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Codificazione, scienza giuridica e università nella Francia napoleonica

L'edificazione dell'università imperiale

Napoleone, avviata la fase imperiale, decide di superare il modello educativo monopolistico, quello dei gesuiti. Con la legge del 10 maggio 1806, si avvia la nuova fase della storia dell'istruzione pubblica in Francia. S'istituisce un monopolio universitario statale con un corpo insegnante gerarchicamente subordinato all'imperatore. Viene ripreso il termine Université che era stato eliminato con l'avvento della rivoluzione. L'università imperiale era funzionale a un progetto di omologazione degli uomini di cultura e i giuristi dell'epoca non esitarono ad assecondare tale disegno.

Il sistema delle corporazioni è, infatti, visto da Napoleone come un riferimento istituzionale da recuperare almeno in parte. Lo si ritiene uno degli strumenti per riorganizzare la società. Come spunto, Napoleone torinese il modello dell'Università Torino, che era stato oggetto di una verifica accurata da parte degli ispettori imperiali che ne avevano elogiato il sistema didattico. Il monopolio universitario pubblico si era già chiaramente affermato proprio nel regno di Sardegna in un modello particolarmente dettagliato e articolato, suscettibile quindi di essere ancora motivo d'ispirazione fuori dell'area piemontese; inoltre il monopolio dell'insegnamento superiore in capo ad un'unica struttura universitaria controllata dal governo era stato un principio di generale affermazione durante la seconda metà del XVIII secolo.

Nello Stato Sabaudo era centrale l'insegnamento universitario. La nuova università francese si presenta però come una struttura di tutt'altra dimensione: è costituita dalla struttura piramidale fortemente accentrata; composta da tante accademie locali quante sono le Corti d'Appello. Viene predeterminata la linea gerarchica all'interno del personale della struttura:

  • Grand-maitre (di nomina Imperiale, che tramite il Ministro degli interni riferirà al Sovrano)
  • Ispettori dell'università
  • Rettori delle accademie
  • Ispettori delle accademie
  • Professori

Il Consiglio dell'Università Imperiale elabora nel 1806 uno Statuto sull'organizzazione dei concorsi per le facoltà in generale e per la facoltà di diritto in particolare. Per la facoltà di diritto il candidato (professore) doveva affrontare tre prove:

  • Una trattazione relativa alla materia di insegnamento
  • Tre lezioni
  • La redazione scritta di due tesi che dovevano essere illustrate da una discussione di almeno tre ore ciascuna

L'Università napoleonica si presenta dunque come sintesi tra istanze illuministiche e rivoluzionarie, e strutture organizzative che si rifanno a modelli di antico regime (gesuita o piemontese).

Gli studi giuridici: il dogma didattico della legislazione dell'anno XII

Dopo la riforma di Luigi XIV che aveva disposto l'introduzione della cattedra di diritto francese, la facoltà giuridica di Parigi non aveva subito altre trasformazioni fino alla rivoluzione che ne segnò un rapido tracollo. Un'università come quella francese pensata come luogo dove preparare i professionisti del foro, adesso che si era affermato il principio che i giureconsulti si dovessero formare attraverso l'attività pratica, aveva perso qualsiasi legittimità al di fuori di qualsiasi preparazione accademica.

Con la fine del 1801 fu prima l'istituzione dell'Accademia di Legislazione e poi dell'Università di Giurisprudenza a costituire un passaggio importante verso l'avvio di un rinnovato insegnamento del diritto. Queste erano iniziative private destinate a chiudersi per espressa previsione di legge una volta avviata definitivamente l'università imperiale e le sue scuole di diritto. Accanto allo studio del diritto criminale, di quello commerciale, del diritto pubblico erano affrontati anche il diritto romano, il diritto naturale e internazionale.

Le nuove scuole di diritto imperiali appaiono ovviamente molto più vincolate alla nuova realtà normativa nel frattempo intervenuta, alla centralità della codificazione civilistica e alla sua portata assolutizzante. Il passaggio dalla fase consolare a quella imperiale costituisce un drastico passaggio da una scuola di diritto libera nei piani di studio non regolamentata legislativamente ad una struttura necessariamente condizionata dalla recentissima promulgazione del Codice civile e precisamente disciplinata dalla legge del 13 marzo 1804. La legge relativa alle scuole di diritto provvede a dare un'articolazione precisa agli insegnamenti giuridici.

