I RAPPORTI DI FAMIGLIA
La famiglia soddisfa i bisogni fondamentali dell’individuo: la scelta di un
compagno; la procreazione; la socializzazione della prole.
NON esiste un modello universale ed immutabile di famiglia, ma vari tipi che si
sono sviluppati ed evoluti sulla base del contesto storico-culturale. E in
ordinamenti giuridici come il nostro la famiglia è stata storicamente disciplinata
dalla religione e non dal diritto, ma anche oggi che quest’ultimo interviene per
regolare i rapporti di famiglia, essa attinge innanzi tutto le sue caratteristiche
dal costume.
Quanto abbiamo detto è una motivazione del fatto che il codice civile non
definisce la
famiglia e l’art.29 Cost. proclama solennemente che la Repubblica
non attribuisce,
ma riconosce i diritti della famiglia come società naturale: da un
lato il legislatore
prende atto del valore originario e pregiuridico della famiglia e dall’altro
lato si impegna
a rispettare l’autonomia dei singoli consorzi famigliari, salva la necessità
di intervenire,
secondo l’articolo 30, comma 2, Cost. a difesa dei figli nei casi di
incapacità dei genitori.
Evoluzione del modello familiare (pochi interventi legislativi ma importanti):
_ la disciplina dei rapporti famigliari, quella dettata con il Codice Civile del
1942, che è stata vigente in Italia fino al 1975, appariva improntata a principi
che le profonde trasformazioni sociali intervenute avevano reso antiquati.
Elenchiamo le caratteristiche tipiche della famiglia del secondo dopoguerra:
famiglia prevalentemente agricola (come unità produttiva sia verso l’interno
che verso l’esterno); scarsa mobilità (famiglia patriarcale); accentramento
gerarchico (poteri del pater familias sulla moglie e sui figli); rigida distribuzione
di ruoli (specie tra uomini e donne).
_ con il processo di industrializzazione e lo spostamento dei luoghi di lavoro
all’esterno delle famiglie, si è avviato il processo di disgregazione della famiglia
antica, sia sul piano numerico (passaggio alla famiglia nucleare, composta di
soli genitori e figli), sia sul piano della limitazione dei poteri del capofamiglia. In
questo senso è importante sottolineare l’evoluzione della posizione giuridica e
sociale della donna, da soggetto incapace di agire senza autorizzazione del
marito a soggetto con pari dignità sociale rispetto all’uomo (come recita
l’articolo 3 Cost.), dovendo il matrimonio essere ordinato sull’eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.).
_ nonostante la Costituzione parlava di pari posizione sociale tra uomo e donna,
lo stesso non faceva il vecchio Codice Civile, che attribuiva al marito la
qualifica di capo della famiglia vestito di potestà maritale sulla moglie.
Così si arriva nel 1970 con un primo importante intervento normativo: la legge
del 1° Dicembre 1970, n.898, con il quale venne introdotto il divorzio (perdita
del carattere di indissolubilità del matrimonio).
E nel 1975 venne approvata la legge 19 Maggio 1975, n.151, con la quale il
diritto di famiglia subiva una profonda trasformazione e dalla quale è scaturito
l’assetto attuale dei rapporti familiari. Quali furono le principali novità
introdotte da tale riforma:
Innalzamento dell’età per contrarre matrimonio
o Profonde modifiche alle cause di invalidità delle nozze
o Integrale parificazione dei coniugi nel governo della famiglia e nella
o potestà sui figli
Abolizione della separazione personale dei coniugi per colpa
o Introduzione, quale regime patrimoniale legale tra i coniugi, della
o comunione degli acquisti
Il divieto di costituzione di beni in dote
o Attribuzione dell’azione di disconoscimento di paternità pure alla madre e
o al figlio
La riconoscibilità dei figli naturali procreati in costanza di matrimonio
o (figli adulterini)
Abbattimento dei limiti di prova nell’azione di accertamento giudiziale
o della paternità naturale
La sostanziale equiparazione della posizione dei figli naturali e dei figli
o legittimi
Il profondo miglioramento dei diritti successori del coniuge superstite e
o dei figli naturali
Dopo il 1975 sono intervenute altre riforme a distanza di anni, grazie alla
pressione esercitata dall’evoluzione del costume e del sentimento sociale:
1987: riforma della legge sul divorzio
o 1983 e 2001: riforma della disciplina sull’adozione
o norme volte ad accrescere la tutela dei soggetti deboli: quelle contro la
o sottrazione internazionale dei minori (l. 15 gennaio 1994 n.64, che ha
reso esecutiva la Convenzione dell’Aja); quelle contro la violenza
all’interno della famiglia (l. 4 Aprile 2001, n.54); quelle sulla procreazione
medicalmente assistita (l. 19 Febbraio 2004, n.40) e sull’affidamento
condiviso dei figli di coppie separate (l. 8 Febbraio 2006, n.54).
