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La società semplice (S.S.)

Definizione

La società semplice è il tipo più elementare di società. Essa non può essere utilizzata per lo svolgimento di un’attività commerciale (cioè una di quelle elencate nell’art. 2195 c.c.). Per questo è normalmente utilizzata per le attività di modeste dimensioni, agricole e per i professionisti intellettuali.

Costituzione

Per la costituzione non è necessaria alcuna particolare formalità, infatti il contratto non è soggetto a forme speciali e può essere concluso anche oralmente (tuttavia se uno dei soci conferisce un bene immobile il contratto deve avere la forma scritta). È prevista l’iscrizione nel registro delle imprese (sezione speciale) a fini statistico-anagrafici (pubblicità notizia). È caratterizzata da autonomia patrimoniale imperfetta.

Amministrazione

Le decisioni vengono prese in riunione e l’amministrazione può avvenire in diversi modi:

  • Disgiuntiva: ciascun socio può compiere da solo gli atti di gestione. I soci che non sono d’accordo possono fare opposizione (= diritto di veto). Si può anche decidere che il potere di amministrare sia affidato disgiuntamente ad alcuni soci soltanto (se A, B, C, D sono soci possono essere amministratori A e B);
  • Congiuntiva: la gestione deve essere necessariamente compiuta col consenso di tutti i soci o con la maggioranza di essi (essa può però essere affidata ad un singolo socio se c’è urgenza di evitare un danno alla società);
  • Maggioranza dei soci: essa decide su ogni operazione sociale (il singolo socio non è completamente tagliato fuori: gli è consentito di operare se c’è urgenza di evitare un danno alla società);
  • Solo un socio: compie tutti gli atti relativi all’amministrazione e gli altri soci non si possono opporre.

Potere dei soci non amministratori

Vi è l’obbligo da parte degli amministratori di rendere conto della gestione annuale a coloro che non partecipano all’amministrazione ed ai quali spetta di approvarlo (l’approvazione deve avvenire all’unanimità).

Modificazioni al contratto sociale

Richiedono il consenso di tutti i soci (che può avvenire anche tacitamente).

Cause di scioglimento della società

La società si scioglie per una di queste cause:

  • Decorso del termine di durata prefissato al momento della costituzione;
  • Conseguimento o incapacità di conseguire l’oggetto sociale;
  • Volontà di tutti i soci;
  • Venir meno della pluralità dei soci (se nel termine di sei mesi non si è ricostituita).
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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Benedetta Caiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Belotti Roberto.
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