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Le fonti del diritto del lavoro

Per il diritto del lavoro, l’unica particolarità è l’art. 2078 del Codice Civile secondo il quale “gli usi prevalgono sulle

se più favorevoli al prestatore di lavoro” (è un’integrazione e non una modifica).

norme dispositive di legge,

Il diritto del lavoro non deriva soltanto dal legislatore, ma anche dalla volontà politica: il diritto del lavoro ha una

funziona solo ausiliaria della contrattazione collettiva.

In certi ambiti, quali la legislazione di sostegno dell’attività sindacale, il diritto del lavoro ha, invece, una funzione

promozionale (di incentivazione).

L’autonomia collettiva è il potere d’auto-regolamento delle collettività professionali, che influenza la fonte di

produzione legislativa. Le tecniche tipiche della contrattazione collettiva sono:

1. recezione

2. consolidazione

3. estensione

Esistono tre fasi storiche del diritto del lavoro:

1. legislazione sociale

2. incorporazione

3. costituzionalizzazione

1. La legislazione sociale

Si sviluppa dopo il 1750, con le rivoluzioni industriali, e prevede norme eccezionali rispetto al diritto privato.

Già il Codice Civile del 1865 prevedeva una disciplina (solo) della “locazione delle opere e dei servizi”.

Per esempio, sanciva il divieto di stipulare contratti di lavoro a vita, per evitare il ritorno alla servitù.

La regolamentazione del lavoro industriale, invece, era lasciata all’autonomia privata, in conseguenza del liberalismo.

Alla fine del XIX secolo, si sviluppano disposizioni, in deroga al Codice Civile (diritto comune), per la tutela del

lavoratore quale contraente più debole (definita dalla dottrina “legislazione di classe”).

o dell’autotutela

Al metodo legislativo si accompagnava il metodo contrattuale collettiva.

Traggono rilevanza le consuetudini in quanto applicazioni di accordi collettivi. In Italia lo sviluppo dei sindacati portò

all’elaborazione della disciplina del contratto di lavoro operaio, specie in seguito all’istituzione dei Collegi dei Probiviri

del 1893 (tendenza liberale): collegi con la funzione di regolare le controversie tra le parti sociali, che, tuttavia, si

limitavano a conciliarle sulla base delle regole dettate dalla prassi (formazione extralegislativa del diritto del lavoro).

2. L’incorporazione

La prima legge sull’impiego privato risale al 1919, sostituita poi dal più completo R.D.L. (regio decreto legge) del ’24,

che separava il lavoro manuale da quello intellettuale.

Un altro fenomeno fu quello della contrattazione collettiva corporativa, risalente al periodo fascista.

Il corporativismo non era espressione dell’autonomia collettiva, ma della competenza del sindacato unico (fascista,

appunto), che, di fatto, aveva negato la libertà sindacale. Vi era un decentramento delle competenze della legge ai

contratti collettivi. Essi erano atti normativi (del s.u.f.) di efficacia imperativa erga omnes.

Le eventuali controversie avrebbero dovuto essere decise dalla Magistratura del Lavoro (che mai intervenne).

le premesse prima della redazione del Codice del ’42.

Queste erano

L’intervento del legislatore, con l’inserzione del diritto del lavoro nella codificazione unificata del diritto privato, fu

realizzato soprattutto sul piano della tecnica legislativa. In particolare, venne generalizzata la tutela del lavoratore sotto

il profilo delle condizioni minime di trattamento e della garanzia dell’inderogabilità ed indisponibilità di tali condizioni.

così, vedi anche l’art. 2077 del Codice Civile, il principio della

Si instaurava prevalenza della norma più favorevole al

lavoratore che, ad oggi, lascia, comunque, alle leggi speciali un ruolo preponderante.