Il piano di studi è diviso in tre filoni d'insegnamento:

  • Il diritto civile francese nell'ordine stabilito dal Code
  • Il diritto pubblico francese
  • Il diritto criminale e le procedure

Il corso di studi deve concludersi in tre anni, ma il grado di dottore si ottiene solo dopo un ulteriore anno di studio. I diplomi di licenza o dottorato conseguiti nelle antiche università hanno pieno valore salvo essere vistati da ispettori delle scuole di diritto. Hanno ugualmente valore i titoli conseguiti presso l'università straniere dai dottori e gli scienziati che al momento della promulgazione della legge abbiano esercitato la professione di avvocato o siano stati i giudici da almeno sei mesi.

La codificazione civilistica e il contesto accademico

Si consuma così la progressiva liquidazione delle precedenti strutture d'insegnamento giuridico (ACADEMIE DE LEGISLATION e UNIVERSITE' DE JURISPRUDENCE). La legge del 1804 fissa poi con precisione la particolare qualifica accademica richiesta a giudici e avvocati (licenza o dottorato) e ai procuratori (certificato relativo al corso di procedura civile e criminale). Conclude stabilendo l'istituzione di 5 ispettori (nominati dal primo console) con compiti generali di controllo annuale ciascuno su due scuole di diritto, potendo esaminare gli studenti candidati al conseguimento del titolo e vistandone i diplomi. Gli ispettori avranno un particolare rilievo istituzionale per provvedere alla prevenzione e repressione degli abusi partiti in passato dall'università francese.

Per Sedillez, una preparazione universitaria realmente indirizzata alle esigenze della prassi avrà per conseguenza un'effettiva riforma dell'Amministrazione della giustizia. Di fatto, gli ispettori si troveranno nella condizione di dirigere una nuova rivoluzione giuridica. Il Decreto concernente l'organizzazione delle scuole di diritto del 21 settembre 1804 prevede che gli ispettori, conclusosi il consolato, siano di nomina diretta imperiale e formeranno un Consiglio generale (organo collegiale) di insegnamento degli studi diritto. Tra gli ispettori è diviso il compito di visitare con cadenza annuale le 12 scuole di diritto (compresa Torino ma non ancora Genova).

Questo decreto prevede che con l'aggiunta di due supplenti, i professori previsti per ogni scuola di diritto siano 5:

  • Un docente insegnerà il corso annuale di diritto romano
  • Tre professori terranno un corso triennale sul Codice civile; questa disposizione denota la volontà di istituire la centralità didattica del diritto civile
  • Legislazione criminale e procedura

È evidente la centralità didattica del diritto civile e il vincolo per i docenti allo studio del testo del Code, e la chiusura verso le discipline giuspubblicistiche. Durante il terzo anno lo studente frequenterà il terzo anno di corso di Codice civile aggiungendo un altro insegnamento tra quelli disponibili in facoltà. Gli esami di licenza si terranno a fronte di 4 docenti. Se l'obiettivo finale è il dottorato, lo studente dovrà seguire durante un quarto anno di studi le elezioni del professore di diritto romano e di due professori di codici. Il decreto affermerà inoltre che le lezioni siano assolutamente pubbliche.

Gli ispettori generali delle scuole di diritto e l'instruction del 1807

Nel sistema universitario napoleonico gli ispettori generali assumono un ruolo importante nella rielaborazione degli indirizzi e nello stesso sviluppo scientifico. Nel 1805 l'imperatore nomina i 5 ispettori generali delle scuole di diritto:

  • Jaubert
  • Viellart
  • Perreau
  • Sèdillez
  • Beyrts

Nel 1806 viene nominato ispettore il membro di maggior prestigio: Chabot. Nel 1807, gli ispettori, riuniti in Consiglio Generale sotto la presidenza del direttore generale dell'istruzione pubblica, approvano un progetto d'Istruzione per le scuole di diritto: i margini di autonomia delle singole università sono minimi e si prescrive un attento controllo sull'adempimento degli obblighi didattici da parte dei docenti. Il professore gode di libertà di insegnamento ma con il programma predeterminato con una certa precisione: gli ispettori generali fissando le basi generali dell'insegnamento ribadiscono il loro ruolo di custodi del dogma didattico dell'osservanza.

