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I RAPPORTI DI FAMIGLIA

La famiglia soddisfa i bisogni fondamentali dell’individuo: la scelta di un

compagno; la procreazione; la socializzazione della prole.

NON esiste un modello universale ed immutabile di famiglia, ma vari tipi che si

sono sviluppati ed evoluti sulla base del contesto storico-culturale. E in

ordinamenti giuridici come il nostro la famiglia è stata storicamente disciplinata

dalla religione e non dal diritto, ma anche oggi che quest’ultimo interviene per

regolare i rapporti di famiglia, essa attinge innanzi tutto le sue caratteristiche

dal costume.

Quanto abbiamo detto è una motivazione del fatto che il codice civile non

definisce la

famiglia e l’art.29 Cost. proclama solennemente che la Repubblica

non attribuisce,

ma riconosce i diritti della famiglia come società naturale: da un

lato il legislatore

prende atto del valore originario e pregiuridico della famiglia e dall’altro

lato si impegna

a rispettare l’autonomia dei singoli consorzi famigliari, salva la necessità

di intervenire,

secondo l’articolo 30, comma 2, Cost. a difesa dei figli nei casi di

incapacità dei genitori.

Evoluzione del modello familiare (pochi interventi legislativi ma importanti):

_ la disciplina dei rapporti famigliari, quella dettata con il Codice Civile del

1942, che è stata vigente in Italia fino al 1975, appariva improntata a principi

che le profonde trasformazioni sociali intervenute avevano reso antiquati.

Elenchiamo le caratteristiche tipiche della famiglia del secondo dopoguerra:

famiglia prevalentemente agricola (come unità produttiva sia verso l’interno

che verso l’esterno); scarsa mobilità (famiglia patriarcale); accentramento

gerarchico (poteri del pater familias sulla moglie e sui figli); rigida distribuzione

di ruoli (specie tra uomini e donne).

_ con il processo di industrializzazione e lo spostamento dei luoghi di lavoro

all’esterno delle famiglie, si è avviato il processo di disgregazione della famiglia

antica, sia sul piano numerico (passaggio alla famiglia nucleare, composta di

soli genitori e figli), sia sul piano della limitazione dei poteri del capofamiglia. In

questo senso è importante sottolineare l’evoluzione della posizione giuridica e

sociale della donna, da soggetto incapace di agire senza autorizzazione del

marito a soggetto con pari dignità sociale rispetto all’uomo (come recita

l’articolo 3 Cost.), dovendo il matrimonio essere ordinato sull’eguaglianza

morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.).

_ nonostante la Costituzione parlava di pari posizione sociale tra uomo e donna,

lo stesso non faceva il vecchio Codice Civile, che attribuiva al marito la

qualifica di capo della famiglia vestito di potestà maritale sulla moglie.

Così si arriva nel 1970 con un primo importante intervento normativo: la legge

del 1° Dicembre 1970, n.898, con il quale venne introdotto il divorzio (perdita

del carattere di indissolubilità del matrimonio).

E nel 1975 venne approvata la legge 19 Maggio 1975, n.151, con la quale il

diritto di famiglia subiva una profonda trasformazione e dalla quale è scaturito

l’assetto attuale dei rapporti familiari. Quali furono le principali novità

introdotte da tale riforma:

Innalzamento dell’età per contrarre matrimonio

o Profonde modifiche alle cause di invalidità delle nozze

o Integrale parificazione dei coniugi nel governo della famiglia e nella

o potestà sui figli

Abolizione della separazione personale dei coniugi per colpa

o Introduzione, quale regime patrimoniale legale tra i coniugi, della

o comunione degli acquisti

Il divieto di costituzione di beni in dote

o Attribuzione dell’azione di disconoscimento di paternità pure alla madre e

o al figlio

La riconoscibilità dei figli naturali procreati in costanza di matrimonio

o (figli adulterini)

Abbattimento dei limiti di prova nell’azione di accertamento giudiziale

o della paternità naturale

La sostanziale equiparazione della posizione dei figli naturali e dei figli

o legittimi

Il profondo miglioramento dei diritti successori del coniuge superstite e

o dei figli naturali

Dopo il 1975 sono intervenute altre riforme a distanza di anni, grazie alla

pressione esercitata dall’evoluzione del costume e del sentimento sociale:

1987: riforma della legge sul divorzio

o 1983 e 2001: riforma della disciplina sull’adozione

o norme volte ad accrescere la tutela dei soggetti deboli: quelle contro la

o sottrazione internazionale dei minori (l. 15 gennaio 1994 n.64, che ha

reso esecutiva la Convenzione dell’Aja); quelle contro la violenza

all’interno della famiglia (l. 4 Aprile 2001, n.54); quelle sulla procreazione

medicalmente assistita (l. 19 Febbraio 2004, n.40) e sull’affidamento

condiviso dei figli di coppie separate (l. 8 Febbraio 2006, n.54).