3. La costituzionalizzazione

Il Codice Civile, del ’42, prevede 3 componenti fondamentali del diritto privato:

1. diritto civile

2. diritto commerciale

3. diritto del lavoro

La Costituzione entra in vigore il 1° Gennaio ’48. Essa vede il rapporto di lavoro come fonte di svantaggio per i

prestatori (soggetti-contraenti più deboli), la cui tutela rappresenta la ratio legis (motivazione di una legge) negli artt.:

- Art. 1: Repubblica fondata sul lavoro

1

- Art. 3 : uguaglianza formale: pari dignità sociale

2

- Art. 3 : uguaglianza sostanziale: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, di fatto si limitano

la libertà e l’uguaglianza dei cittadini

- Art. 4: promozione delle condizioni di piena occupazione

- Art. 35: tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

- Art. 36: retribuzione proporzionata e sufficiente

- Art. 37: parità retributiva tra uomini e donne e tutela del lavoro minorile e femminile

2 - Art. 38: previdenza e sicurezza sociale

- Art. 39 e 40: libertà sindacale, contratti collettivi, diritto di sciopero

Art. 41: garantisce l’iniziativa privata non dimenticando di introdurre l’utilità sociale, la dignità, la libertà etc.

-

- Art. 42: garantisce la proprietà privata salvaguardandone la funzione sociale

Sintetizzando, possiamo affermare che non vi sia istituto del diritto del lavoro (che per questo sopravanza quello

commerciale e civile) che non sia garantito costituzionalmente.

L’attuazione dei principi costituzionali per mezzo della legislazione speciale

La Costituzione, del ’48, ha, tuttavia, introdotto degli elementi di contraddizione, determinati soprattutto dal mancato

adeguamento della preesistente legislazione ordinaria, del ’42, ai principi fissati dalla Costituzione stessa.

Si è per questo giunti ad una progressiva erosione dell’area della disciplina del lavoro nel Codice Civile ed alla sua

sempre più larga sostituzione con le norme delle leggi speciali e dei contratti collettivi.

Durante la storia, si sono evolute due fasi:

nella prima fase si ha un’integrazione della disciplina codicistica, rivolta alla tutela minimale del lavoratore

1. “come soggetto debole”

2. la successiva vede una tutela più ampia del lavoratore come: - soggetto inserito in un rapporto di produzione

- appartenente ad una classe sociale sottoprotetta

In tal modo si estende la tutela alla dignità sociale.

Un primo intervento si ha con la disciplina dei licenziamenti individuali (Legge 1966, n° 604) che prevede:

motivo come limite al potere di recesso dell’imprenditore

1. giustificato

2. nullità dei licenziamenti per motivi politici e sindacali

Sulla medesima linea troviamo la legge n° 300 del 1970: lo Statuto dei Lavoratori.

poiché promuove l’attività sindacale e la contrattazione collettiva,

Esso è altresì denominato legislazione promozionale,

mirando ad attribuire efficacia immediata ai principi costituzionali ed a garantire il libero svolgimento dell’attività

sindacale nei luoghi di lavoro.

Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione contrattata

Per “diritto s’intendono

del lavoro della crisi” quelle leggi che, a partire dal 1975, per affrontare la recessione, si sono

poste in misura prevalente l’obiettivo di favorire la difesa e la crescita dell’occupazione (prevedendo contratti a tempo

parziale, di formazione, contratti di solidarietà ed una c.d. politica dei redditi per la riduzione del tasso d’inflazione).

La tutela dell’occupazione prevale sulla tutela della popolazione contrattuale debole del lavoratore, pur sempre nel

assume una funzione di governo dell’economia.

rispetto della dignità sociale: è il cosiddetto garantismo flessibile, che

“deregolamentazione s’intende l’evoluzione della disciplina

Per del lavoro” mediante il rinvio al contratto collettivo.

“legislazione intendiamo la produzione legislativa originata dalle parti sociali.

Per contrattata”

Flessibilizzazione, riforma della P.A. e del lavoro pubblico, riforma del titolo V della Costituzione.

Negli anni ’90 si ha lo sviluppo delle pratiche concertative tra Governo e parti sociali, il cui apice è il protocollo del ’93.

Va segnalata la riforma del pubblico impiego, che ha comportato una modificazione dello status iuris dei pubblici

dall’area del

dipendenti, il cui rapporto di lavoro è stato trasferito diritto pubblico a quella del diritto civile, aperta alle

più razionale ed efficiente, secondo anche un criterio di adeguamento all’UE.

negoziazioni private, dunque

La riforma del Titolo V della Costituzione introdotta nel 2001 prevede una forma di federalismo legislativo e attribuisce

alla competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117 Cost.) le seguenti materie:

- ordinamento civile

- livelli essenziali di diritti civili e sociali

- previdenza sociale

Affida, invece, alla competenza concorrente tra Stato e Regioni:

- istruzione e formazione professionale

- tutela e sicurezza del lavoro

- previdenza complementare e integrativa

La riforma ha suscitato dubbi sull’ambigua espressione “tutela che, secondo una certa dottrina,

e sicurezza del lavoro”,

regolamentazione del rapporto

lascia alle Regioni l’intera di lavoro. Secondo una lettura preferibile, invece, sarebbero

loro affidate solo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il diritto comunitario ed i suoi rapporti con quello interno

della CE di Roma del ’57, si possono adottare regolamenti e direttive nelle materia attribuite

Secondo il Tratto Istitutivo

dalle norme del Trattato alla loro competenza. Esistono:

1. Il regolamento: secondo la Corte di Giustizia ha portata generale, è obbligatorio e direttamente applicabile ed

efficace negli Stati membri

2. La direttiva: vincola il risultato da raggiungere, lasciando agli Stati la forma ed i mezzi per raggiungerlo,

attraverso l’adozione di appositi atti di adattamento. Tuttavia, a partire dagli anni ’70 la Corte ha precisato che,

una volta scaduto il termine di recezione, la direttiva acquista effetti diretti.

3

Il Trattato di Roma ha subìto modifiche rilevanti per effetto dell’Atto Unico Europeo dell’87, del Trattato di Maastricht

del ’92 e di quello di Amsterdam del ’97, attraverso l’attribuzione all’autonomia delle parti sociali di un ruolo

nell’ambito delle fonti.

Per alcuni settori, il Consiglio dell’UE può adottare direttive a maggioranza (es: parità uomini-donne), nel rispetto della

procedura di codecisione con il Parlamento e la Commissione. Per altri settori (es. rappresentanza degli interessi

si prevede l’unanimità.

collettivi),

È consentito agli Stati di affidare alle parti sociali il compito di mettere in atto una direttiva.

La cosiddetta legge “La Pergola” dell’89, ha introdotto la figura delle leggi comunitarie, la cui emanazione è prevista

con cadenza annuale, eventualmente mediante delega legislativa al Governo.

La Corte Costituzionale ed il suo contributo all’adeguamento

atti produttivi dell’annullamento delle norme illegittime, attraverso il

Le sentenze della Corte rilevano possono essere

canale della c.d. interpretazione adeguatrice delle leggi ordinarie o interpretazione evolutiva.

In molti casi essa ha pronunciato sentenze esclusivamente interpretative, dichiarando la non fondatezza della questione

di legittimità costituzionale e chiarendone la motivazione.

Questa attività, come da diritto pubblico, è vincolante a quo (per la sola fattispecie), ovvero non pone alcun vincolo

d’osservanza. cui la Corte dichiari l’illegittimità mediante la pronuncia di una

Diverso è il caso con sentenza

essa dispone, così, l’annullamento della norma con efficacia erga omnes.

interpretativa di accoglimento:

Altri tipi di sentenze sono:

- di accoglimento parziale

- sostitutive

- additive

La rilevanza costituzionale del diritto del lavoro non importa alcuna modificazione nella gerarchia delle fonti normative.

Il lavoro subordinato

Profili storici

Il libro V del Codice civile regola, dagli artt. 2094 in poi il rapporto di lavoro.

L’unificazione del diritto civile con il diritto commerciale ha portato alla c.d. commercializzazione del diritto civile.

Per quanto attiene al rapporto individuale di lavoro, il Codice vigente riafferma essenzialmente lo scambio tra

retribuzione e prestazione intellettuale o manuale.

Nello stesso libro V sono collocate al di fuori dell’impresa il lavoro autonomo o domestico, considerando il lavoro

organizzato nell’impresa come modello normativo tipico del rapporto di lavoro.

Il Codice del 1865: la locazione delle opere

Nota che nella locazione delle opere erano compresi:

- il lavoro subordinato = locatio operarum

- il lavoro autonomo = locatio operis

L’art. 1570 definiva la locazione delle opere come: “contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una

cosa mediante la pattuita mercede”.

Questa definizione tralascia, quindi, la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo. Si occupava soprattutto del

dell’epoca).

lavoro autonomo (anche perché il subordinato doveva ancora svilupparsi con rilevanza nel contesto sociale

L’unica norma riferibile al lavoro subordinato era l’art. 1628, dove si disponeva che “nessuno può obbligare la propria

opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa”, con ciò vietando la schiavitù.

era lasciata all’autonomia della volontà privata.

