La società semplice (S.S.)
Definizione
La società semplice è il tipo più elementare di società. Essa non può essere utilizzata per lo svolgimento di un’attività commerciale (cioè una di quelle elencate nell’art. 2195 c.c.). Per questo è normalmente utilizzata per le attività di modeste dimensioni, agricole e per i professionisti intellettuali.
Costituzione
Per la costituzione non è necessaria alcuna particolare formalità, infatti il contratto non è soggetto a forme speciali e può essere concluso anche oralmente (tuttavia se uno dei soci conferisce un bene immobile il contratto deve avere la forma scritta). È prevista l’iscrizione nel registro delle imprese (sezione speciale) a fini statistico-anagrafici (pubblicità notizia). È caratterizzata da autonomia patrimoniale imperfetta.
Amministrazione
Le decisioni vengono prese in riunione e l’amministrazione può avvenire in diversi modi:
- Disgiuntiva: ciascun socio può compiere da solo gli atti di gestione. I soci che non sono d’accordo possono fare opposizione (= diritto di veto). Si può anche decidere che il potere di amministrare sia affidato disgiuntamente ad alcuni soci soltanto (se A, B, C, D sono soci possono essere amministratori A e B);
- Congiuntiva: la gestione deve essere necessariamente compiuta col consenso di tutti i soci o con la maggioranza di essi (essa può però essere affidata ad un singolo socio se c’è urgenza di evitare un danno alla società);
- Maggioranza dei soci: essa decide su ogni operazione sociale (il singolo socio non è completamente tagliato fuori: gli è consentito di operare se c’è urgenza di evitare un danno alla società);
- Solo un socio: compie tutti gli atti relativi all’amministrazione e gli altri soci non si possono opporre.
Potere dei soci non amministratori
Vi è l’obbligo da parte degli amministratori di rendere conto della gestione annuale a coloro che non partecipano all’amministrazione ed ai quali spetta di approvarlo (l’approvazione deve avvenire all’unanimità).
Modificazioni al contratto sociale
Richiedono il consenso di tutti i soci (che può avvenire anche tacitamente).
Cause di scioglimento della società
La società si scioglie per una di queste cause:
- Decorso del termine di durata prefissato al momento della costituzione;
- Conseguimento o incapacità di conseguire l’oggetto sociale;
- Volontà di tutti i soci;
- Venir meno della pluralità dei soci (se nel termine di sei mesi non si è ricostituita).
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