FAMIGLIA LEGITTIMA E FAMIGLIA DI FATTO

La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio (secondo

l’articolo 29 Cost., comma 1:” La Repubblica riconosce i diritti della

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”) e anche i figli

concepiti durante il matrimonio si dicono legittimi.

La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non

essendo legate tra loro da un vincolo matrimoniale, convivono

secondo il costume matrimoniale (more uxorio), insieme agli eventuali

figli nati dalla loro unione che vengono detti naturali.

Famiglia di fatto = convivenza come marito e moglie di persone non coniugate.

Si differenzia dalle relazioni per i caratteri di durata e stabilità. L’efficacia

giuridica della famiglia di fatto è stata ricostruita su effetti prevalentemente

settoriali (donazioni tra conviventi, domicilio, risarcimento danni in seguito a

morte, …) Non essendoci alcun atto formale, la convivenza di una famiglia non

fondata sul

matrimonio, non è sempre facile da tenere distinta da altri tipi di

convivenze

occasionali ma anche stabili (convivenze di parenti e amici, comunità

religiose ecc…).

Il solenne riconoscimento dei diritti della famiglia, contenuto nell’articolo 29

Cost., si rivolge SOLO alla famiglia fondata sul matrimonio, per diversi motivi:

innanzitutto per le garanzie di certezza e stabilità che comporta il matrimonio e

poi per la serietà dell’impegno reciproco che gli sposi assumono dinanzi alla

legge e alla comunità (civile e religiosa).

nonostante tutto anche la stabile convivenza tra coppie non sposate ha

acquisito negli

ultimi decenni una rilevanza giuridica importante. La Corte Costituzionale,

infatti, nelle sue

pronunce di ultima istanza conferma il riconoscimento della famiglia di fatto

come una

delle formazioni sociali citate dall’articolo 2 Cost. e come tale può godere

delle tutele che

riserba la costituzione. Questo risultato ottenuto grazie all’ermeneutica

giurisprudenziale, è

di un’importanza notevole, soprattutto perché sta equiparando, sotto alcuni

aspetti, la

disciplina delle due tipologie di famiglie: per esempio al convivente more

uxorio si

riconosce il diritto di subentrare nel contratto di locazione intestato all’altro

convivente, in

caso di morte di quest’ultimo; il diritto alla tutela possessoria della casa

nella quale si

svolge la convivenza; il diritto al risarcimento del danno, in caso di uccisione

del convivente; le erogazioni di mezzi economici compiute da uno dei conviventi

e beneficio

dell’altro sono considerate adempimento di un’obbligazione naturale.

La rilevanza del rapporto di convivenza si nota anche in singoli interventi

normativi:

l’accesso alla procreazione medicalmente anche alle coppie conviventi;

diritto del

convivente dell’imputato in un processo penale di astenersi dal

testimoniare;

legittimazione del convivente a proporre istanza per la nomina di un

amministratore di

sostegno del partner infermo; tutela contro la violenza nelle relazioni

familiari; ecc…

MA viene esclusa un’applicazione analogica, alle coppie conviventi, delle norme

dettate per

la famiglia legittima.

Anche se non è ancora sorto in Italia una disciplina contrattuale (relativa ai soli

aspetti economici) del rapporto di convivenza al di fuori del matrimonio (come

invece c’è in Francia, dove si parla di patti civili di convivenza e di concubinato,

che vanno ad integrare il Code Civil), si è propensi nel pensare che l’evoluzione

del pensiero giuridico porti verso una creazione di tali disciplina pattizia.

MATRIMONIO: LA FORMAZIONE DEL VINCOLO

Il matrimonio è un istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso

(per la chiesa cattolica il matrimonio è un sacramento ed è disciplinato dal

Codex iuris canonici), sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico dello

Stato (matrimonio civile).