La locatio operarum

Rischi del lavoro (ricordiamo i principi di diritto privato)

Il primo rischio è quello incidente sull’utilità

1. prodotta dalla prestazione di lavoro (commodum obligationis): è

l’alea (incertezza) che incide sul risultato produttivo. Il rischio, in poche parole, ricade sempre sul lavoratore

autonomo (datore di lavoro o imprenditore), che si obbliga all’opus perfectum (lavoro finito), mai sul

il “periculum” della mancanza di lavoro.

prestatore del lavoro subordinato, che si limita a sopportare soltanto

Il secondo è quello dell’impossibilità o mancanza del lavoro per caso fortuito o per forza maggiore (periculum

2. obligationis): è l’alea incidente sulla perdita totale o parziale del corrispettivo. Il debitore è esonerato

dall’obbligo di eseguire la prestazione divenuta impossibile, ma perde il diritto alla controprestazione.

Distinzione tra attività e risultato del lavoro; la subordinazione

L’attività → della locazione delle → cioè del lavoro

- del lavoro è l’oggetto opere. subordinato.

Il risultato del lavoro è l’oggetto → della locazione dell’opera. → cioè del lavoro

- autonomo.

Resta, tuttavia, una grave incertezza sotto il profilo oggettivo e funzionale. Si spiega così il successivo ricorso al criterio

della subordinazione o dipendenza verso il conduttore, che, attraverso l’utilizzazione della categoria della locazione

delle opere, fa maturare il distacco del contratto di lavoro subordinato dall’originario tronco comune.

4

La subordinazione come sottoposizione del lavoratore alla direzione ed al controllo del datore di lavoro nell’impresa

Il legislatore tende a far coincidere la figura del contratto di lavoro con la nozione di lavoro manuale salariato.

In passato (legge del 1893) si demandava alla competenza dei Collegi dei Probiviri tutte le controversie relative al

e l’azienda

contratto tra industriali e operai. La subordinazione veniva individuata dal collegamento tra la prestazione

industriale. Era assente, tuttavia, nel periodo, una definizione positiva della subordinazione: si definiva operaio

“chiunque […] occupato nel lavoro fuori della propria abitazione”.

Per la giurisprudenza, la subordinazione tendeva ad identificarsi con il comportamento dovuto dal lavoratore in

della propria obbligazione, per tutto il tempo in cui è rimasto a disposizione dell’imprenditore.

attuazione

La legge sull’impiego privato del ’24 e il Codice Civile del ‘42

La legge sul contratto di impiego (R.D.L. ’24, n° 1825) ha ravvisato nell’attività professionale e nell’esercizio di

mansioni di collaborazione il connotato specifico della subordinazione dell’impiegato.

Nel Codice Civile l’art. 2094 identifica la collaborazione con il risultato tecnico-funzionale reso dal lavoratore in

retribuzione. L’elemento della collaborazione si può ritenere tutt’ora attuale.

cambio della

La distinzione tra lavoro subordinato e autonomo

La definizione di lavoratore subordinato si ha in due modi:

2094 definisce lavoratore subordinato “colui che si obbliga a collaborare all’impresa

1. In positivo: l’art. la direzione dell’imprenditore”.

prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto

Troviamo una dipendenza o sottoposizione del debitore al potere del creditore del lavoro.

In negativo: l’art. 2222 che rileva l’assenza della subordinazione, nel rapporto di lavoro autonomo.

2. ma è diverso l’oggetto della prestazione:

Il lavoro come obbligazione di facere è comune a tutti i tipi di lavoro,

nei contratti d’opera è finalizzato al compimento dell’attività

- da parte del lavoratore

- nel lavoro subordinato il facere è finalizzato alla collaborazione

Esempio: un sarto artigiano al quale venga commissionato un abito è autonomo, un altro che si obblighi a lavorare per

una sartoria è subordinato.

di lavoro autonomo; il contratto d’opera

I contratti

La finalizzazione al risultato dell’opera finita (opus perfectum) è il connotato tipico che contraddistingue la categoria

dei contratti di lavoro autonomo. Essa comprende:

l’appalto

1.

2. il trasporto

3. il deposito (cioè la gestione di affari nell’altrui interesse)

4. il mandato (il cliente dell’impresa che richiede il lavoro)

Vale la pena aggiungere che il committente può stabilire le condizioni

entro il quale i

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof De Simone Gisella.
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