’art. 81, comma 1, e vi provvedecon legge dello Stato, mentre la formazione e la presentazione annuale al Parlamento deibilanci preventivi è compito del Governo, il quale vi provvede articolando il bilancio in tantistati di previsione quanti sono i ministeri.del bilancioL’approvazione da parte del Parlamento deve concludersi entro il 31Dicembre. Tuttavia, difficilmente è rispettato tale termine, per diversi motivi, quali: ilritardo nella presentazione del bilancio da parte del Governo,
O la notevole mole dei lavori parlamentari, o ancora la difficoltà dei rapporti con l'esecutivo, ecc. Per evitare la paralisi dell'esercizio provvisorio dello Stato, la stessa costituzione prevede l'imposizione di un neicasi di fine gestione senza approvazione di un nuovo bilancio, destinato ad essere succeduto dall'esercizio definitivo imposto dalla legge di approvazione. L'art. 81, comma 2, Cost. stabilisce che "L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi". Pertanto, il Parlamento concede con legge, al Governo, l'esercizio provvisorio del bilancio. Durante l'esercizio provvisorio, il quale non può essere concesso per una durata superiore ai quattro mesi, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo, quanti sono i mesi dello stesso esercizio; oppure nei limiti della maggiore
spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di pagamenti frazionati in 11. Ciò significa che l'esercizio provvisorio deve avere ad oggetto una frazione del dodicesimi. bilancio, né troppo ampia, altrimenti restringerebbe il diritto al bilancio, né troppo esigua, in quanto non consentirebbe una idonea esplicazione dell'attività finanziaria. Qualora il Parlamento sia in grado di approvare i disegni di legge prima che sia esaurito il periodo di esercizio provvisorio imposto, può revocarlo. La revoca dell'esercizio provvisorio può essere sia espressa sia implicita, con l'approvazione del bilancio, prima della scadenza dei termini dell'esercizio. Tuttavia, in conformità con il principio dell'unità del bilancio, non è consentito al Parlamento di revocare l'esercizio provvisorio man mano che approvi gli 12 stati preventivi dei vari ministri.
3. Legge di bilancio e leggi
collegate la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese; altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (c.d. la legge di copertura finanziaria, di cui tratterò in seguito). Dunque, la Costituzione non consente che il bilancio realizzi variazioni qualitative, ma permette variazioni quantitative, consentendo la deliberazione di maggiori spese. Per ovviare alla rigidità costituzionale della decisione di bilancio, la l. n. 468/1978 ha istituito la legge finanziaria, il cui progetto è presentato dal Governo al Parlamento unitamente al progetto di bilancio; la legge finanziaria rientra nella categoria delle cosiddette leggi collegate, in quanto sono in rapporto di interdipendenza con la legge di approvazione del bilancio, essendo emanate in funzioneDell'attuazione di un certo indirizzo di bilancio contenuto della legge finanziaria, prevedendo che essa possa contenere: norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, se hanno un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, e norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata, se sono finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia. Con la legge finanziaria, si assumono quindi, tutte quelle decisioni che incidono sulla legislazione vigente e che sono necessarie ad adattare quest'ultima alle esigenze della decisione di bilancio complessivamente intesa; essa dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale; prevede, oltre al livello massimo del ricorso al mercato finanziario edel
saldo netto da finanziare in termini di competenza, anche gli importi dei fondi speciali14destinati alla copertura di successive leggi di spesa .leggi di spesa altra legge cheLe sono previste dall’art. 81, comma 4, che recita “ogniimporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”; la regolacostituzionale impone, dunque, l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi, ossia l’obbligonuove maggiori,di indicare le risorse con cui far fronte a spese e/o rispetto a quellecontemplate e determinate dalla legislazione vigente. Con riguardo alle leggi di spesa checontengono previsioni di spesa pluriennali, si è a lungo discusso se tali leggi devono seguirequanto disposto dall’art. 81, comma 4: la dottrina è pacificamente d’accordo nel sostenereche la legge di spesa pluriennale deve indicare i mezzi di copertura relativi a tutte le spesedinon solo dell’esercizio finanziario in corso ma anche degli esercizi futuri.
L'obbligo di copertura finanziaria è uno strumento che mira a responsabilizzare l'attività del Parlamento e del Governo, impedendo di creare eccessivi disavanzi nei conti dello Stato. La ratio dell'obbligo di copertura deve rinvenirsi nella conservazione dell'equilibrio del bilancio approvato anche dopo l'approvazione della legge finanziaria. Occorre, tuttavia, precisare, con riguardo alle leggi di spesa, che l'espressione "ogni altra legge" deve riferirsi non a qualsiasi atto normativo, bensì a ogni altra legge che non sia collegata alla legge di bilancio; ciò, proprio perché con l'approvazione della legge finanziaria, vengono meno le ragioni dell'obbligo di copertura. Inoltre, se l'obbligo si riferisse anche alla legge finanziaria ed alle leggi collegate, non sarebbe possibile per il Parlamento modificare l'equilibrio del bilancio precedente.la è essenzialmente un documento contabile nel quale sono contenute le entrate e le spese imputabili all'esercizio finanziario, derivanti dalla legislazione vigente che non può essere modificata in occasione dell'approvazione del bilancio. In tal senso la legge di bilancio è una legge meramente formale, ossia pur avendo la forma della legge non può (per divieto imposto dalla Costituzione) introdurre disposizioni innovative. Tuttavia, è discussa la natura delle leggi di approvazione dei bilanci preventivi, le quali (a differenza delle leggi di approvazione dei resoconti consuntivi, che si limitano a riepilogare contabilmente la gestione finanziaria trascorsa) condizionano l'esercizio dell'attività finanziaria, potendo integrare la legislazione finanziaria e disciplinare il funzionamento degli uffici. Il rendiconto consuntivo Camere approvano ogni anno i bilanci ed il L&r