Anche se la legge non da una definizione di matrimonio, per il diritto italiano

questo vocabolo riveste un duplice significato:

- matrimonio come l’atto mediante il quale due persone fondano una

società coniugale (matrimonio in fieri)

- matrimonio come rapporto che ne deriva per gli sposi (matrimonio in

facto)

La celebrazione dell’atto matrimoniale può essere diversa (ma gli effetti sono

sempre gli stessi):

- celebrazione davanti ad un ufficiale dello stato civile (artt. 106-107 c.c.,

matrimonio civile)

- celebrazione davanti ad un ministro del culto cattolico (art.82 c.c.),

secondo le regole del diritto canonico, sempre seguito dalla trascrizione

dell’atto nei registri dello stato civile (matrimonio concordatario). Art. 82

Codice Civile:

I L MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A UN MINISTRO DEL CULTO CATTOLICO È REGOLATO IN CONFORMITÀ

C S S [C . 7

] (1) (2).

DEL ONCORDATO CON LA ANTA EDE OST E DELLE LEGGI SPECIALI SULLA MATERIA

N OTE

(1) C . . 8, . 25-3-1985, . 121 (R ' 18-2-1984

FR ART L N ATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO DEL

L ).

CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO ATERANENSE

(2) I

L MATRIMONIO COME ATTO GIURIDICO PUÒ ESSERE REGOLATO DALLE NORME DEL CODICE CIVILE O

C : ,

ANCHE DA QUELLE DEL DIRITTO CANONICO IN CONFORMITÀ DEL ONCORDATO INFATTI NEL NOSTRO

C 1929 S C ,

ORDINAMENTO IL SISTEMA INTRODOTTO DAL ONCORDATO DEL TRA LO TATO E LA HIESA

' 18 1984 (N C ),

CONFERMATO CON L ACCORDO DI REVISIONE DEL FEBBRAIO UOVO ONCORDATO

: ,

RICONOSCE AI CITTADINI LA LIBERTÀ DI SCELTA TRA DUE FORME DI CELEBRAZIONE IL MATRIMONIO CIVILE

' ; ,

CELEBRATO DAVANTI ALL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IL MATRIMONIO CONCORDATARIO CELEBRATO

DAVANTI AL MINISTRO DEL CULTO CATTOLICO E REGOLARMENTE TRASCRITTO NEI REGISTRI DELLO STATO

. I

CIVILE L MATRIMONIO CELEBRATO SECONDO LE NORME DEL DIRITTO CANONICO È GENERALMENTE

' S (

IDONEO A PRODURRE NELL ORDINAMENTO DELLO TATO GLI EFFETTI CIVILI GLI STESSI EFFETTI CHE SI

' ).A

SAREBBERO PRODOTTI SE IL MATRIMONIO FOSSE STATO CELEBRATO DALL UFFICIALE DI STATO CIVILE

TAL FINE LA NORMATIVA STATUALE PREDISPONE UN COLLEGAMENTO TRA CELEBRAZIONE CANONICA ED

ORDINAMENTO STATALE CHE SI ATTUA ATTRAVERSO UN PROCEDIMENTO CHE SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI

: , , .

ATTIVITÀ PUBBLICAZIONI CELEBRAZIONE TRASCRIZIONE

- celebrazione davanti ad un ministro di un culto diverso da quello cattolico

(art.83 c.c.) o davanti ad un’autorità estera, secondo le forme previste

dalla legge dello stato in cui la celebrazione avviene. Art. 83 Codice

Civile:

I S (1)

L MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO TATO È REGOLATO DALLE

,

DISPOSIZIONI DEL CAPO SEGUENTE SALVO QUANTO È STABILITO NELLA LEGGE SPECIALE CONCERNENTE

(2).

TALE MATRIMONIO

N OTE

(1) L' . 8 C . 2

ART OST COMMA DISPONE CHE LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA

,

HANNO DIRITTO DI ORGANIZZARSI SECONDO I PROPRI STATUTI PURCHÉ NON CONTRASTINO CON

' . I S

L ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO RAPPORTI DELLO TATO CON LE CONFESSIONI DIVERSE DALLA

CATTOLICA POSSONO ESSERE REGOLATI SULLA BASE DI INTESE CHE HANNO LA NATURA DI CONVENZIONI DI

S '

DIRITTO PUBBLICO INTERNO E CHE LO TATO HA L OBBLIGO DI RECEPIRE IN UNA LEGGE DI CONTENUTO

.

CONFORME

(2) C . . 24-6-1929, . 1159 . . 28-2-1930, . 289 (M ); .

FR L N E R D N ATRIMONIO DEGLI ACATTOLICI ART

11, . 11-8-1984, . 449 (C ); . 18, .

L N HIESE RAPPRESENTATE DALLA TAVOLA VALDESE ART L

22-11-1988, . 516 (C 7° ); . 12, . 22-11-1988, .

N HIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL GIORNO ART L N

517 (A D I ); . 14, . 8-3-1989, . 101 (M

SSEMBLEE DI IO IN TALIA ART L N ATRIMONIO DELLE PERSONE

' ); . 10, . 12-4-1995, . 116 (U

APPARTENENTI ALL EBRAISMO ART L N NIONE CRISTIANA EVANGELICA

'I ); . 13, . 29-11-1995, . 520 (C I ).

BATTISTA D TALIA ART L N HIESA EVANGELICA LUTERANA IN TALIA

1) MATRIMONIO CIVILE

Il matrimonio come istituto regolato dal diritto civile, in modo del tutto

indipendente dalla celebrazione religiosa, venne introdotto nella tradizione

giuridica italiana dal codice civile del Regno d’Italia del 1865.

Il fine essenziale del matrimonio civile sembra essere quello della fondazione di

una comunione di vita spirituale e materiale tra i due coniugi.

Il rapporto coniugale che deriva dal matrimonio civile (e come vedremo anche

da quello celebrato in chiesa) determina l’acquisizione automatica per la prole

dello status di figli legittimi.

Caratteristiche del matrimonio civile:

• (dopo il 1970) non indissolubile (è previsto il divorzio)

• esclusivo (monogamico)

• indisponibile, non si può aggiungere o togliere nulla dalla sua disciplina

legale

• non può essere ad tempus, né sottoposto a condizione risolutiva o altra

causa di scioglimento (al di fuori di quanto ammesso dalla disciplina del

divorzio)

La promessa di matrimonio

Il matrimonio è di solito preceduto dal fidanzamento in cui i fidanzati si

promettono reciprocamente di celebrare il matrimonio. Tuttavia, questa

promessa tra le parti non ha valore vincolante perché la volontà dei nubendi

deve essere libera fino alla fine, pertanto vige la piena libertà di sciogliere il

fidanzamento (con le rispettive promesse) fino al momento della perfezione del

matrimonio (liberas nuptias esse placuit). La promessa quindi non obbliga a

contrarre matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di

mancato adempimento, questo secondo l’articolo 79 c.c. (incoercibilità della

promessa di matrimonio): “La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo

né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.”

MA la legge non ha trascurato l’ipotesi in cui una delle parti, fondandosi sulla

serietà della promessa, abbia affrontato spese, o contratto debiti, per costituire

nuova famiglia: solo se la promesso di matrimonio è fatta per iscritto (atto

pubblico o scrittura privata) da una persona di maggiore età o da un minore

ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’art.84 Cod. Civ., o se risulta

dalle pubblicazioni, il promittente, qualora senza giusto motivo ricusi

successivamente (o dia con la propria colpa giusto motivo al rifiuto dell’altro) di

dare esecuzione alla promessa e di contrarre le nozze è tenuto al risarcimento

dei danni. Questo secondo l’articolo 81 Codice Civile: “La promessa di

matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da

una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a

norma dell’Articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione,

obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il

danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte

a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e

le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha

dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il

matrimonio (2964 e seguenti)”.

Ma non si ammette la risarcibilità di danni ulteriori, come ad esempio i danni

derivanti dalla rinuncia della donna in vista del matrimonio ad un impiego

lavorativo.

Viene anche prevista la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di

matrimonio durante il fidanzamento (a prescindere dai motivi della rottura del

fidanzamento), secondo l’articolo 80 c.c.:”Il promittente può domandare la

restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non

Condizione Art Contenuto

.

Età 84 Può contrarre matrimonio il maggiorenne, i

minori non possono, unica eccezione è quella

del sedicenne con maturità psico-fisica

accertata dal tribunale e se ricorrono gravi

motivi

Interdizione per infermità 85 Non può contrarre matrimonio l’interdetto per

di mente infermità di mente o la persona che, sebbene

non interdetta, sia incapace di intendere e di

volere, per qualsiasi causa anche transitoria

(incapacità naturale, art. 120 c.c.)

Libertà di stato 86 Non può chi è vincolato da un matrimonio

precedente, a meno che non c’è stato divorzio o

morte del coniuge

Divieto temporaneo di 89 Deve sussistere, per la sola donna, il divieto di

nuove nozze rischio di commixtio sanguinis: solo passati

300gg dallo scioglimento, annullamento o

cessazione degli effetti civili del precedente

matrimonio (tempo del lutto), la donna può

contrarre nuovo matrimonio.

ATTENZIONE: l’inosservanza di tale divieto

temporaneo non dà luogo ad invalidità del

matrimonio, ma solo ad una sanzione

ammini

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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