Abbiamo il corso di diritto romano che deve essere conosciuto per comprendere il diritto vigente in Francia. Il corso di diritto francese è triennale. Viene ribadito che il corso civilistico del secondo anno va accompagnato al diritto pubblico francese e quello del terzo anno al diritto amministrativo. Con queste linee guida viene confermato il forte sbilanciamento verso l'insegnamento privatistico e la consapevolezza di una debole autonomia didattica e scientifica del diritto pubblico. Allontanandosi dall'area del diritto privato anche il vincolo al testo legislativo si fa meno stringente. Dallo studente non si pretende la conoscenza del testo normativo ma la padronanza dei principi e la maturazione di un metodo per l'analisi applicativa della legge. Per il diritto criminale e le procedure, l'esegesi sembra una prospettiva ermeneutica trascurata ed emergono priorità conoscitive di carattere generale.

Sedillez e le sue ispezioni au-dela-des Alpes: la facoltà di diritto di Torino

Le visite degli ispettori erano in concreto un forte strumento di condizionamento. Dai Rapporti sarebbe potuto riprendere il mantenimento o la soppressione della stessa struttura locale di insegnamento superiore. In occasione del ciclo d'ispezioni alle scuole di diritto nel 1809, grande attenzione fu dedicata anche ai corsi giuridici dell'Italia annessa all'Impero. Se ne occupò Sèdillez, Ispettore generale delle scuole di diritto con competenza su Torino e Genova.

Già nel 1805 fu presentato un Rapporto sull'organizzazione della scuola di diritto di Torino: si evidenziavano le difficoltà organizzative e la necessità di uniformare la scuola alle scuole di diritto dell'Impero; si chiedeva rispetto per le antiche abitudini locali e comprensione per il difficile momento politico ma si sottolineava l'esigenza di sorveglianza e direzione sulla riorganizzazione dell'Università. Sèdillez sarebbe però giunto effettivamente a Torino solo nel 1807 e da quella visita avrebbe ricavato un nuovo rapporto in cui si confermava un giudizio positivo. Particolarmente colpito fu dalle lezioni del professore romanista Reineri, e affermò che la didattica torinese aveva "grazia e metodo".

Nel 1809, Sèdillez ricevette l'incarico ufficiale di visitare la facoltà di Torino: il Rapporto sulla facoltà di diritto di Torino evidenzia una ripugnanza verso i concorsi, cioè verso i rischi che questi comportano nei confronti dei candidati di maggior prestigio. Riguardo all'ambiente, nonostante minute descrizioni ammirate, sembra che a un eccesso di forma non corrisponda altrettanta sostanza; occorre fare dei "raccordi" tra le varie università italiane per evitare spostamenti di studenti. Nella sostanza gli appunti sono questi:

  • Nella facoltà di Torino il diritto romano domina sempre, e questo è fonte di timore per chi dovesse tutelare un insegnamento giuridico d'impronta Legicentrica; la cultura giuridica torinese persevera nella metafisica e nei "bartolismi"; indulgere alla metafisica era diventato inammissibile in una scuola pubblica
  • I professori torinesi sono descritti in genere come disponibili ad assecondare la riforma dell'insegnamento giuridico

Conclusa l'ispezione nel 1809, Sèdillez non può che riconfermare i dati e l'apprezzamento per il corso torinese ormai uniforme a quello delle altre accademie; tra l'altro a lezione è possibile ascoltare dell'ottimo latino. Il punto di forza della facoltà torinese è sempre l'insegnamento del diritto romano, quello debole costituito dai corsi di diritto francese anche a causa della lingua: i professori Brun e Ceresa parlano un pessimo francese.

D'altra parte, ricorda l'ispettore, a Genova le lezioni sono tenute esclusivamente in latino e non è stata raggiunta l'omogeneità dei corsi alle disposizioni francesi tanto che l'insegnamento del Codice civile si svolge confuso con quello di diritto romano; gli esami si svolgono sulla scorta di banali argomentazioni di routine; nel diritto romano ci si sofferma su inutili sottigliezze e temi di scarso rilievo concreto.