FAMIGLIA LEGITTIMA E FAMIGLIA DI FATTO
La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio (secondo
l’articolo 29 Cost., comma 1:” La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”) e anche i figli
concepiti durante il matrimonio si dicono legittimi.
≠
La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non
essendo legate tra loro da un vincolo matrimoniale, convivono
secondo il costume matrimoniale (more uxorio), insieme agli eventuali
figli nati dalla loro unione che vengono detti naturali.
Famiglia di fatto = convivenza come marito e moglie di persone non coniugate.
Si differenzia dalle relazioni per i caratteri di durata e stabilità. L’efficacia
giuridica della famiglia di fatto è stata ricostruita su effetti prevalentemente
settoriali (donazioni tra conviventi, domicilio, risarcimento danni in seguito a
morte, …) Non essendoci alcun atto formale, la convivenza di una famiglia non
fondata sul
matrimonio, non è sempre facile da tenere distinta da altri tipi di
convivenze
occasionali ma anche stabili (convivenze di parenti e amici, comunità
religiose ecc…).
Il solenne riconoscimento dei diritti della famiglia, contenuto nell’articolo 29
Cost., si rivolge SOLO alla famiglia fondata sul matrimonio, per diversi motivi:
innanzitutto per le garanzie di certezza e stabilità che comporta il matrimonio e
poi per la serietà dell’impegno reciproco che gli sposi assumono dinanzi alla
legge e alla comunità (civile e religiosa).
nonostante tutto anche la stabile convivenza tra coppie non sposate ha
acquisito negli
ultimi decenni una rilevanza giuridica importante. La Corte Costituzionale,
infatti, nelle sue
pronunce di ultima istanza conferma il riconoscimento della famiglia di fatto
come una
delle formazioni sociali citate dall’articolo 2 Cost. e come tale può godere
delle tutele che
riserba la costituzione. Questo risultato ottenuto grazie all’ermeneutica
giurisprudenziale, è
di un’importanza notevole, soprattutto perché sta equiparando, sotto alcuni
aspetti, la
disciplina delle due tipologie di famiglie: per esempio al convivente more
uxorio si
riconosce il diritto di subentrare nel contratto di locazione intestato all’altro
convivente, in
caso di morte di quest’ultimo; il diritto alla tutela possessoria della casa
nella quale si
svolge la convivenza; il diritto al risarcimento del danno, in caso di uccisione
del convivente; le erogazioni di mezzi economici compiute da uno dei conviventi
e beneficio
dell’altro sono considerate adempimento di un’obbligazione naturale.
La rilevanza del rapporto di convivenza si nota anche in singoli interventi
normativi:
l’accesso alla procreazione medicalmente anche alle coppie conviventi;
diritto del
convivente dell’imputato in un processo penale di astenersi dal
testimoniare;
legittimazione del convivente a proporre istanza per la nomina di un
amministratore di
sostegno del partner infermo; tutela contro la violenza nelle relazioni
familiari; ecc…
MA viene esclusa un’applicazione analogica, alle coppie conviventi, delle norme
dettate per
la famiglia legittima.
Anche se non è ancora sorto in Italia una disciplina contrattuale (relativa ai soli
aspetti economici) del rapporto di convivenza al di fuori del matrimonio (come
invece c’è in Francia, dove si parla di patti civili di convivenza e di concubinato,
che vanno ad integrare il Code Civil), si è propensi nel pensare che l’evoluzione
del pensiero giuridico porti verso una creazione di tali disciplina pattizia.
MATRIMONIO: LA FORMAZIONE DEL VINCOLO
Il matrimonio è un istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso
(per la chiesa cattolica il matrimonio è un sacramento ed è disciplinato dal
Codex iuris canonici), sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico dello
Stato (matrimonio civile).