Una preoccupazione forte dell'ispettore francese riguardava infine la conclusione degli studi e il titolo che con essa veniva attribuito: in Italia il grado dottorale era conseguito da ogni studente (era stata abbandonata la tripartizione medievale baccellierato, licenza e dottorato). In Italia questo titolo era necessario per l'accesso agli incarichi pubblici mentre altrove non comportava alcuna ricaduta occupazionale: a parere dell'ispettore la conseguenza era la perdita di rilevanza effettiva e di valenza scientifica del dottorato.

In realtà la proporzione di chi, giurista titolato, entrava nei ranghi dell'amministrazione statale non era prevalente e d'altronde la professione legale ed era ugualmente appannaggio anche di non dottorati, né licenziati, bensì di addestrati presso gli studi legali, quali i procuratori. In realtà il dottorato rispondeva solo in parte a logiche lavorative ed era piuttosto un mezzo di avanzata sociale e non il segno di un'effettiva preparazione acquisita.

Il Rapport General sulle facoltà di diritto di Chabot (1810) e il rendiconto di Fontanes (1812)

Chabot è uno dei giuristi di maggior spicco di questi anni. Nel 1809 scrive le Questioni transitorie sul Codice civile: l'acquisizione o l'esercizio di una serie di diritti nel periodo a cavallo dell'entrata in vigore del Codice poneva una serie di problemi di armonizzazione della disciplina. In sintesi, qual è il limite di applicazione della legge nuova oltre al quale essa si presenterebbe come retroattiva e quale quello per evitare che estenda la propria vigenza anche sull'impero della legge nuova? Chabot vedeva in questo campo una mancanza di disciplina legislativa che rendeva indispensabile l'intervento interpretativo dei giuristi degli organi giudicanti. Chabot è fra i giuristi più pronti a riflettere sulla novità normativa del Codice e anche la personalità più autorevole tra gli ispettori delle scuole di diritto.

Il suo Rapporto generale sulle facoltà di diritto che accompagnava i rapporti dei singoli ispettori costituisce una fonte di primissimo rilievo. Il rapporto era indirizzato al Grand Maitre e al Consiglio dell'Università Imperiale nel suo complesso e voleva essere un rendiconto sulla situazione dell'insegnamento impartito nelle facoltà giuridiche dell'Impero sulla base dei rapporti stilati dagli ispettori generali delle scuole di diritto. È una trattazione ampia che affronta ogni aspetto riguardante il corso di studi e che non rinuncia ad aggredire anche le questioni di dettaglio anche se la didattica in senso stretto occupa un posto di primario rilievo.

Didattica del Code

Tema di assoluta preminenza è ovviamente l'insegnamento del Codice di Napoleone. L'instruction del 1807 (che aveva dignità di legge) ricorda le basi normative su cui era organizzato l'insegnamento civilistico. Proprio l'istruzione aveva previsto che il primo dei 3 anni del corso di Codice fosse dedicato a una trattazione elementare di tutta la materia per far conoscere agli studenti l'organizzazione del Codice: la trattazione più dettagliata sarebbe stata svolta nei due anni successivi. Molti docenti, riferisce Chabot, invece, hanno preferito la semplice divisione del Codice in tre parti.

A dispetto delle indicazioni sistematiche degli ispettori per insegnare gli istituti del diritto civile nella medesima forma delle istituzioni di diritto romano, si andrebbe affermando nella prassi didattica una trattazione di stampo esegetico. A Digione non si era adottato il sistema del corso elementare di primo anno; parimenti il corso elementare era stato respinto anche a Rennes e non casualmente anche lì si ebbe la pubblicazione di uno dei primi lavori di analisi del Codice. Starebbe quindi al Consiglio dell'università a compiere ed imporre una scelta definitiva sulla tecnica didattica del corso di Codice civile. L'opinione di Chabot è che occorra insegnare il Codice dando nel primo anno gli elementi sotto forma d’istituzioni e solo negli altri due anni l'insegnamento si approfondisca come nel digesto. Ma proprio la facoltà di Parigi propone l'ipotesi...

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle Costituzioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ferrante Riccardo.
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