Anche se la legge non da una definizione di matrimonio, per il diritto italiano
questo vocabolo riveste un duplice significato:
- matrimonio come l’atto mediante il quale due persone fondano una
società coniugale (matrimonio in fieri)
- matrimonio come rapporto che ne deriva per gli sposi (matrimonio in
facto)
La celebrazione dell’atto matrimoniale può essere diversa (ma gli effetti sono
sempre gli stessi):
- celebrazione davanti ad un ufficiale dello stato civile (artt. 106-107 c.c.,
matrimonio civile)
- celebrazione davanti ad un ministro del culto cattolico (art.82 c.c.),
secondo le regole del diritto canonico, sempre seguito dalla trascrizione
dell’atto nei registri dello stato civile (matrimonio concordatario). Art. 82
Codice Civile:
I L MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A UN MINISTRO DEL CULTO CATTOLICO È REGOLATO IN CONFORMITÀ
C S S [C . 7
] (1) (2).
DEL ONCORDATO CON LA ANTA EDE OST E DELLE LEGGI SPECIALI SULLA MATERIA
N OTE
(1) C . . 8, . 25-3-1985, . 121 (R ' 18-2-1984
FR ART L N ATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO DEL
L ).
CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO ATERANENSE
(2) I
L MATRIMONIO COME ATTO GIURIDICO PUÒ ESSERE REGOLATO DALLE NORME DEL CODICE CIVILE O
C : ,
ANCHE DA QUELLE DEL DIRITTO CANONICO IN CONFORMITÀ DEL ONCORDATO INFATTI NEL NOSTRO
C 1929 S C ,
ORDINAMENTO IL SISTEMA INTRODOTTO DAL ONCORDATO DEL TRA LO TATO E LA HIESA
' 18 1984 (N C ),
CONFERMATO CON L ACCORDO DI REVISIONE DEL FEBBRAIO UOVO ONCORDATO
: ,
RICONOSCE AI CITTADINI LA LIBERTÀ DI SCELTA TRA DUE FORME DI CELEBRAZIONE IL MATRIMONIO CIVILE
' ; ,
CELEBRATO DAVANTI ALL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IL MATRIMONIO CONCORDATARIO CELEBRATO
DAVANTI AL MINISTRO DEL CULTO CATTOLICO E REGOLARMENTE TRASCRITTO NEI REGISTRI DELLO STATO
. I
CIVILE L MATRIMONIO CELEBRATO SECONDO LE NORME DEL DIRITTO CANONICO È GENERALMENTE
' S (
IDONEO A PRODURRE NELL ORDINAMENTO DELLO TATO GLI EFFETTI CIVILI GLI STESSI EFFETTI CHE SI
' ).A
SAREBBERO PRODOTTI SE IL MATRIMONIO FOSSE STATO CELEBRATO DALL UFFICIALE DI STATO CIVILE
TAL FINE LA NORMATIVA STATUALE PREDISPONE UN COLLEGAMENTO TRA CELEBRAZIONE CANONICA ED
ORDINAMENTO STATALE CHE SI ATTUA ATTRAVERSO UN PROCEDIMENTO CHE SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI
: , , .
ATTIVITÀ PUBBLICAZIONI CELEBRAZIONE TRASCRIZIONE
- celebrazione davanti ad un ministro di un culto diverso da quello cattolico
(art.83 c.c.) o davanti ad un’autorità estera, secondo le forme previste
dalla legge dello stato in cui la celebrazione avviene. Art. 83 Codice
Civile:
I S (1)
L MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO TATO È REGOLATO DALLE
,
DISPOSIZIONI DEL CAPO SEGUENTE SALVO QUANTO È STABILITO NELLA LEGGE SPECIALE CONCERNENTE
(2).
TALE MATRIMONIO
N OTE
(1) L' . 8 C . 2
ART OST COMMA DISPONE CHE LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA
,
HANNO DIRITTO DI ORGANIZZARSI SECONDO I PROPRI STATUTI PURCHÉ NON CONTRASTINO CON
' . I S
L ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO RAPPORTI DELLO TATO CON LE CONFESSIONI DIVERSE DALLA
CATTOLICA POSSONO ESSERE REGOLATI SULLA BASE DI INTESE CHE HANNO LA NATURA DI CONVENZIONI DI
S '
DIRITTO PUBBLICO INTERNO E CHE LO TATO HA L OBBLIGO DI RECEPIRE IN UNA LEGGE DI CONTENUTO
.
CONFORME
(2) C . . 24-6-1929, . 1159 . . 28-2-1930, . 289 (M ); .
FR L N E R D N ATRIMONIO DEGLI ACATTOLICI ART
11, . 11-8-1984, . 449 (C ); . 18, .
L N HIESE RAPPRESENTATE DALLA TAVOLA VALDESE ART L
22-11-1988, . 516 (C 7° ); . 12, . 22-11-1988, .
N HIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL GIORNO ART L N
517 (A D I ); . 14, . 8-3-1989, . 101 (M
SSEMBLEE DI IO IN TALIA ART L N ATRIMONIO DELLE PERSONE
' ); . 10, . 12-4-1995, . 116 (U
APPARTENENTI ALL EBRAISMO ART L N NIONE CRISTIANA EVANGELICA
'I ); . 13, . 29-11-1995, . 520 (C I ).
BATTISTA D TALIA ART L N HIESA EVANGELICA LUTERANA IN TALIA
1) MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio come istituto regolato dal diritto civile, in modo del tutto
indipendente dalla celebrazione religiosa, venne introdotto nella tradizione
giuridica italiana dal codice civile del Regno d’Italia del 1865.
Il fine essenziale del matrimonio civile sembra essere quello della fondazione di
una comunione di vita spirituale e materiale tra i due coniugi.
Il rapporto coniugale che deriva dal matrimonio civile (e come vedremo anche
da quello celebrato in chiesa) determina l’acquisizione automatica per la prole
dello status di figli legittimi.
Caratteristiche del matrimonio civile:
• (dopo il 1970) non indissolubile (è previsto il divorzio)
• esclusivo (monogamico)
• indisponibile, non si può aggiungere o togliere nulla dalla sua disciplina
legale
• non può essere ad tempus, né sottoposto a condizione risolutiva o altra
causa di scioglimento (al di fuori di quanto ammesso dalla disciplina del
divorzio)
La promessa di matrimonio
Il matrimonio è di solito preceduto dal fidanzamento in cui i fidanzati si
promettono reciprocamente di celebrare il matrimonio. Tuttavia, questa
promessa tra le parti non ha valore vincolante perché la volontà dei nubendi
deve essere libera fino alla fine, pertanto vige la piena libertà di sciogliere il
fidanzamento (con le rispettive promesse) fino al momento della perfezione del
matrimonio (liberas nuptias esse placuit). La promessa quindi non obbliga a
contrarre matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di
mancato adempimento, questo secondo l’articolo 79 c.c. (incoercibilità della
promessa di matrimonio): “La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo
né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.”
MA la legge non ha trascurato l’ipotesi in cui una delle parti, fondandosi sulla
serietà della promessa, abbia affrontato spese, o contratto debiti, per costituire
nuova famiglia: solo se la promesso di matrimonio è fatta per iscritto (atto
pubblico o scrittura privata) da una persona di maggiore età o da un minore
ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’art.84 Cod. Civ., o se risulta
dalle pubblicazioni, il promittente, qualora senza giusto motivo ricusi
successivamente (o dia con la propria colpa giusto motivo al rifiuto dell’altro) di
dare esecuzione alla promessa e di contrarre le nozze è tenuto al risarcimento
dei danni. Questo secondo l’articolo 81 Codice Civile: “La promessa di
matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da
una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a
norma dell’Articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione,
obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il
danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte
a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e
le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha
dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il
matrimonio (2964 e seguenti)”.
Ma non si ammette la risarcibilità di danni ulteriori, come ad esempio i danni
derivanti dalla rinuncia della donna in vista del matrimonio ad un impiego
lavorativo.
Viene anche prevista la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di
matrimonio durante il fidanzamento (a prescindere dai motivi della rottura del
fidanzamento), secondo l’articolo 80 c.c.:”Il promittente può domandare la
restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non
Condizione Art Contenuto
.
Età 84 Può contrarre matrimonio il maggiorenne, i
minori non possono, unica eccezione è quella
del sedicenne con maturità psico-fisica
accertata dal tribunale e se ricorrono gravi
motivi
Interdizione per infermità 85 Non può contrarre matrimonio l’interdetto per
di mente infermità di mente o la persona che, sebbene
non interdetta, sia incapace di intendere e di
volere, per qualsiasi causa anche transitoria
(incapacità naturale, art. 120 c.c.)
Libertà di stato 86 Non può chi è vincolato da un matrimonio
precedente, a meno che non c’è stato divorzio o
morte del coniuge
Divieto temporaneo di 89 Deve sussistere, per la sola donna, il divieto di
nuove nozze rischio di commixtio sanguinis: solo passati
300gg dallo scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio (tempo del lutto), la donna può
contrarre nuovo matrimonio.
ATTENZIONE: l’inosservanza di tale divieto
temporaneo non dà luogo ad invalidità del
matrimonio, ma solo ad una sanzione
ammini
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